Language of document : ECLI:EU:F:2010:139

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

28 ottobre 2010


Causa F‑31/09


Isabelle Noël

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Inquadramento nel grado — Agenti locali nominati funzionari — Art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto — Art. 3 dell’allegato del RAA»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Noël chiede l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 13 novembre 2006, con cui è stata nominata funzionario in prova nel grado AST 1, primo scatto, in quanto tale decisione la pregiudica nel percorso di carriera da AST 1 ad AST 7.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese del Consiglio.

Massime

Funzionari — Assunzione — Inquadramento nel grado — Agente locale nominato funzionario a seguito di un concorso interno

(Statuto dei funzionari, art. 31; allegato XIII, art. 10; Regime applicabile agli altri agenti, allegato, artt. 1, n. 1, e 3)

Il principio di parità di trattamento non è violato purché le disparità di trattamento tra differenti categorie di funzionari siano giustificate sulla base di un criterio obiettivo e ragionevole e tali disparità siano proporzionate allo scopo perseguito dalla differenziazione di cui trattasi, principio questo applicabile, per analogia, nel caso in cui situazioni differenti siano trattate in maniera uguale.

La riforma dello Statuto ha avuto in particolare come obiettivo la fusione delle ex categorie B, C e D in un solo gruppo di funzioni AST. Al fine di tener conto delle differenze nel livello di assunzione di tali categorie, è stato previsto che la carriera dei funzionari rientranti nelle ex categorie C e D sarebbe stata limitata a taluni gradi, rispettivamente da AST 1 a 7 e da AST 1 a 5, avendo tuttavia i funzionari in questione la possibilità di partecipare ad un esercizio di attestazione al fine di essere promossi oltre tali gradi. Alla luce di tali preoccupazioni, il fatto che l’amministrazione equipari gli agenti locali, nominati funzionari a seguito di un concorso interno, in applicazione dell’art. 3 dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti, a funzionari dell’ex categoria C o dell’ex categoria D, a seconda delle funzioni che incombevano loro, per determinare a quale percorso assegnarli, è giustificato sulla base di un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire quello di evitare che gli agenti locali che esercitano le stesse funzioni dei funzionari delle ex categorie C o D siano trattati meglio di questi ultimi. Inoltre, tale trattamento identico degli agenti locali divenuti funzionari e dei funzionari delle ex categorie C o D rispetta l’esigenza di proporzionalità, poiché spetta all’amministrazione determinare, per le esigenze dell’applicazione dell’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto, a quale categoria della precedente nomenclatura equiparare ciascun agente locale, a seconda delle funzioni esercitate da quest’ultimo.

(v. punto 21)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 19 giugno 2007, causa F‑54/06, Davis e a./Consiglio (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑165 e II‑A‑1‑911, punto 64 e giurisprudenza ivi citata)