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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Procura della Repubblica di Trento (Italia) il 24 gennaio 2020 – procedimento penale a carico di XK

(Causa C-66/20)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Procura della Repubblica di Trento

Parti nella causa principale

XK

Altra parte

Finanzamt Münster

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii) della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale1 , nella parte in cui prevede che possa essere considerata autorità emanante anche “qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale” prevedendo che però in tal caso “prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, l’ordine di indagini europeo è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un ordine di indagini europeo ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione”, debba essere interpretato nel senso che consenta ad uno Stato membro di esonerare una autorità amministrativa dall’obbligo di far convalidare l’ordine di indagini europeo qualificandola come “autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 2 della Direttiva”.

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1     GU 2014, L 130, pag. 1.