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Ricorso presentato il 15 agosto 2006 - Lopez Teruel / UAMI

(Causa F-97/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adelaida Lopez Teruel (El Casar, Spagna) (rappresentanti: G.Vandersanden, L. Levi e C. Ronzi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 6 ottobre 2005, con la quale l'autorità che ha il potere di nomina (APN) ha rifiutato di accogliere la richiesta della ricorrente di convocare una commissione d'invalidità, ai sensi dell'art. 78 dello Statuto;

ove sia necessario, annullare la decisione dell'APN 5 maggio 2006 che respinge il reclamo presentato dalla ricorrente il 6 gennaio 2006;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

In data 8 giugno 2005, la ricorrente, dipendente dell'UAMI, ha inoltrato all'amministrazione una richiesta di convocare una commissione d'invalidità per valutare la sussistenza di un'invalidità ai sensi dell'art. 78 dello Statuto. L'UAMI ha rifiutato di convocare tale commissione adducendo, da un lato, che l'APN dispone di un potere discrezionale in materia, in forza dell'art. 59, n. 4, dello Statuto, e, dall'altro, che la patologia lamentata dalla ricorrente non avrebbe potuto formare oggetto di un procedimento per invalidità, dato che era già stato oggetto di una procedura arbitrale.

Nel ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, di cui il primo, attinente alla violazione dell'art. 78 dello Statuto, si suddivide in due parti. Nella prima, si lamenta che il dipendente interessato avrebbe il diritto di adire la commissione d'invalidità a prescindere dalla possibilità di ricorrere a tale commissione riconosciuta anche all'APN, dato che gli artt. 78 e 59 dello Statuto avrebbero una ratio legis diversa e disciplinerebbero situazioni diverse. Nella seconda parte, la ricorrente addebita all'UAMI di aver commesso un errore manifesto di valutazione e di aver ecceduto le sue competenze, in quanto avrebbe sostituito il suo giudizio a quello dei periti medici.

Il secondo motivo attiene alla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione. In particolare, l'UAMI non avrebbe correttamente ponderato gli interessi in gioco e non avrebbe assolutamente tenuto conto dello stato di salute estremamente fragile della ricorrente.

Il terzo motivo attiene alla violazione del divieto di discriminazione e del principio di parità di trattamento. Secondo la ricorrente, tutti gli altri dipendenti delle Comunità europee potrebbero beneficiare del diritto di essere visitati da una commissione d'invalidità, contrariamente a quanto avviene per quelli dell'UAMI. L'interpretazione che il detto Ufficio riserva all'art. 78 dello Statuto produrrebbe una rottura dell'unità del pubblico impiego comunitario, sancita dall'art. 9, n. 3, del Trattato di Amsterdam.

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