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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 4 gennaio 2019 – Overgaz Mrezhi AD, Associazione senza scopo di lucro “BULGARSKA GAZOVA ASOTSIATSIA” / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Causa C-5/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrenti: Overgaz Mrezhi AD, Associazione senza scopo di lucro “BULGARSKA GAZOVA ASOTSIATSIA”

Convenuta: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 36 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 3 della direttiva 2009/73/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, ammettano una misura nazionale come quella in questione, contenuta nell’articolo 35 della Zakon za energetikata (legge sull’energia) e specificata nell’articolo 11 della Naredba n. 2 za regulirane na tsenite na prirodnia gaz (regolamento n. 2 sulla disciplina dei prezzi del gas naturale) della Darzhavnata Komisia za energiyno i vodno regulirane (Commissione statale per la regolamentazione dell’Energia e dell’Acqua; in prosieguo: la “CREA”) del 19 marzo 2013, in forza della quale tutti gli oneri finanziari associati agli obblighi di servizio pubblico incombenti alle imprese del settore energetico devono essere sostenuti dai clienti, tenendo conto del fatto che:

а)    l’onere economico associato agli obblighi di servizio pubblico non riguarda tutte le imprese del settore energetico;

b)    i costi degli obblighi di servizio pubblico sono sostenuti principalmente dai clienti finali, che non possono contestarli, sebbene acquistino gas naturale a prezzi liberamente formati dai fornitori finali;

c)    non esiste una differenziazione dell’onere economico derivante dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico assunto da diversi tipi di clienti;

d)    non vi è alcun termine per l’applicazione della presente misura;

e)    il valore degli obblighi di servizio pubblico viene calcolato in base al metodo di contabilità che segue un modello previsionale.

2.    Se l’articolo 3 della direttiva 2009/73/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, tenuto conto dei considerando 44, 47, 48 e 49, ammetta una disposizione nazionale come l’articolo 5 delle disposizioni transitorie e finali della Zakon za normativnite aktove (legge sugli atti normativi), che esenta la CREA dagli obblighi di cui agli articoli 26-28 di quest’ultima legge e, in particolare, dagli obblighi, sussistenti in occasione dell’elaborazione di un progetto di atto normativo regolamentare, di rispettare i principi di necessità, fondatezza, prevedibilità, trasparenza, coerenza, sussidiarietà, proporzionalità e stabilità, di effettuare consultazioni pubbliche con cittadini e persone giuridiche, di pubblicare in anticipo il progetto, unitamente alla motivazione, nonché di fornire le motivazioni, ivi comprese quelle relative alla compatibilità con il diritto dell’Unione.

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1 GU 2009, L 211, pag. 94.