Language of document : ECLI:EU:F:2012:17

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

13 febbraio 2012

Causa F‑123/11

Antonio Ayres de Abreu

contro

Comitato economico e sociale europeo

«Funzione pubblica – Irricevibilità manifesta – Patrocinio d’avvocato – Parte ricorrente avente la qualifica di avvocato – Impossibilità di rappresentanza del ricorrente da parte di un avvocato che non sia un terzo»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Ayres de Abreu chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del 27 aprile 2011 con la quale il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha deciso il suo collocamento a riposo d’ufficio.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente sopporterà le proprie spese.

Massime

Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Ricorso presentato senza l’assistenza di un avvocato – Ricorrente avente la qualifica di avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice nazionale – Irrilevanza – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, terzo e quarto comma, e 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 34, § 1, primo comma, e 36)

Risulta dall’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, ed in particolare dal termine «rappresentate», nonché dall’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica che, per presentare ricorso al detto Tribunale, una parte, ai sensi di tale articolo, deve ricorrere all’assistenza di un terzo che dev’essere abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che il Tribunale può essere validamente adito solo mediante ricorso firmato da tale terzo. Poiché nessuna deroga né eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto della Corte o dal detto regolamento di procedura, la presentazione di un ricorso firmato dal ricorrente stesso, anche se si tratta di un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi ad un giudice nazionale, non può bastare ai fini dell’introduzione di un giudizio.

Una siffatta irregolarità non fa parte di quelle sanabili ai sensi dell’articolo 36 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e rende pertanto il ricorso manifestamente irricevibile.

(v. punti 11-13, 16 e 17)

Riferimento:

Corte: 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P (punti 8, 10 e 11); 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione, C‑163/07 P (punti 25 e 26)

Tribunale di primo grado: 13 gennaio 2005, Sulvida/Commissione, T‑184/04 (punti 4 e 8)

Tribunale della funzione pubblica: 30 ottobre 2008, Ortega Serrano/Commissione, F‑48/08, confermata, su impugnazione, con ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 marzo 2010, Ortega Serrano/Commissione, T‑583/08 P