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Impugnazione proposta il 4 gennaio 2019 dall’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 ottobre 2018, causa T-447/16, Pirelli Tyre / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-6/19 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Altre parti nel procedimento: Pirelli Tyre SpA, The Yokohama Rubber Co. Ltd

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

condannare la Pirelli Tyre SpA alle spese sostenute dall’EUIPO.

Motivi e principali argomenti

L’EUIPO deduce un unico motivo di ricorso vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/941 .

Richiedendo che, perché rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, un segno raffigurante parte di un prodotto debba rappresentare, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, una parte significativa del prodotto stesso, il Tribunale ha dato una interpretazione erronea dei requisiti di tale impedimento alla registrazione;

il Tribunale ha erroneamente ritenuto che un’unica scanalatura rappresentata nel segno controverso non sia atta ad avere una funzione tecnica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, in quanto in un battistrada essa appare combinata con altri elementi. In primo luogo, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 impone l’esame del risultato tecnico ottenuto dalla forma di un prodotto rappresentata nel segno controverso, e non il risultato tecnico ottenuto dal prodotto nella sua interezza. In secondo luogo, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 è irrilevante se una singola scanalatura rappresentata nel segno controverso sia combinata con altri elementi di un battistrada laddove produce di per sé un risultato tecnico e contribuisce alla funzionalità di tale battistrada;

il Tribunale ha erroneamente presunto che la registrazione di una singola scanalatura rappresentata nel segno controverso non possa impedire alle imprese concorrenti della Pirelli di realizzare e commercializzare pneumatici che incorporino scanalature identiche o simili. Sebbene un battistrada sia costituito dalla combinazione e dalla interazione di vari elementi, almeno parte del pubblico sarebbe in grado di identificare diversi tipi di scanalature presenti su un battistrada.

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1 Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).