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Ricorso proposto il 5 aprile 2018 – Transtec / Commissione

(Causa T-228/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transtec (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato

e, di conseguenza :

annullare la decisione del 26 marzo 2018, con la quale la Commissione europea ha respinto l’offerta del consorzio di cui la ricorrente è capofila per il lotto n. 3 nell’ambito della gara d’appalto «Framework contract for the implementation of external aid 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI» (in prosieguo: la «gara d’appalto») per un contratto quadro di prestazione di servizi a favore di paesi terzi beneficiari dell’assistenza esterna dell’UE, e ha aggiudicato tale lotto a dieci altri offerenti ;

a titolo di misure di organizzazione del procedimento (cfr. articolo 55 del regolamento di procedura del Tribunale), invitare la convenuta a produrre (i) le caratteristiche e i vantaggi relativi delle 10 offerte prescelte per il lotto n. 3, nonché i loro punteggi in riferimento alle sottovoci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 della voce Organizzazione Globale e Metodologia («Global Organisation and Methodology») e i punteggi ottenuti dalle 10 offerte prescelte per il lotto n. 3 per la voce Tecnica («Technical score») e per la voce Finanze («Financial score») e (ii) il verbale dettagliato del comitato di valutazione ;

dichiarare ricevibile e fondata la domanda di risarcimento del danno per un importo corrispondente a un margine lordo di EUR 2 400 000;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298, pag. 1) (in prosieguo: il « regolamento finanziario») e dell’articolo 4 delle istruzioni per gli offerenti («Instructions to Tenderers») (in prosieguo: le «istruzioni»). Tale violazione sarebbe stata commessa dalla Commissione, in quanto quest’ultima non avrebbe escluso per irregolarità un offerente che faceva parte di uno dei consorzi aggiudicatari.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della Commissione e sulla violazione delle disposizioni dell’articolo 110, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dell’articolo 151 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento d’applicazione»), dell’obbligo derivante dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») di rispettare il principio di buona amministrazione e dell’articolo 15, paragrafo 3, delle istruzioni, atteso che la Commissione non avrebbe proceduto ad un esame sufficientemente attento di offerte anormalmente basse.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario e all’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento d’applicazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di garanzia di una concorrenza leale, nonché dell’articolo 102, paragrafi 1 e 2 del regolamento finanziario in conseguenza dell’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 7 delle istruzioni.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta in conseguenza dell’illegittimità delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, delle istruzioni.

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