Language of document : ECLI:EU:C:2020:49

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 29 gennaio 2020 (1)

Causa C762/18

QH

contro

Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (Corte suprema di cassazione della Repubblica di Bulgaria),

con l’intervento di:

Prokuratura na Republika Bulgaria

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo, Bulgaria)]

Causa C37/19

CV

contro

Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione, (Italia)]

«Domande di pronuncia pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea -Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Lavoratore illegittimamente licenziato dal suo posto di lavoro e reintegrato a seguito di decisione giudiziaria – Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Assenza del diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo periodo in caso di successiva fine del rapporto di lavoro»






I.      Introduzione

1.        La questione comune alle due domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi è, in sostanza, se un lavoratore abbia diritto alle ferie annuali retribuite in relazione al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della reintegrazione nel posto di lavoro qualora sia accertato che siffatto lavoratore è stato illegittimamente licenziato da detto impiego. Essa concerne l’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (2).

2.        Tali domande sono state sollevate nell’ambito di due procedimenti, il primo, tra QH e il Varhovenkasatsionen sad na Republika Bulgaria (Corte suprema di cassazione, Bulgaria; in prosieguo: il «VKS») e, il secondo, tra CV e Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (in prosieguo: «Iccrea Banca»), suo precedente datore di lavoro. Benché dette domande di pronuncia pregiudiziale non siano state riunite ai fini delle fasi scritte e orali del procedimento, le questioni sollevate nell’ambito di tali procedimenti sono simili. Pertanto, è opportuno che le cause in parola vengano trattate in una conclusione unica.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

3.        L’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», prevede quanto segue:

«1.      Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2.      Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».

2.      Direttiva 2003/88

4.        L’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», così dispone:

«1.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2.      Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

B.      Diritto bulgaro

5.        Ai sensi dell’articolo 224, paragrafo 1, del Kodeks na truda (codice del lavoro) «[a]lla cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (…) a condizione che il diritto alle ferie non sia prescritto».

6.        L’articolo 354, paragrafo 1, del codice del lavoro stabilisce che «(…) è riconosciuto quale periodo di servizio anche il periodo in cui non sussisteva alcun rapporto di lavoro (…) a causa dello stato di disoccupazione del lavoratore dovuto a un licenziamento dichiarato illegittimo dalle autorità competenti, vale a dire, dal licenziamento sino alla reintegrazione nel posto di lavoro».

C.      Diritto italiano

7.        Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, Attuazione delle direttive 93/104/CE (3) e 2000/34/CE (4) concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GURI n. 87, del 14 aprile 2003), il periodo annuale di ferie retribuite non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

8.        L’articolo 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 7.12.2000 per le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane, applicabile ratione temporis, dispone che «[i]l diritto alle ferie è irrinunciabile. (…) Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia usufruito in tutto o in parte delle ferie relative all’anno solare in corso, maturate (…), compete una indennità corrispondente alla retribuzione dei giorni di ferie perduti. (…) Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza (…)».

9.        Ai sensi dell’articolo 53 del medesimo contratto, i giorni di ferie e/o permessi per «festività soppresse» attribuiti, non utilizzati nel corso dell’anno solare, vanno liquidati sulla base dell’ultima retribuzione percepita nell’anno di competenza.

III. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

A.      Causa C762/18

10.      Dal 1o settembre 1985 QH ha lavorato come insegnante di musica in una scuola elementare. Il 29 aprile 2004 il direttore scolastico ha deciso di porre fine a tale rapporto di lavoro. QH ha impugnato tale decisione e con sentenza passata in giudicato del Rayonen sad Plovdiv (Tribunale distrettuale di Plovdiv, Bulgaria), il suo licenziamento è stato dichiarato illegittimo e ella è stata reintegrata nel posto di lavoro.

11.      Con decisione del 13 novembre 2008, il direttore scolastico ha nuovamente posto fine al rapporto di lavoro ma questa volta, però, quest’ultima non ha impugnato il licenziamento.

12.      Il 1o luglio 2009, QH ha presentato ricorso nei confronti dell’istituto scolastico dinanzi al Rayonen Sad Plovdiv (Tribunale distrettuale di Plovdiv), chiedendo il pagamento di un importo pari a 7 125 lev bulgari (BGN) (circa EUR 3 641) a titolo di indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per 285 giorni, vale a dire 57 giorni l’anno nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e il 30 novembre 2008. Ella chiedeva altresì il pagamento di BGN 1 100 (circa EUR 562) quale risarcimento del danno derivante dal pagamento tardivo dell’importo succitato per il periodo compreso tra il 30 novembre 2008 e il 1o luglio 2009. Con sentenza del 15 aprile 2010, il Rayonen sad Plovdiv (Tribunale distrettuale di Plovdiv) ha respinto le suddette domande.

13.      QH ha presentato appello dinanzi all’Okruzhen Sad Plovdiv (Tribunale regionale di Plovdiv, Bulgaria) il quale, con sentenza del 10 febbraio 2011, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui respingeva le domande dirette all’ottenimento dell’indennità finanziaria e del risarcimento del danno. Avverso la sentenza dell’Okrazhen sad Plovdiv (Tribunale regionale di Plovdiv) QH ha presentato ricorso per cassazione dinanzi al VKS, il quale, tuttavia, con decisione del 25 ottobre 2011, non ha ammesso detto ricorso.

14.      Relativamente alla questione di diritto sostanziale sollevata dalla ricorrente, vale a dire se, per il periodo compreso tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e la data della reintegrazione nel posto di lavoro disposta mediante sentenza definitiva, un lavoratore illegittimamente licenziato abbia diritto, in conformità dell’articolo 224, paragrafo 1, del codice del lavoro, a un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, il VKS ha dichiarato che la risposta fornita dall’Okruzhen Sad Plovdiv (Tribunale regionale di Plovdiv) era conforme alla giurisprudenza vincolante del VKS. Secondo detta giurisprudenza, nel periodo compreso tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e l’annullamento della decisione di licenziamento mediante sentenza definitiva nonché la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato nel suo precedente posto di lavoro, quest’ultimo non aveva di fatto prestato alcuna attività lavorativa in base al rapporto di lavoro. Pertanto, relativamente a tale periodo di tempo, a detto lavoratore non competeva alcun diritto a ferie annuali retribuite non godute a norma dell’articolo 224, paragrafo 1, del codice del lavoro.

15.      QH ha successivamente proposto ricorso dinanzi al Rayonen Sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo, Bulgaria), giudice del rinvio, nei confronti del VKS in merito al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno materiale subito dalla ricorrente a causa di una violazione del diritto dell’Unione in cui è incorso il VKS con la sua ordinanza 25 ottobre 2011. Oltre alla violazione dell’articolo 267 TFUE, QH ritiene che il VKS avrebbe dovuto applicare l’articolo 7 della direttiva 2003/88, riconoscendole il diritto a ferie annuali retribuite per il periodo in cui non ha potuto godere delle ferie in ragione del licenziamento illegittimo.

16.      In tali circostanze, nutrendo dubbi in ordine alla compatibilità della giurisprudenza del VKS con l’articolo 7 della direttiva 2003/88, il Rayonen Sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo), con decisione del 26 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 2018, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1)      Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2003/88] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa e/o a una giurisprudenza nazionali in forza delle quali un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito di ordine giudiziale, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.

(2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa e/o a una giurisprudenza nazionali in forza delle quali, a seguito di una nuova cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore di cui trattasi non ha diritto ad alcuna indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute in relazione al periodo compreso tra la data del precedente licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro».

B.      Causa C37/19

17.      CV, dipendente di Iccrea Banca, è stata licenziata l’11 luglio 2002 all’esito di una procedura di licenziamento collettivo. A seguito del ricorso presentato da CV, il Tribunale di Roma (Italia) ne ha ordinato la reintegrazione ed ella ha ripreso servizio in data 6 ottobre 2003.

18.      Con lettere del 13 ottobre e del 15 novembre 2003, Iccrea Banca ha nuovamente licenziato CV, con effetto immediato ed esonerandola dal prestare attività nel periodo di preavviso. I suddetti atti di licenziamento sono stati in seguito dichiarati illegittimi con sentenze divenute definitive e CV è stata nuovamente reintegrata in servizio. Ella è stata infine licenziata il 17 settembre 2010.

19.      Nel frattempo, CV ha proposto ricorso dinanzi ai giudici italiani volto all’ottenimento di un’indennità finanziaria, a carico di Iccrea Banca, per le ferie annuali retribuite e le ferie per «festività soppresse» maturate ma non godute, rispettivamente, nel 2003 e nel 2004.

20.      Per quanto riguarda la questione posta da CV, la Corte d’appello di Roma (Italia) ha dichiarato che non era dovuta alcuna indennità finanziaria in sostituzione delle ferie maturate e non godute nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione, poiché l’indennità finanziaria è necessariamente collegata al «riposo non goduto», che non era applicabile dal momento che CV non aveva lavorato nel periodo in oggetto.

21.      Avverso tale sentenza CV ha presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema di cassazione (Italia). Dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7 della direttiva 2003/88, detto giudice ha evidenziato alcuni aspetti rilevanti della propria giurisprudenza nazionale in materia di licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro e diritto ad un’indennità finanziaria.

22.      In tali circostanze, nutrendo dubbi in ordine alla compatibilità di tale giurisprudenza nazionale con l’articolo 31 della Carta e l’articolo 7 della direttiva 2003/88, la Corte suprema di cassazione, con ordinanza del 27 novembre 2018, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2019, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 7 par. 2 della direttiva [2003/88] e l’art. 31 punto 2 della [Carta], anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di un’indennità pecuniaria per le ferie maturate e non godute (e per un istituto giuridico quale le cd. “Festività soppresse” equiparabile per natura e funzione al congedo annuale per ferie) non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione, per fatto illegittimo (licenziamento accertato in via definitiva dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo) [addebitabile] al datore di lavoro, limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione».

IV.    Procedimenti dinanzi alla Corte

23.      Nella causa C‑762/18 hanno presentato osservazioni scritte QH, il VKS, i governi bulgaro, italiano e polacco nonché la Commissione europea. Nella causa C‑37/19 hanno presentato osservazioni scritte CV, Iccrea Banca, i governi italiano e polacco nonché la Commissione europea.

24.      Ad eccezione del VKS e di Iccrea Banca, tutte le parti hanno presentato difese orali dinanzi alla Corte all’udienza tenutasi l’11 dicembre 2019.

V.      Analisi

A.      Competenza della Corte e ricevibilità delle questioni

1.      Competenza della Corte nella causa C762/18

25.      In primo luogo, il governo bulgaro sostiene che la Corte non è competente ad esaminare le questioni sollevate dal Rayonen Sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo) in quanto il primo licenziamento della ricorrente è avvenuto il 29 aprile 2004, vale a dire prima dell’adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea il 1o gennaio 2007. La Corte non sarebbe competente a pronunciarsi su una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata in via pregiudiziale da un giudice di uno Stato membro, qualora le circostanze di fatto alle quali tale diritto si applica siano anteriori all’adesione di tale Stato membro all’Unione.

26.      A tal riguardo, occorre osservare che, come risulta dall’articolo 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (5), le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione – come la direttiva 2003/88 – vincolano la Bulgaria fin dalla data della sua adesione, e sono pertanto destinati ad applicarsi agli effetti futuri delle situazioni createsi prima di tale data (6).

27.      Nel caso di specie, è vero che il primo licenziamento in oggetto si è verificato prima dell’adesione della Bulgaria. Non è tuttavia controverso che l’annullamento di detto licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro abbiano avuto luogo dopo l’adesione in parola. Contrariamente a quanto affermato dal governo bulgaro, ritengo che le questioni sollevate siano legate alle implicazioni giuridiche dell’illegittimità del licenziamento e della conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, anziché al licenziamento in sé. Detti elementi e i loro effetti giuridici sono, in quanto tali, sufficientemente autonomi e si riferiscono chiaramente a fatti successivi al gennaio 2007, tali da giustificare che la Corte si dichiari competente a conoscere della presente causa (7).

28.      Dalle suesposte considerazioni discende che gli argomenti addotti dal governo bulgaro per contestare la competenza della Corte a conoscere delle questioni sollevate dal giudice del rinvio devono essere respinti. A mio avviso, la direttiva 2003/88 è applicabile ratione temporis in relazione agli effetti giuridici prodottisi dopo il 1o gennaio 2007.

29.      In secondo luogo, sia il VKS sia il governo bulgaro sostengono che la ricorrente, nel periodo compreso tra la data del primo licenziamento nei suoi confronti e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, non era un «lavoratore» ai sensi della direttiva 2003/88 e non rientrava pertanto nell’ambito di applicazione di tale direttiva o, in generale, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, cosicché la Corte non sarebbe competente a pronunciarsi su questioni pregiudiziali.

30.      Anche detto argomento deve essere respinto. Infatti, le questioni pregiudiziali sottoposte riguardano proprio il diritto alle ferie annuali retribuite in relazione al licenziamento illegittimo di un lavoratore e alla sua reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di decisione giudiziaria. In altri termini, il giudice del rinvio chiede che venga accertato se il periodo compreso tra il licenziamento illegittimo di un lavoratore e la sua reintegrazione nel suo precedente posto di lavoro debba essere considerato come un periodo di lavoro effettivo ai fini della determinazione del diritto del lavoratore reintegrato alle ferie annuali retribuite. Dal momento che il diritto alle ferie annuali retribuite è previsto dalla direttiva 2003/88, esso rientra nella competenza interpretativa della Corte.

2.      Ricevibilità della questione sollevata nella causa C37/19

31.      Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano ha sostenuto che la questione sollevata dalla Corte suprema di cassazione dovrebbe essere dichiarata irricevibile a causa della lacunosa ricostruzione dei fatti e della mancata individuazione della normativa nazionale o prassi nazionale rilevanti.

32.      Occorre ricordare, in via preliminare, che, sebbene non spetti alla Corte, nell’ambito di un procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE, pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con il diritto dell’Unione, né interpretare disposizioni legislative o regolamentari nazionali, essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che possano consentirgli di pronunciarsi sulla compatibilità ai fini della risoluzione della causa sottoposta alla sua cognizione (8).

33.      A tal proposito, è sufficiente rilevare che, se è vero che la spiegazione relativa a tutti i motivi di ricorso invocati a sostegno del ricorso in cassazione pendente dinanzi al giudice del rinvio può dare adito a confusione, la Corte suprema di cassazione individua, tuttavia, con chiarezza il motivo di ricorso relativo alla questione pregiudiziale e le circostanze in cui la questione si pone. Inoltre, il giudice del rinvio individua con precisione gli atti dell’Unione che è necessario interpretare nonché la giurisprudenza nazionale che può essere contraria a tali atti.

34.      Da detti elementi della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta dunque con chiarezza che la risposta alla questione posta è utile ai fini della risoluzione della controversia dinanzi al giudice del rinvio ed è, di conseguenza, ricevibile.

B.      Prima questione nella causa C762/18

35.      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa e/o a una giurisprudenza nazionali in forza delle quali un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito di decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.

36.      Il contesto in cui deve essere interpretato l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è ora stabilito in modo pacifico.

37.      In primo luogo, come risulta con evidenza dalla formulazione dello stesso articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, diritto che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, va considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione (9). Inoltre, tale diritto, di cui godono tutti i lavoratori, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell’Unione che si riflette nell’articolo 7 della direttiva 93/104 e nell’articolo 7 della direttiva 2003/88, è ora espressamente sancito come diritto fondamentale all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta (10). Ne consegue, pertanto, che il diritto alle ferie annuali retribuite non dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo (11).

38.      In secondo luogo, è opportuno ricordare che la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, conferito a ciascun lavoratore dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è quella di consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (12). Tale finalità, che distingue il diritto alle ferie annuali retribuite da altri tipi di congedo aventi scopi differenti, è tuttavia basata sulla premessa che il lavoratore ha effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento (13).

39.      Infatti, come la Corte ha spiegato nella sua sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799), «l’obiettivo di consentire al lavoratore di riposarsi presuppone che tale lavoratore abbia svolto un’attività che, per assicurare la protezione della sua sicurezza e della sua salute prevista dalla direttiva 2003/88, giustifica il beneficio di un periodo di riposo, di distensione e di ricreazione. Pertanto, i diritti alle ferie annuali retribuite devono, in linea di principio, essere determinati in funzione dei periodi di lavoro effettivo maturati in forza del contratto di lavoro» (14).

40.      In terzo luogo, è tuttavia chiaro che, per riprendere le parole dell’avvocato generale Mengozzi, in talune circostanze specifiche, la Corte «[ha] abbandonato il nesso che si presumeva consustanziale tra la prestazione di lavoro effettivo, da un lato, e il diritto alle ferie annuali retribuite, dall’altro» (15).

41.      Tale nesso è stato abbandonato perché la Corte ha riconosciuto che esistono talune circostanze, che sfuggono in sostanza al controllo del lavoratore, in cui il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all’obbligo che il lavoratore abbia effettivamente lavorato. Ad oggi tra tali esempi sono inclusi i congedi per malattia (16) e maternità (17). Per contro, detta giurisprudenza non si applica alla situazione di un lavoratore che abbia beneficiato di un congedo parentale durante il periodo di riferimento (18) o ad un lavoratore il cui obbligo di lavorare (così come l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere il salario) sia stato sospeso per effetto dell’applicazione del principio della «riduzione dell’orario di lavoro a zero ore» («Kurzarbeit Null») (19).

42.      In siffatto contesto, per rispondere alla prima questione sollevata dal Rayonen Sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo), occorre dunque stabilire se la situazione di un lavoratore che non ha potuto lavorare a causa di un licenziamento illegittimo ed è stato successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito di decisione giudiziaria e quella di un lavoratore che non possa lavorare per malattia o congedo di maternità siano «del tutto diverse» (20).

43.      Se si prendono in considerazione i criteri necessari per soddisfare i presupposti dell’eccezione che consiste nell’aver effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento per beneficiare delle ferie annuali retribuite, non ritengo che la situazione di cui trattasi nel presente procedimento sia del tutto diversa da quella di un congedo per malattia o maternità.

44.      Dalla giurisprudenza già indicata nelle presenti conclusioni si può infatti dedurre che i criteri i quali disciplinano detta eccezione sono, in sostanza, che l’assenza dal lavoro sia, in primo luogo, imprevedibile (21) e, in secondo luogo, indipendente dalla volontà del lavoratore (22). In altre parole, l’elemento comune alle situazioni in parola consiste nel fatto che esse corrispondono a stati fisici o psichici patiti (23).

45.      L’ultimo criterio è altresì esplicitamente utilizzato nell’articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, per le assenze che devono essere «calcolate nel periodo di servizio». Tuttavia, come indicato nel considerando 6 della direttiva 2003/88 e come già rilevato dalla Corte in più occasioni, i principi della Convenzione in parola devono essere presi in considerazione ai fini dell’interpretazione di detta direttiva (24).

46.      Inoltre, le situazioni in cui l’eccezione è riconosciuta sono caratterizzate anche da talune limitazioni fisiche o psichiche patite dal lavoratore (25) o dall’esigenza di proteggere una specifica condizione biologica (26).

47.      Tutti i criteri in oggetto mi sembrano soddisfatti in una situazione in cui il lavoratore illegittimamente licenziato sia successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito di decisione giudiziaria. Infatti, un lavoratore in siffatta posizione non sarà stato in grado di svolgere le proprie mansioni per un motivo imprevedibile e indipendente dalla sua volontà.

48.      Più fondamentalmente, non pare giusto che il lavoratore a cui è stata negata l’opportunità di lavorare nel periodo del licenziamento a causa di quelli che, per definizione, erano atti illeciti del datore di lavoro, debba esserne penalizzato. In altre parole, poiché, se non fosse stato per gli atti illeciti del datore di lavoro che hanno dato luogo al licenziamento, detto lavoratore avrebbe lavorato durante il periodo in oggetto, il suo diritto alle ferie annuali retribuite non dovrebbe essere di conseguenza compromesso. In siffatto contesto, è opportuno ricordare che il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite (27).

49.      Aggiungo altresì che, in tali circostanze, la deroga per i datori di lavoro che devono affrontare il rischio di un cumulo troppo rilevante di periodi di assenza da parte del lavoratore e le difficoltà che detti periodi di assenza possono comportare per l’organizzazione del lavoro, non è applicabile (28).

50.      Anzitutto, detta deroga può essere applicata soltanto in «circostanze specifiche» (29). Inoltre, il datore di lavoro che impedisca a un lavoratore di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite deve assumerne le conseguenze, fermo restando che qualsiasi errore commesso dal datore di lavoro a tal proposito è irrilevante (30). Tuttavia, occorre rilevare che ciò avviene anche in caso di illegittimo licenziamento di un lavoratore. Infatti, in un certo senso, a causa di un errore del datore di lavoro, a tale lavoratore non è stato consentito l’esercizio, in tempo utile, del suo diritto alle ferie annuali retribuite.

51.      In dette circostanze, non posso dunque riconoscere che ci si trovi fronte alle «specifiche circostanze» esplicitamente menzionate dalla Corte nella sua precedente giurisprudenza. Non è altrimenti possibile escludere il rischio che un datore di lavoro che abbia illegittimamente licenziato un lavoratore vada esente dai propri obblighi. Tuttavia, una tale situazione deve essere evitata (31).

52.      Questa interpretazione della deroga è altresì in linea con il principio già richiamato secondo cui il fondamentale diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo. Ne consegue che qualsiasi deroga al sistema dell’Unione europea per l’organizzazione dell’orario di lavoro istituito dalla direttiva 2003/88 deve essere interpretata in modo tale che il suo ambito di applicazione sia limitato a quanto strettamente necessario al fine di salvaguardare gli interessi tutelati dalla stessa deroga.

53.      Alla luce delle suesposte considerazioni concludo dunque che, qualora una normativa nazionale preveda che un lavoratore illegittimamente licenziato debba essere reintegrato nel suo posto di lavoro, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostano a una normativa, a una giurisprudenza o a prassi nazionali in forza delle quali tale lavoratore non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.

C.      Seconda questione nella causa C762/18 e questione nella causa C37/19

54.      Con la seconda questione della causa C‑762/18 e con la questione della causa C‑37/19 i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, a una giurisprudenza o a prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di un’indennità pecuniaria per le ferie maturate ma non godute non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione del rapporto di lavoro, a causa di un licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta illecita datoriale e la successiva reintegrazione.

55.      Secondo costante giurisprudenza, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto dell’Unione, in quanto tale diritto include altresì il diritto all’ottenimento di un pagamento (32).

56.      Ne consegue in primo luogo che, nell’ipotesi in cui un lavoratore, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non sia stato in condizione di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, l’indennità finanziaria alla quale ha diritto deve essere calcolata in modo da porlo in una situazione analoga a quella in cui si sarebbe trovato se avesse esercitato tale diritto nel corso del rapporto di lavoro (33). Come già dichiarato dalla Corte, detto diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali «retribuite» (34).

57.      In secondo luogo, è altresì chiaro che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto ad un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato (35). Inoltre, il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è privo di rilevanza ai fini del diritto a un’indennità finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88(36).

58.      Come ho già chiarito, la risposta alla prima questione dovrebbe essere che un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro deve avere diritto alle ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della reintegrazione. Ne consegue, quindi, che è necessario rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere a loro volta interpretati nel senso che ostano a una normativa, a una giurisprudenza o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di un’indennità pecuniaria per le ferie maturate ma non godute non è riconosciuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione del rapporto di lavoro, a causa di un licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta illecita datoriale e la successiva reintegrazione.

59.      Se, tuttavia, il lavoratore ha ottenuto un altro impiego nel periodo compreso tra il licenziamento illegittimo e la reintegrazione in tale primo posto di lavoro, egli non può esigere dal primo datore di lavoro l’indennità finanziaria corrispondente al periodo di lavoro svolto nel nuovo impiego. In tali specifiche circostanze, percepire il pagamento integrale dell’indennità finanziaria da parte del primo datore di lavoro comporterebbe un accumulo di diritti alle ferie annuali retribuite che non riflette più la finalità effettiva del diritto alle ferie annuali retribuite.

60.      Ciò si spingerebbe anche oltre il principio stabilito dalla Corte in cause come la causa Dicu (37), segnatamente che il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite non dovrebbe essere pregiudicato a causa di fatti indipendenti dalla sua volontà. Così come il lavoratore non dovrebbe essere penalizzato a tal riguardo a causa di un atto illecito commesso dal datore di lavoro che ha disposto il licenziamento, lo stesso lavoratore non dovrebbe essere compensato ottenendo un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite di importo superiore a quella cui avrebbe avuto diritto se non fosse stato in primo luogo licenziato.

61.      Si potrebbe aggiungere che in tali specifiche circostanze il lavoratore ha avuto l’opportunità di riposarsi rispetto allo svolgimento del lavoro cui era tenuto in forza del nuovo contratto di lavoro o ha, se del caso, il diritto di ricevere dal nuovo datore di lavoro l’indennità finanziaria per il periodo di lavoro svolto in forza di tale contratto.

VI.    Conclusione

62.      Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dal Rayonen Sad Haskovo (Tribunale distrettuale di Haskovo, Bulgaria) e dalla Corte suprema di cassazione (Italia) nei termini seguenti:

(1)      Qualora una normativa nazionale preveda che un lavoratore illegittimamente licenziato debba essere reintegrato nel suo posto di lavoro, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, a una giurisprudenza o prassi nazionali in forza delle quali tale lavoratore non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.

(2)      L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa, a una giurisprudenza o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di un’indennità pecuniaria per le ferie maturate ma non godute non è riconosciuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione del rapporto di lavoro, a causa di un licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta illecita datoriale e la successiva reintegrazione, ad eccezione dei periodi in cui il lavoratore abbia lavorato per un diverso datore di lavoro.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2003, L 299, pag. 9.


3      Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 1993, L 307, pag. 18).


4      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104 (GU 2000, L 195, pag. 41).


5      GU 2005, L 157, pag. 203.


6      V., per analogia, sentenza del 14 febbraio 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123, punto 42).


7      V., a contrario, ordinanza dell’11 maggio 2011, Semerdzhiev (C‑32/10, non pubblicata, EU:C:2011:288, punti 27 e 29).


8      V., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, Jaeger  (C‑151/02, EU:C:2003:437, punto 43) e del 18 settembre 2019, VIPA (C‑222/18, EU:C:2019:751, punto 28).


9      V., in tal senso, sentenze del 26 giugno 2001, BECTU (C‑173/99, EU:C:2001:356, punto 43); del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 54); e del 4 ottobre 2018, Dicu  (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 24).


10      V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 58). V. anche, per una diversa qualificazione del diritto alle ferie annuali retribuite quale diritto fondamentale del lavoratore, sentenze del 12 giugno 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 22) e del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 31).


11      V., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, Heimann e Toltschin (C‑229/11 e C‑230/11, EU:C:2012:693, punto 23), e del 29 novembre 2017, King  (C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 58).


12      V., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 25); del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 27); e del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 41).


13      V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 28).


14      Punto 28 di detta sentenza.


15      Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:195, paragrafo 21).


16      V., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 41); del 24 gennaio 2012, Dominguez  (C‑282/10, EU:C:2012:33, punto 20); e del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 29).


17      V., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2004, Merino Gómez (C‑342/01, EU:C:2004:160, punti 33 e 41).


18      V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 31).


19      V., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2012, Heimann e Toltschin  (C‑229/11 e C‑230/11, EU:C:2012:693, punto 26).


20      Dette parole sono state utilizzate dalla Corte nella sua sentenza dell’8 novembre 2012, Heimann e Toltschin  (C‑229/11 e C‑230/11, EU:C:2012:693, punto 27).


21      V., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 and C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 51), e del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 32). V. altresì, a contrario, sentenza dell’8 novembre 2012, Heimann e Toltschin (C‑229/11 e C‑230/11, EU:C:2012:693, punto 29).


22      V., in tal senso, sentenze del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 49), e del 4 ottobre 2018, Dicu  (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 32).


23      V., in tal senso, Gardin, A., «Acquisition de droits à congés payés par un salarié en congé parental: l’assimilation à du temps de travail effectif ne s’impose pas. Note sous CJUE 4 octobre 2018», Revue de jurisprudence sociale, 2/19, pag. 83.


24      V., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punti 37 e 38); del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 32); e del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 81).


25      V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).


26      V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).


27      V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Kreuziger  (C‑619/16, EU:C:2018:872, punto 51).


28      Sulla deroga in parola, v. sentenze del 22 novembre 2011, KHS (C‑214/10, EU:C:2011:761), e del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914).


29      V., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punti 55 e 56).


30      V., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punti 61 e 63).


31      V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C‑684/16, EU:C:2018:874, punto 43).


32      V., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 60); del 12 giugno 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 20); del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 35); e del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punti 39 e 58).


33      V., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a. (C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 61), e del 29 novembre 2017, King (C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 52).


34      Sentenze del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punti 58 e 83), e Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C‑684/16, EU:C:2018:874, punti 72 e 75).


35      V., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2014, Bollacke (C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 23), e del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 44).


36      V., in tal senso, sentenze del 20 luglio 2016, Maschek (C‑341/15, EU:C:2016:576, punto 28), e del 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth (C‑569/16 e C‑570/16, EU:C:2018:871, punto 45).


37      Sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu (C‑12/17, EU:C:2018:799).