Language of document : ECLI:EU:F:2011:15

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

15 febbraio 2011 (*)

«Funzione pubblica — Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Insussistenza»

Nella causa F‑104/10 R,

avente ad oggetto la domanda proposta ai sensi degli artt. 278 TFUE e 157 EA, nonché dell’art. 279 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo art. 106 bis,

Mario Alberto de Pretis Cagnodo, ex funzionario della Commissione europea,

Serena Trampuz de Pretis Cagnodo,

rappresentati dall’avv. C. Falagiani,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. J. Currall e D. Martin, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 15 novembre 2010, il sig. de Pretis Cagnodo e sua moglie, la sig.ra Trampuz de Pretis Cagnodo, chiedono la sospensione del «procedimento di recupero forzato» delle somme corrispondenti a spese ospedaliere della sig.ra Trampuz de Pretis Cagnodo.

 Fatti all’origine della controversia

2        La ricorrente, che beneficia del regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni dell’Unione europea, dal 13 febbraio al 25 marzo 2009 è stata ricoverata in Italia in una clinica nella quale ha subito due interventi chirurgici.

3        I servizi amministrativi della clinica hanno trasmesso alla Commissione delle Comunità europee una fattura di importo complessivo pari a EUR 83 893,20, di cui EUR 57 600 costituivano spese di degenza della ricorrente.

4        La Commissione ha versato alla clinica, a titolo di anticipo, l’intera somma, vale a dire EUR 83 893,20.

5        Tuttavia, con la distinta di pagamento n. 10 del 1° ottobre 2009, la Commissione ha deciso di limitare il rimborso delle spese ospedaliere della ricorrente all’importo di EUR 46 829,22.

6        Con lettera del 26 gennaio 2010 la Commissione ha indicato, previo parere del consiglio medico riunitosi a Bruxelles il 10 dicembre 2009, che essa considerava «per il ricovero in questione (...) eccessive le spese che superano il costo di [EUR] 600 [oltre imposta sul valore aggiunto] al giorno».

7        La ricorrente ha proposto un reclamo registrato dai servizi della Commissione in data 22 aprile 2010.

8        Con decisione 23 luglio 2010 la Commissione ha respinto detto reclamo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

9        In data 21 ottobre 2010 i ricorrenti hanno depositato nella cancelleria del Tribunale un ricorso in via principale, registrato con il numero di ruolo F‑104/10.

10      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2010, i ricorrenti hanno proposto la presente domanda di provvedimenti provvisori.

11      Con la loro domanda di provvedimenti provvisori i ricorrenti chiedono che il giudice del procedimento sommario voglia disporre la sospensione dell’esecuzione del «procedimento di recupero forzato degli importi contestati mediante prelievo d’ufficio dalla pensione del [sig.] de Pretis Cagnodo».

12      La Commissione chiede che il giudice del procedimento sommario voglia:

–        dichiarare che non vi è luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori, in quanto non sarebbe stato dato avvio ad alcun procedimento di recupero forzato nei confronti dei ricorrenti, e, di conseguenza, respingere detta domanda;

–        riservare la decisione sulle spese.

 In diritto

13      Ai sensi degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare altri provvedimenti provvisori necessari.

14      Ai sensi, da un lato, dell’art. 39 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I di detto Statuto e, dall’altro, dell’art. 103, n. 1, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale è competente a concedere i provvedimenti provvisori di cui agli artt. 278 TFUE e 279 TFUE.

15      In forza dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare, in particolare, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti.

16      Secondo una giurisprudenza costante, le condizioni relative all’urgenza e alla ragionevole parvenza del diritto (fumus boni iuris) sono cumulative, di modo che una domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta (ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 9 agosto 2001, causa T‑120/01 R, De Nicola/BEI, punto 12; ordinanza del presidente del Tribunale 31 maggio 2006, causa F‑38/06 R, Bianchi/ETF, punto 20). Il giudice del procedimento sommario procede anche, all’occorrenza, alla ponderazione degli interessi presenti (ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 10 settembre 1999, causa T‑173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione, punto 18).

17      Nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanze De Nicola/BEI, cit., punto 13, e Bianchi/ETF, cit., punto 22).

18      Nelle circostanze del caso di specie, senza, peraltro, che occorra statuire sulla ricevibilità della presente domanda di provvedimenti provvisori, si deve anzitutto esaminare se sia soddisfatta la condizione relativa all’urgenza.

19      In primo luogo, il presidente del Tribunale dell’Unione europea ha dichiarato che una decisione che si limita a constatare che un importo di EUR 455 903,44 è stato indebitamente versato a un membro del Parlamento europeo e ad indicare che sono state impartite al servizio competente istruzioni per procedere alla riscossione di tale importo presso il detto parlamentare, non ordinando direttamente misure di riscossione o di esecuzione forzata, non può essere considerata quale atto che provochi, con un sufficiente grado di probabilità, il rischio imminente di un danno finanziario grave [ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea 19 ottobre 2010, causa T‑431/10 R, Nencini/Parlamento, punto 17, oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte, causa C‑530/10 P (R)].

20      Nel caso di specie la domanda di provvedimenti provvisori non determina con precisione il provvedimento di cui si chiede la sospensione. Il solo provvedimento individuabile di cui i ricorrenti, alla data di proposizione della loro domanda, potrebbero chiedere la sospensione non è un provvedimento di recupero forzato di un credito della Commissione, bensì la decisione che semplicemente constata l’esistenza di tale credito (v. punti 5 e 6 della presente ordinanza).

21      Pertanto, in assenza di qualsivoglia indicazione, nel fascicolo, delle modalità con le quali il credito constatato nella distinta di pagamento del 1° ottobre 2009 sarà eventualmente recuperato, non è possibile, allo stato, riconoscere carattere di urgenza alla domanda di provvedimenti provvisori.

22      Peraltro, su tale punto, la Commissione indica, nelle sue osservazioni, quanto segue:

«Fermo restando che l’asserito danno è in questo caso riparabile, (...) anche qualora si procedesse al recupero coattivo del credito vantato dalla pensione del Signor De Pretis Cagnodo — fatto questo meramente futuro ed eventuale (...) — il recupero verrebbe comunque effettuato trattenendo mensilmente una parte ragionevole e proporzionale della pensione. Anche qualora la pensione costituisse l’unica fonte di sostentamento dei coniugi De Pretis Cagnodo, tale modalità di recupero sarebbe quindi assolutamente inidonea a danneggiarli».

23      In secondo luogo, si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il carattere urgente di un’istanza di sospensione deve valutarsi in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che un danno grave ed irreparabile venga causato alla parte che sollecita il provvedimento provvisorio (ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C‑213/91 R, Abertal e a./Commissione, punto 18; ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 3 dicembre 2002, causa T‑181/02 R, Neue Erba Lautex/Commissione, punto 82), precisando tale giurisprudenza che un danno di carattere pecuniario — come quello oggetto del presente procedimento — non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile e neppure difficilmente riparabile, se può costituire, generalmente, oggetto di una successiva compensazione finanziaria [ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C‑471/00 P (R), Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, punto 113; ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 15 giugno 2001, causa T‑339/00 R, Bactria/Commissione, punto 94].

24      Vero è che, anche in caso di danno di carattere meramente pecuniario, un provvedimento provvisorio sarebbe giustificato se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua esistenza finanziaria (v., in tal senso, ordinanza Neue Erba Lautex/Commissione, cit., punto 84), in quanto essa non disporrebbe di somme tali da permetterle, di regola, di affrontare la totalità delle spese necessarie a garantire la soddisfazione delle sue necessità elementari sino a quando interverrà la pronuncia nella causa principale (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione, punto 94).

25      Tuttavia, per poter valutare se il danno asserito sia grave e irreparabile e giustifichi conseguentemente, in via eccezionale, la sospensione dell’esecuzione di una decisione impugnata, il giudice del procedimento sommario deve, in ogni caso, disporre di concrete e precise indicazioni, basate su documenti dettagliati che dimostrino la situazione finanziaria della parte che richiede i provvedimenti provvisori e che consentano di valutare le conseguenze che si produrrebbero, verosimilmente, in assenza dei provvedimenti richiesti (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 22 gennaio 1988, causa 378/87 R, Top Hit Holzvertrieb/Commissione, punto 18; ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale di primo grado 2 aprile 1998, causa T‑86/96 R, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, punti 64, 65 e 67; ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado 16 luglio 1999, causa T‑143/99 R, Hortiplant/Commissione, punto 18; ordinanze del presidente del Tribunale di primo grado 3 luglio 2000, causa T‑163/00 R, Carotti/Corte dei conti, punto 8; 18 ottobre 2001, causa T‑196/01 R, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione, punto 32, e 13 ottobre 2006, causa T‑420/05 R II, Vischim/Commissione, punti 83 e 84).

26      In ogni caso, spetta alla parte che chiede la sospensione dell’esecuzione di una decisione impugnata provare di non potere attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno grave e irreparabile (ordinanze del presidente del Tribunale di primo grado 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione, punto 187, e 25 aprile 2008, causa T‑41/08 R, Vakakis/Commissione, punto 52).

27      Risulta da quanto precede che, da un lato, la parte che chiede il provvedimento provvisorio, per giustificare la domanda di sospensione dell’esecuzione, deve fornire una rappresentazione fedele e completa della sua situazione finanziaria, suffragata da documenti probatori, e che, dall’altro, il giudice del procedimento sommario, a fronte delle contestazioni della parte avversa, non può accogliere una domanda di provvedimenti provvisori in base ad affermazioni non comprovate della parte richiedente. Infatti, tenuto conto del carattere rigorosamente eccezionale della concessione di provvedimenti provvisori, questi ultimi possono essere accordati solo quando tali affermazioni si fondano su elementi di prova concludenti.

28      Si deve aggiungere che la rappresentazione fedele e completa della situazione finanziaria della parte che chiede il provvedimento provvisorio deve essere fornita da quest’ultima nella fase della proposizione della domanda di provvedimenti provvisori. Infatti, come risulta da una lettura del combinato disposto degli artt. 35, n. 1, lett. d), e 102, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti provvisori deve, di per sé, consentire al resistente di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di deliberare, anche senza ulteriori informazioni a sostegno, e pertanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda devono emergere dal testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori (v., in tal senso, ordinanze del presidente del Tribunale di primo grado 15 gennaio 2001, causa T‑236/00 R, Stauner e a./Parlemento e Commissione, punto 34; Aden e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 52, e 23 maggio 2005, causa T‑85/05 R, Dimos Ano Liosion e a./Commissione, punto 37; ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea 4 febbraio 2010, causa T‑385/05 TO R, Portugal/Transnáutica e Commissione, punti 11‑13).

29      Le considerazioni che precedono sono state recentemente richiamate nell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea 27 aprile 2010, causa T‑103/10 P (R), Parlamento/U (punti 35‑41), con riferimento al caso di un funzionario di grado AST 1, celibe, che soffriva di malesseri psicologici, il quale affermava di non poter beneficiare — a seguito del suo licenziamento — né di una retribuzione, né di un’indennità di licenziamento, né dell’indennità di disoccupazione nel paese in cui risiedeva, ma non aveva indicato, al momento della proposizione della sua domanda di provvedimenti provvisori, da un lato, che non poteva beneficiare di un reddito minimo nel paese in cui risiedeva o nel paese di cui aveva la cittadinanza e, dall’altro, che non disponeva di un patrimonio.

30      L’esame del soddisfacimento, nel caso di specie, della condizione relativa all’urgenza in materia di domanda di provvedimenti provvisori proposta da un funzionario deve essere condotto alla luce della giurisprudenza relativa a tale condizione risultante dai precedenti punti.

31      Nella fattispecie i ricorrenti sviluppano poco l’argomento che essi non potranno affrontare tutte le spese necessarie a garantire la soddisfazione delle loro necessità elementari sino a quando interverrà la pronuncia nella causa principale.

32      Essi si limitano ad indicare che, tenuto conto degli importi di cui trattasi nella presente controversia, qualora non fosse loro concessa la sospensione dell’esecuzione richiesta, subirebbero un «gravissimo nocumento», in quanto la loro unica fonte di sostentamento (vale a dire la pensione del sig. de Pretis Cagnodo) sarebbe ridotta «in maniera sensibile — se non addirittura azzer[ata]».

33      Poiché i ricorrenti si limitano in tal modo a semplici affermazioni, senza fornire alcun elemento di prova a loro sostegno, non si può considerare che essi forniscano una rappresentazione fedele e completa della loro situazione finanziaria, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata.

34      Ne consegue che il giudice del procedimento sommario non dispone di prove concludenti che gli consentano di determinare con precisione le conseguenze che i ricorrenti subirebbero, con ogni probabilità, se la sospensione dell’esecuzione chiesta non fosse concessa.

35      Tenuto conto dei due motivi sopra esposti, si deve concludere che i ricorrenti non dimostrano il soddisfacimento della condizione relativa all’urgenza.

36      Orbene, come ricordato al punto 16 della presente ordinanza, la condizione dell’urgenza costituisce una delle condizioni che devono essere cumulativamente soddisfatte per consentire al giudice di ordinare provvedimenti provvisori.

37      Di conseguenza, le conclusioni della presente domanda di provvedimenti provvisori devono essere respinte, senza che occorra pronunciarsi su un eventuale fumus boni iuris e nemmeno statuire, come indicato al punto 18 della presente ordinanza, sulla ricevibilità di detta domanda.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 15 febbraio 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Lingua processuale: l’italiano.