Language of document : ECLI:EU:F:2007:176

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

17 ottobre 2007

Causa F‑114/06

Amerigo Liotti

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi – Esercizio di promozione 2005 – Punti di priorità – Merito – Anzianità – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Liotti chiede, in via principale, l’annullamento dell’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2005, nella misura in cui tale elenco non riporta il suo nome, e, in subordine, l’annullamento della decisione di attribuzione dei punti di priorità che lo riguardano per il detto esercizio.

Decisione: Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Proposta di un comitato di promozione ai fini dell’attribuzione dei punti di priorità – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45, 90 e 91)

Non costituisce un atto che arreca pregiudizio una proposta formulata da un comitato di promozione ai fini dell’attribuzione di punti di priorità di diverse categorie previsti da un sistema di promozione istituito da una normativa interna della Commissione. I comitati di promozione non sono infatti competenti a prendere decisioni relativamente all’attribuzione di punti di priorità. Di conseguenza, se, in forza dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione a carico dell’interessato dev’essere motivata, lo stesso non vale per quanto riguarda una siffatta proposta di un comitato di promozione nei confronti di un funzionario non promosso.

(v. punto 50)