Language of document : ECLI:EU:F:2011:134

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

13 settembre 2011

Causa F-4/10

Christiana Nastvogel

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Valutazione – Rapporti informativi – Parere del comitato dei rapporti – Abbassamento dei giudizi analitici – Dialogo tra il funzionario valutato e il valutatore – Consultazione dei vari superiori gerarchici – Conoscenza del lavoro del funzionario valutato da parte del secondo valutatore – Motivazione – Presa in considerazione dei congedi di malattia»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale la sig.ra Nastvogel chiede l’annullamento del suo rapporto informativo redatto per il periodo 1° luglio 2006 ‑ 31 dicembre 2007.

Decisione:      Il rapporto informativo della ricorrente redatto per il periodo 1° luglio 2006 ‑ 31 dicembre 2007 è annullato. Il Consiglio sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Parere del comitato dei rapporti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Regresso nella valutazione rispetto a quella anteriore – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Assenze giustificate

(Statuto dei funzionari, art. 43)

5.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Consultazione obbligatoria dei superiori gerarchici immediati

(Statuto dei funzionari, art. 43)

6.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Secondo valutatore

(Statuto dei funzionari, art. 43)

7.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Dialogo tra il valutatore e il funzionario valutato

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Non spetta al Tribunale della funzione pubblica sostituire la sua valutazione a quella delle persone incaricate di valutare il lavoro della persona valutata, dato che le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei loro funzionari. Pertanto, salvo il caso di errori di fatto, di errori manifesti di valutazione o di sviamento di potere, non spetta al Tribunale controllare la fondatezza della valutazione formulata dall’amministrazione sulle capacità professionali di un funzionario, quando essa implica giudizi di valore complessi i quali, per loro stessa natura, non si prestano a verifiche oggettive.

(v. punto 32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑96/04, Cwik/Commissione, punto 41, e giurisprudenza ivi citata

Tribunale della funzione pubblica: 23 febbraio 2010, causa F‑7/09, Faria/UAMI, punto 44

2.      Il secondo valutatore non è vincolato dal parere del comitato dei rapporti. Di conseguenza, solo nel caso in cui il parere del comitato dei rapporti menzioni circostanze speciali, tali da mettere in dubbio la validità o la fondatezza di una valutazione contenuta nel rapporto informativo, una divergenza tra il detto parere e il contenuto del rapporto informativo potrebbe comportare l’annullamento del rapporto informativo impugnato. Inoltre, qualora il rapporto impugnato contenga una motivazione sufficiente e il parere del comitato non menzioni circostanze speciali tali da mettere in dubbio la validità o la fondatezza delle valutazioni espresse dal primo valutatore, non si può esigere dal secondo valutatore che esso fornisca spiegazioni complementari sulle ragioni che lo inducono a non seguire le raccomandazioni del comitato dei rapporti.

(v. punti 33 e 63)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione, punto 33; 5 novembre 2003, causa T‑98/02, Lebedef-Caponi/Commissione, punto 61

Tribunale della funzione pubblica: 10 settembre 2009, causa F‑124/07, Behmer/Parlamento, punto 60

3.      L’amministrazione ha l’obbligo di motivare qualsiasi rapporto informativo in modo sufficiente e circostanziato, al fine di porre l’interessato in condizione di formulare osservazioni in merito alla detta motivazione, e l’osservanza di questi obblighi è tanto più importante quando la valutazione registra un regresso rispetto alla valutazione precedente. Al riguardo, tale obbligo viene osservato qualora il valutatore constati che l’interessato non ha dato prova, nel periodo cui si riferisce il rapporto informativo contestato, di qualità eccezionalmente elevate nello svolgimento di taluni suoi compiti. Per valutare se un rapporto informativo sia sufficientemente motivato si deve tener conto di tutte le informazioni portate a conoscenza del funzionario interessato e non soltanto delle informazioni contenute nel detto rapporto.

(v. punti 58 e 61)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 16 luglio 1992, causa T‑1/91, Della Pietra/Commissione, punto 32; 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione, punto 141; Mellone/Commissione, cit., punto 27; 25 ottobre 2005, causa T‑50/04, Micha/Commissione, punto 36

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, causa F‑93/08, N/Parlamento, punto 86

4.      Anche se i giudizi attribuiti ad un funzionario in materia di rendimento possono essere migliorati in maniera tale da prendere in considerazione le condizioni in cui l’interessato ha svolto le sue mansioni malgrado il fatto di aver avuto a disposizione un minor tempo effettivo di lavoro a seguito di assenze per malattia, tale presa in considerazione non è automatica. Essa è una mera facoltà per i redattori del rapporto informativo, la quale si trasforma in obbligo solo ove le circostanze lo giustifichino.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un rapporto informativo soddisfi le disposizioni speciali di cui all’art. 43 dello Statuto va effettuato alla luce non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Pertanto, in una situazione in cui il valutatore non ha motivo di ritenere che le assenze giustificate del funzionario valutato abbiano potuto influire significativamente su un miglioramento del suo rendimento, non può essergli imputato il fatto di non aver menzionato, né preso in considerazione, una siffatta circostanza nel suo rapporto informativo.

(v. punti 65 e 66)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/Commissione, punto 83, e giurisprudenza ivi citata; 6 ottobre 2009, causa T‑102/08 P, Sundholm/Commissione, punti 39 e 40

5.      Ogni valutatore, al fine di valutare pienamente i meriti di un funzionario su tutto il periodo di valutazione, deve interpellare i superiori gerarchici sotto l’autorità dei quali quest’ultimo ha lavorato per un lasso di tempo significativo. Orbene, la trasmissione per iscritto del parere di una persona equivale ad una consultazione.

(v. punti 85 e 86)

Riferimento:

Corte: 21 marzo 1985, causa 263/83, Turner/Commissione, punti 18 e 20

6.      In caso di domanda di revisione del rapporto redatto dal primo valutatore, risulta dall’art. 2, n. 2, e dall’art. 8, n. 4, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dal Consiglio, che, da una parte, il secondo valutatore deve beneficiare di un distacco sufficiente per giudicare il fascicolo nel suo complesso e non, al contrario del primo valutatore, essere sufficientemente vicino al funzionario per poter valutare con cognizione di causa i meriti del funzionario valutato e, dall’altra, che esso è tenuto a riferirsi espressamente al detto rapporto per redigere il rapporto informativo definitivo. Il compito del secondo valutatore è così quello di verificare in piena indipendenza le valutazioni espresse dal primo valutatore, di modo che, se lo ritiene appropriato, è libero di limitarsi a confermare la valutazione del primo valutatore.

(v. punto 89)

Riferimento:

Corte: 1° giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione, punto 20

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, causa F‑114/07, Wenning/Europol, punto 100

7.      Lo svolgimento di un dialogo tra il funzionario valutato e il suo valutatore procede dai diritti della difesa del funzionario nella procedura di valutazione che lo riguarda e, di conseguenza, un rapporto informativo non può essere adottato senza che il funzionario interessato si sia visto offrire la possibilità di essere utilmente sentito.

Nell’ambito della procedura di valutazione, la natura stessa del dialogo e il suo oggetto presuppongono un contatto diretto tra il funzionario valutato e il valutatore durante l’esercizio di valutazione. Senza uno scambio diretto tra il valutatore e il funzionario valutato, la valutazione non potrebbe svolgere pienamente la sua funzione di mezzo di gestione delle risorse umane e di strumento di accompagnamento dello sviluppo professionale dell’interessato. Inoltre, solo tale contatto diretto è tale da favorire un dialogo franco e approfondito tra il valutatore e il funzionario valutato, permettendo loro, da una parte, di misurare con esattezza la natura, i motivi e la portata delle loro eventuali divergenze e, dall’altra, di giungere ad una migliore comprensione reciproca.

(v. punti 90 e 93)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione, punto 156; 25 ottobre 2006, causa T‑173/04, Carius/Commissione, punto 71; 25 ottobre 2007, causa T‑27/05, Lo Giudice/Commissione, punto 49