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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 7 marzo 2017 – Zsuzsanna Dunai / ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Causa C-118/17)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Zsuzsanna Dunai

Resistente: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Questioni pregiudiziali

Se il punto 3 [del dispositivo] della sentenza emessa dalla Corte nella causa C-26/13 debba essere inteso nel senso che il giudice nazionale può porre rimedio all’invalidità di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore anche qualora la permanenza in vigore del contratto sia contraria agli interessi economici del consumatore.

Se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo, che il parlamento di uno Stato membro modifichi mediante legge contratti di diritto privato che rientrano in categorie analoghe, conclusi tra un professionista e un consumatore.

2/a) In caso di soluzione affermativa della questione che precede, se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo, che il parlamento di uno Stato membro modifichi mediante legge diverse parti di contratti di prestito denominati in valuta estera a fini della tutela dei consumatori, provocando tuttavia un effetto contrario ai giusti interessi della tutela dei consumatori, poiché il contratto di prestito resta valido in seguito alle modifiche e il consumatore è tenuto a continuare a sopportare l’onere risultante dal rischio di cambio.

In caso di contenuto concernente i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo per qualsivoglia questione di diritto civile, che il Consiglio responsabile per l’uniformità del più elevato organo giurisdizionale di uno Stato membro diriga la giurisprudenza dell’organo giurisdizionale adito mediante «decisioni emanate ai fini di un’uniforme interpretazione delle norme».

    3/a) In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se sia conforme alla competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, nonché ai principi fondamentali del diritto dell’Unione del ricorso giurisdizionale effettivo e dell’equo processo per qualsivoglia questione di diritto civile, che il Consiglio responsabile per l’uniformità del più elevato organo giurisdizionale di uno Stato membro diriga la giurisprudenza dell’organo giurisdizionale adito, mediante «decisioni emanate ai fini di un’uniforme interpretazione delle norme», qualora la nomina dei giudici membri del Consiglio responsabile per l’uniformità non sia effettuata in maniera trasparente, secondo regole predeterminate, il procedimento dinanzi al suddetto Consiglio non sia pubblico, e non sia possibile conoscere a posteriori il procedimento seguito, vale a dire gli elementi tecnici e le opere di dottrina utilizzati, il voto dei singoli membri (opinione conforme o dissenziente).

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