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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 15 gennaio 2019 – Procedimento penale a carico di YO

(Causa C-22/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Procedimento penale a carico di:

YO

Questioni pregiudiziali

Se una sostanza che non è un sottoprodotto ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti 1 per definizione non configuri neppure un sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, cosicché detta sostanza non è esclusa dall’osservanza del regolamento sulle spedizioni di rifiuti 2 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3. O se non sia escluso che una sostanza rientri nella definizione di sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, allorché detta sostanza non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, cosicché detta sostanza non rientra senz’altro nell’ambito di applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti.

Come debba essere intesa la spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 3 – divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 4 – ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento sulle spedizioni di rifiuti: se per essa si intenda il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene. Oppure se con essa si intenda il trasporto del materiale di cui all’articolo 48 del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale (in precedenza articolo 8 del regolamento n. 1774/2002), che è limitato ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati, dunque a materiali di categoria 1 e a materiali di categoria 2, e a taluni prodotti da essi derivati, comprese proteine animali trasformate ottenute da materiali di categoria 3.

3)    Qualora per spedizione soggetta all'obbligo di riconoscimento, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 – divenuto regolamento (CE) n. 1069/2009 – ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, debba intendersi il trasporto (tra un paese e un altro paese) di sottoprodotti di origine animale, senza riguardo alla categoria a cui detto materiale appartiene, se l’articolo 1, paragrafo 3, parte iniziale e lettera d), del regolamento sulle spedizioni di rifiuti debba essere interpretato nel senso che esso comprende anche spedizioni di miscele di sottoprodotti di origine animale e di altre sostanze e – in tal caso – se sia rilevante la proporzione della miscela tra i sottoprodotti di origine animale e le altre sostanze. O se invece un sottoprodotto di origine animale perda il carattere di sottoprodotto di origine animale, ai sensi del regolamento del 2009 sui sottoprodotti di origine animale, e divenga un rifiuto ai sensi del regolamento sulle spedizioni di rifiuti per effetto della sua miscelazione con un’altra sostanza.

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1 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3).

2 Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU 2002, L 273, pag. 1).

4 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).