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Ricorso proposto il 10 maggio 2019 – Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-371/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Jokubauskaitė e R. Pethke, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1 , nonché dell’articolo 5 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro2 , rifiutando sistematicamente di chiedere le informazioni mancanti in una richiesta di rimborso dell’IVA e invece respingendo direttamente, in simili ipotesi, le richieste di rimborso, allorché tali informazioni possono essere fornite solo dopo il termine di scadenza del 30 settembre;

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Commissione europea deduce i seguenti tre motivi:

1. Primo motivo: violazione del principio di neutralità dell’IVA

Secondo la Commissione, la Repubblica federale di Germania ha violato il principio di neutralità dell’IVA sancito agli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112 e l’articolo 5 della direttiva 2008/9, in virtù del quale occorre, al momento dell’acquisto di beni e servizi, regolarizzare a favore del soggetto passivo l’IVA pagata al momento delle operazioni effettuate a monte.

La Commissione ritiene che il principio di neutralità dell’Iva imponga di accogliere tutte le richieste di rimborso in cui siano soddisfatti i requisiti sostanziali. In caso di dubbio circa la presenza delle condizioni sostanziali per il rimborso, le domande di rimborso ai sensi dell’articolo 5, in combinato disposto con l’articolo 21, primo comma, prima frase, della direttiva 2008/9, potrebbero essere respinte solo se le richieste di informazioni formulate in forza dell’articolo 20 della stessa direttiva dallo Stato membro del rimborso sono rimaste senza esito.

2) Secondo motivo: violazione del principio dell’effetto utile del diritto al rimborso dell’IVA

Ad avviso della Commissione, l’interpretazione sostenuta dalla Repubblica federale di Germania dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, osta all’esercizio effettivo del diritto al rimborso dell’IVA da parte dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso. La prassi amministrativa dell’amministrazione fiscale tedesca pregiudica, a suo parere, i diritti di detti soggetti passivi sanciti dagli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112 e dall’articolo 5 della direttiva 2008/9.

La Commissione ritiene che per assicurare l’effetto utile delle direttive 2006/112 e 2008/9 e rispettare per quanto possibile il principio di neutralità, occorra accogliere le richieste di rimborso dell’IVA giustificate nel merito. Tale normativa, a suo avviso, mira a garantire che, al momento dell’acquisto di beni e servizi, l’IVA pagata al momento delle operazioni effettuate a monte sia integralmente regolarizzata e quindi a creare, anche nel caso di operazioni transfrontaliere, condizioni di concorrenza ampiamente paritarie per tutti i soggetti passivi. La Commissione ritiene che al riguardo occorra adottare tutte le adeguate misure amministrative contemplate dalla direttiva che consentono di dare seguito alle richieste di rimborso dell’IVA.

3) Terzo motivo: violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

A parere della Commissione, il sistematico rifiuto della Repubblica federale di Germania di richiedere informazioni aggiuntive e documenti giustificativi conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, è contrario al principio della tutela del legittimo affidamento. A suo avviso, dopo aver ricevuto l’avviso di ricevimento della richiesta di rimborso, ogni soggetto passivo deve poter confidare nel fatto che la sua richiesta verrà trattata conformemente alle disposizioni di detta direttiva. Ove ciò non si verifichi, sussisterebbe una violazione del legittimo affidamento del soggetto passivo quanto al fatto che la sua richiesta venga trattata conformemente al diritto.

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1     GU 2006, L 347, pag. 1.

2     GU 2008, L 44, pag. 23.