Language of document : ECLI:EU:F:2009:45

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

6 maggio 2009

Causa F‑39/07

Manuel Campos Valls

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Nomina – Posto di capo unità – Rigetto della candidatura del ricorrente – Requisiti previsti dall’avviso di posto vacante – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Campos Valls chiede l’annullamento, da una parte, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina recante nomina del sig. G. al posto di capo unità di lingua spagnola della Direzione III «Traduzione e produzione dei documenti», in seno alla direzione generale A «Personale e amministrazione» del Consiglio, e, dall’altra, della decisione con cui viene respinta la sua candidatura al posto controverso.

Decisione: Il ricorso è respinto.Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Posto vacante – Copertura mediante promozione o trasferimento interno – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti

(Statuto dei funzionari, artt. 4, 7, n. 1, 29, n. 1, e 45, n. 1)

2.      Funzionari – Avviso di posto vacante – Posto di capo unità in seno a una direzione della traduzione – Qualifiche richieste

(Statuto dei funzionari, art. 29, n. 1)

1.      L’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’autorità che ha il potere di nomina in materia di nomina presuppone che la stessa esamini con cura e imparzialità i fascicoli di candidatura e osservi coscenziosamente i requisiti indicati nell’avviso di posto vacante, di modo che è tenuta a escludere ogni candidato che non soddisfi questi requisiti. L’avviso di posto vacante costituisce, infatti, l’assetto legale che la detta autorità impone a sé medesima e deve rispettare scrupolosamente.

Per accertare se l’autorità che ha il potere di nomina non abbia superato i limiti di tale assetto legale, il giudice comunitario, nell’esercizio del suo sindacato giurisdizionale, deve anzitutto esaminare quali sono le condizioni richieste dall’avviso di posto vacante e successivamente verificare se il candidato scelto dalla detta autorità per coprire il posto vacante risponda effettivamente a tali condizioni. Infine, esso deve esaminare se, per quanto riguarda le attitudini del ricorrente, la detta autorità non abbia commesso un errore manifesto di valutazione preferendogli un altro candidato.

Un siffatto esame deve tuttavia essere circoscritto alla questione se, tenuto conto dei criteri in base ai quali l’amministrazione è potuta giungere al suo giudizio, quest’ultima sia rimasta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere in modo manifestamente improprio. Il giudice comunitario non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualifiche dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.

(v. punti 41‑43)

Riferimento:

Corte: 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, van der Stijl e Cullington/Commissione (Racc. pag. 511, punto 51), e 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen (Racc. pag. I‑991, punti 15 e 16)

Tribunale di primo grado: 19 marzo 1997, causa T‑21/96, Giannini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑211, punto 20); 12 maggio 1998, causa T‑159/96, Wenk/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑593, punti 63, 64 e 72); 19 settembre 2001, causa T‑152/00, E/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑179 e II‑813, punto 29); 14 ottobre 2003, causa T‑174/02, Wieme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑241 e II‑1165, punto 38); 11 novembre 2003, causa T‑248/02, Faita/CES (Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑1365, punto 71); 3 febbraio 2005, causa T‑137/03, Mancini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑27, punti 85 e 92); 4 maggio 2005, causa T‑30/04, Sena/AESA (Racc. PI pagg. I‑A‑113 e II‑519, punto 80); 5 luglio 2005, causa T‑370/03, Wunenburger/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑189 e II‑853, punto 51), e 4 luglio 2006, causa T‑45/04, Tzirani/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑145 e II‑A‑2‑681, punti 46, 48 e 49)

2.      In un bando di concorso per un posto di capo unità in seno a una direzione della traduzione, le qualifiche richieste non possono essere interpretate indipendentemente dalla descrizione delle mansioni proprie del posto vacante. Infatti, qualora queste ultime non consistano direttamente in compiti di traduzione o di controllo della qualità della traduzione, bensì, essenzialmente, in compiti di gestione e organizzazione, la condizione della conoscenza delle tecniche di traduzione non può essere interpretata nel senso di esigere le medesime qualifiche richieste per occupare un posto di traduttore o di revisore.

(v. punti 50 e 51)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Tzirani/Commissione (cit., punto 53)