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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 22 ottobre 2019 – BW, CX / BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République

(Causa C-780/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Paris

Parti

Attori: BW, CX

Convenuti: BNP Paribas Personal Finance SA, Procureur de la République

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 93/13 1 , interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione delle regole in materia di prescrizione nei seguenti casi: (a) ai fini della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola, (b) ai fini degli eventuali rimborsi, (c) laddove il consumatore sia parte attrice e (d) laddove il consumatore sia parte convenuta, anche nel quadro di una domanda riconvenzionale.

In caso di risposta in tutto o in parte negativa alla prima questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività, osti, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, all’applicazione di una giurisprudenza nazionale che fissa il dies a quo del termine di prescrizione alla data di accettazione dell’offerta di mutuo invece che alla data dell’insorgenza di serie difficoltà finanziarie.

Se clausole come quelle di cui al procedimento principale, che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della direttiva 93/13, in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata.

Se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:

- l’offerta preliminare di mutuo enuncia in dettaglio le operazioni di cambio realizzate nel corso della durata del finanziamento e precisa che il tasso di cambio euro contro franchi svizzeri sarà quello applicabile due giorni lavorativi prima della data dell’evento alla base dell’operazione e pubblicato sul sito della Banca centrale europea;

- nell’offerta è indicato che il mutuatario accetta le operazioni di cambio da franchi svizzeri in euro e da euro in franchi svizzeri necessarie al funzionamento e al rimborso del mutuo e che il mutuante effettuerà la conversione in franchi svizzeri del saldo dei pagamenti mensili in euro dopo il pagamento degli oneri accessori di prestito;

- l’offerta indica che, se dall’operazione di cambio risulta un importo inferiore alla rata esigibile in franchi svizzeri, l’ammortamento del capitale sarà meno rapido e l’eventuale parte di capitale non ammortizzata in relazione a una rata sarà iscritta a saldo debitore sul conto in franchi svizzeri, e che l’ammortamento dell’importo capitale del mutuo evolverà in funzione delle variazioni – verso l’alto o verso il basso – del tasso di cambio applicato ai pagamenti mensili; che detto andamento potrà comportare il prolungarsi o la riduzione della durata dell’ammortamento del mutuo e, se del caso, variare l’onere complessivo del rimborso;

- gli articoli «conto interno in euro» e «conto interno in franchi svizzeri» indicano in dettaglio le operazioni compiute per ciascun pagamento della rata a credito o a debito su ciascun conto e il contratto illustra in maniera trasparente il concreto funzionamento della conversione della valuta estera; e laddove nell’offerta non sia presente, in particolare, alcuna menzione espressa del «rischio di cambio» a carico del mutuatario in considerazione della mancata percezione di redditi nella moneta di conto, né una menzione esplicita del «rischio da tasso di interesse».

In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva considerando che si aggiunge agli elementi rilevati nella quarta questione unicamente, in un contratto con una durata iniziale di 25 anni, una simulazione di un deprezzamento del 5,29% della moneta di regolamento rispetto alla moneta di conto, e ciò senza ulteriore menzione di termini quali «rischio» o «difficoltà».

Se l’onere di provare il carattere «chiaro e comprensibile» di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore.

Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarli loro, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti.

Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in un contratto come quello controverso nel procedimento principale nel quale entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).