Language of document : ECLI:EU:F:2008:71

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

5 giugno 2008

Causa F‑123/06

Marianne Timmer

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Termine per la presentazione del reclamo – Fatto nuovo – Irricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Timmer chiede, da una parte, l’annullamento dei suoi rapporti informativi redatti dal sig. X, capo dell’unità olandese del servizio di traduzione della Corte dei conti, per il periodo compreso tra il 1984 e il 1997, e delle decisioni connesse e/o conseguenti, compresa la decisione recante nomina del sig. X, e, dall’altra, la condanna della Corte dei conti a risarcirla di tutti i danni materiali e morali che avrebbe subito a seguito di tali decisioni.

Decisione: Il ricorso è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Irricevibilità della domanda di annullamento che comporta l’irricevibilità della domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma

1.      I termini di domanda, di reclamo e di ricorso previsti dalle disposizioni degli artt. 90 e 91 dello Statuto sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne, essendo sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Le eventuali eccezioni o deroghe a tali termini devono essere interpretate in maniera restrittiva. Solo l’esistenza di fatti nuovi o sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione non contestata entro i termini. D’altro canto, anche la scoperta successiva, da parte di un ricorrente, di un elemento preesistente non può, in via di principio, a meno di compromettere il principio della certezza del diritto, essere equiparata ad un fatto nuovo tale da giustificare la riapertura dei termini di ricorso.

(v. punti 34-36)

Riferimento:

Corte: 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione (Racc. pag. 1437, punto 10)

Tribunale di primo grado: 21 febbraio 1995, causa T‑506/93, Moat/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑147, punto 28); 11 luglio 1997, causa T‑16/97, Chauvin/Commissione (Racc. pagg. I‑A‑237 e II‑681, punti 32 e 37), e 28 maggio 1998, cause riunite T‑78/96 e T‑170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑239 e II‑745, punto 68)

2.      Qualora le domande di risarcimento danni siano strettamente connesse a domande di annullamento, a loro volta dichiarate irricevibili, le domande di risarcimento danni sono anch’esse irricevibili.

(v. punto 49)

Riferimento:

Corte: 16 luglio 1981, causa 33/80, Albini/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 2141, punto 18)

Tribunale di primo grado: 24 marzo 1993, causa T‑72/92, Benzler/Commissione (Racc. pag. II‑347, punti 21 e 22); 14 febbraio 2005, causa T‑406/03, Ravailhe/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑79, punto 62)

3.      Perché una domanda di risarcimento sia ricevibile, il ricorso deve contenere gli elementi che consentano di identificare l’illecito che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l’entità di tale danno. Per contro, una domanda diretta ad ottenere un qualsivoglia risarcimento manca della necessaria precisione e va quindi ritenuta irricevibile.

(v. punto 51)

Riferimento:

Corte: 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio (Racc. pag. 975, punto 9)

Tribunale di primo grado: 29 gennaio 1998, causa T‑157/96, Affatato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑97, punto 45)