Ricorso presentato il 28 febbraio 2011 - Conticchio / Commissione
(Causa F-22/11)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Rosella Conticchio (Roma, Italia) (Rappresentante: R. Giuffridda e A. Tortora, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione relativa alla fissazione dei diritti a pensione della ricorrente nella misura in cui le è stato riconosciuto un diritto alla pensione di anzianità con grado AST7/1 invece che con grado AST7/2.
Conclusioni del ricorrente
Annullare la decisione n. R/489/10 emessa in data 18.11.2010 e notificata in data 24.11.2010 con la quale l'AIPN ha rigettato il reclamo;
accordare in favore della ricorrente il passaggio a AST/1 ad AST/2 con efficacia retroattiva;
rideterminare l'ammontare della pensione spettante alla ricorrente, aumentandolo di circa 170 euro mensili;
condannare l'ente erogatore della pensione di cui fruisce la sig.ra Conticchio a restituire alla ricorrente l'aumento dovuto, che risulterà, dalla data del 01.06.2010 sino alla data dell'effettivo soddisfo, con interessi, rivalutazione oltre agli accessori di legge;
porre a carico della Commissione Europea, l'obbligo di restituire alla ricorrente le somme che all'esito del giudizio risulteranno dalla stessa indebitamente versate in ordine al riscatto dei diritti a pensione;
condannare la convenuta alle spese.
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