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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 luglio 2020 – Commerzbank AG / E.O.

(Causa C-296/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in primo grado e in cassazione: Commerzbank AG

Resistente in primo grado e in cassazione: E.O.

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione di Lugano II 1 debba essere interpretato nel senso che lo «svolgimento» di un’attività professionale o commerciale nello Stato vincolato dalla Convenzione in cui è domiciliato il consumatore presupponga, già nella fase delle trattative e della conclusione del contratto, che il partner contrattuale del consumatore svolga un’attività transfrontaliera, ovvero se detta disposizione vada applicata anche al fine di designare il giudice competente per un ricorso, qualora le parti, al momento della conclusione del contratto, siano domiciliate, ai sensi degli articoli 59 e 60 della Convenzione di Lugano II, nello stesso Stato vincolato dalla Convenzione e l’elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo a posteriori perché il consumatore si è trasferito in un altro Stato vincolato dalla Convenzione.

Qualora non sia richiesta la sussistenza di un’attività transfrontaliera al momento della conclusione del contratto:

Se l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 16, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, osti in via generale alla designazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione medesima, qualora il consumatore si sia trasferito in un altro Stato vincolato dalla Convenzione nel periodo tra la conclusione del contratto e la proposizione del ricorso oppure se sia altresì necessario che le attività commerciali o professionali della controparte del consumatore si svolgano anche nel nuovo Stato di domicilio o siano dirette verso tale Stato e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

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1     Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2007, L 339, pag. 3).