Language of document : ECLI:EU:F:2012:164

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

27 novembre 2012

Causa F‑59/11

Peter Sipos

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Decisione recante diniego del rinnovo di un contratto di agente temporaneo concluso ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA – Condizioni per la stipulazione di un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del RAA a tempo determinato – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Sipos chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 29 settembre 2010, che ha respinto la domanda del ricorrente diretta ad ottenere un secondo rinnovo del suo contratto di agente temporaneo firmato il 16 luglio 2005 ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») e, di conseguenza, ad ottenere che gli fosse applicato l’articolo 8, primo comma del RAA, in secondo luogo, l’annullamento della decisione del 1° agosto 2010 con la quale l’UAMI ha assunto il ricorrente a tempo determinato come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del RAA, in quanto tale assunzione costituirebbe in realtà un secondo rinnovo del contratto firmato il 16 luglio 2005 ed avrebbe pertanto dovuto essere conclusa ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA, a tempo indeterminato, in terzo luogo, il risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa del comportamento dell’UAMI.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’UAMI.

Massime

1.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Conclusione di un contratto al fine di occupare a titolo temporaneo un impiego permanente – Presupposti

[Statuto dei funzionari, art. 1 bis, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, b), 3, 4, 5, e 8, secondo comma]

2.      Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti – Rinnovo di un contratto dopo la prima proroga a tempo determinato – Riqualificazione del contratto a tempo determinato come contratto a tempo indeterminato – Presupposti

[Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, a), e 8, primo comma]

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Interesse del servizio

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Non rinnovo di un contratto a tempo determinato – Obbligo di motivazione – Insussistenza – Eccezione – Decisione recante rigetto della domanda di un agente diretta ad ottenere il rinnovo del suo contratto a tempo determinato

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 90, § 1)

1.      Dal combinato disposto dell’articolo 1 bis, paragrafo 2, dello Statuto e degli articoli 2‑5 del Regime applicabile agli altri agenti si evince che gli impieghi permanenti presso le istituzioni sono destinati, in linea di principio, ai funzionari e che quindi solo in via eccezionale possono essere occupati da agenti. Così, l’articolo 2, lettera b), del detto regime se, da un lato, prevede espressamente che un agente temporaneo possa essere assunto per occupare un impiego permanente, dall’altro precisa anche che ciò può aver luogo solo a titolo temporaneo. Inoltre, l’articolo 8, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, dispone che un contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo non può avere durata superiore a quattro anni ed è rinnovabile una sola volta per un periodo massimo di due anni. Al termine di questo periodo viene posto obbligatoriamente fine alle funzioni dell’agente temporaneo, o mediante la cessazione delle sue funzioni, o mediante la sua nomina in qualità di funzionario alle condizioni fissate dallo Statuto.

(v. punti 37 e 38)

2.      Perché un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti, in caso di secondo rinnovo, possa essere considerato a tempo indeterminato in applicazione dell’articolo 8, primo comma, del detto regime, debbono ricorrere due condizioni, e cioè, da una parte, il contratto interessato dev’essere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti e, dall’altra, tale contratto deve costituire il rinnovo di un contratto già rinnovato.

Al riguardo, l’amministrazione può concludere un contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti solo se un impiego al quale le autorità competenti in materia di bilancio hanno conferito un carattere temporaneo è disponibile nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata.

(v. punti 40 e 42)

3.      Qualora l’amministrazione non abbia adottato un regime che ponga un principio di rinnovo dei contratti di agente a determinate condizioni, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione gode di un ampio potere discrezionale per decidere in merito al rinnovo di un contratto a tempo determinato, il quale è tuttavia subordinato all’interesse del servizio che impone di assumere i migliori candidati ai posti vacanti. Pertanto, un ricorrente può provare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto di valutazione non rinnovando il suo contratto se dimostra che era evidente che il suo rendimento e la sua esperienza professionale erano a tal punto eccezionali che essi avrebbero surclassato quelli di qualsiasi altro candidato potenziale o, quanto meno, che il suo rendimento e la sua esperienza professionale erano superiori a quelli della persona alla fine prescelta per occupare il posto controverso.

(v. punti 56 e 57)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 febbraio 2003, Pyres/Commissione, T‑7/01 (punti 50 e 64); 1° marzo 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03 (punti 47­-49)

Tribunale della funzione pubblica: 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07 (punti 65 e 66)

4.      L’amministrazione non è tenuta a motivare la sua decisione di non rinnovare un contratto alla data di scadenza di quest’ultimo. Infatti, in linea di massima, ciascuna delle parti contraenti deve aspettarsi, sin dall’inizio del rapporto contrattuale, che la controparte utilizzi il suo diritto di avvalersi dei termini del contratto, così come convenuti, e, in particolare della prevista data di scadenza del contratto. Di conseguenza e salvo che l’amministratore abbia elaborato un regime che ponga un principio di rinnovo dei contratti di assunzione a determinate condizioni, non appare necessario, in mancanza di un diritto ad ottenere il rinnovo di un contratto a tempo determinato, che l’amministrazione motivi la sua volontà di mantenere la scadenza del contratto alla data inizialmente fissata.

Per contro, la decisione con la quale l’amministrazione respinge la domanda di un agente diretta ad ottenere il rinnovo del suo contratto dev’essere motivata conformemente all’articolo 25, secondo comma, e all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, poiché essa costituisce un atto che arreca pregiudizio.

(v. punto 71)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07 (punto 142, e giurisprudenza ivi citata); 23 novembre 2010, Gheysens/Consiglio, F‑8/10 (punto 64)