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Ricorso presentato il 28 febbraio 2011 - Conticchio / Commissione

(Causa F-22/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Rosella Conticchio (Roma, Italia) (Rappresentante: R. Giuffridda e A. Tortora, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione relativa alla fissazione dei diritti a pensione della ricorrente nella misura in cui le è stato riconosciuto un diritto alla pensione di anzianità con grado AST7/1 invece che con grado AST7/2.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione n. R/489/10 emessa in data 18.11.2010 e notificata in data 24.11.2010 con la quale l'AIPN ha rigettato il reclamo;

accordare in favore della ricorrente il passaggio a AST/1 ad AST/2 con efficacia retroattiva;

rideterminare l'ammontare della pensione spettante alla ricorrente, aumentandolo di circa 170 euro mensili;

condannare l'ente erogatore della pensione di cui fruisce la sig.ra Conticchio a restituire alla ricorrente l'aumento dovuto, che risulterà, dalla data del 01.06.2010 sino alla data dell'effettivo soddisfo, con interessi, rivalutazione oltre agli accessori di legge;

porre a carico della Commissione Europea, l'obbligo di restituire alla ricorrente le somme che all'esito del giudizio risulteranno dalla stessa indebitamente versate in ordine al riscatto dei diritti a pensione;

condannare la convenuta alle spese.

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