Language of document : ECLI:EU:F:2010:21

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

25 marzo 2010


Causa F‑102/08


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Trasloco dei beni personali del ricorrente — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso manifestamente irricevibile — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in via principale, la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento della decisione con cui la Commissione si rifiutava di rimettergli copia delle fotografie scattate in occasione del trasloco dell’alloggio di servizio da lui occupato a Luanda (Angola) e di procedere alla distruzione di ogni documento connesso a tale trasloco, nonché la condanna della Commissione a risarcirgli il danno derivante dal fatto che quest’ultima avrebbe fatto procedere, contro la sua volontà, al detto trasloco.

Decisione: Il ricorso del ricorrente è respinto, in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente è condannato alle spese. Il ricorrente è condannato a rimborsare al Tribunale la somma di EUR 1 500.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Atti delle istituzioni — Presunzione di validità — Atto inesistente — Nozione

(Art. 249 CE)

3.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Termini — Decadenza — Nuova decorrenza — Presupposto — Fatto nuovo e sostanziale

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      La decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, conseguentemente, la domanda di annullamento formulata contro di essa non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità.

(v. punto 23)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 dicembre 1997, causa T‑90/95, Gill/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑471 e II‑1231, punto 45); 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 68), e 5 dicembre 2002, causa T‑209/99, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑243 e II‑1211, punto 32)

2.      Possono essere dichiarati inesistenti solo gli atti inficiati da vizi particolarmente gravi ed evidenti. La gravità delle conseguenze che si ricollegano all’accertamento dell’inesistenza di un atto di un’istituzione esige che, per ragioni di certezza del diritto, detto accertamento venga effettuato soltanto in casi del tutto estremi.

Non presenta illegittimità di tale natura una decisione della Commissione con cui sia stata negata la distruzione dei documenti di cui tale istituzione ha giustificato la conservazione con il fatto che essi costituiscono una garanzia che consente, sia al funzionario interessato sia a essa stessa, di verificare che tutti i beni che hanno formato oggetto del trasloco siano stati consegnati all’interessato al suo nuovo domicilio.

(v. punti 29 e 32)

Riferimento:

Corte: 10 dicembre 1957, cause riunite 1/57 e 14/57, Société des usines à tubes de la Sarre/Alta Autorità (Racc. pag. 201, in particolare pag. 220); 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I‑2555, punto 50), e 5 ottobre 2004, causa C‑475/01, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑8923, punto 20)

3.      Anche se, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, ogni funzionario può chiedere all’autorità che ha il potere di nomina di adottare una decisione nei suoi confronti, tale facoltà non consente al funzionario di eludere i termini contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per la presentazione di un reclamo o di un ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non sia stata contestata entro i termini. Solo l’esistenza di nuovi fatti sostanziali può giustificare la presentazione di una domanda mirante al riesame di una siffatta decisione.

(v. punto 36)

Riferimento:

Corte: 15 maggio 1985, causa 127/84, Esly/Commissione (Racc. pag. 1437, punto 10)