Ordinanza della vicepresidente della Corte del 9 luglio 2020 – Dekoback/EUIPO
(causa C‑193/20 P)
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura della Corte – Requisiti formali relativi alla domanda di ammissione dell’impugnazione – Mancata regolarizzazione – Irricevibilità»
Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Inosservanza – Mancata regolarizzazione – Irricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 bis, §§ 2 e 3)
(v. punti 5, 6, 9-12)
Dispositivo
1) | | L’impugnazione è respinta in quanto irricevibile. |
2) | | La Dekoback GmbH sopporta le proprie spese. |