Language of document : ECLI:EU:F:2010:19

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

17 marzo 2010 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Responsabilità per colpa – Responsabilità oggettiva – Presupposti – Dovere di assistenza – Presentazione di un documento riservato – Art. 44, n. 2, del regolamento di procedura – Documento classificato “UE riservato”»

Nella causa F‑50/09,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Livio Missir Mamachi di Lusignano, residente in Kerkhove‑Avelgem (Belgio), che agisce sia in nome proprio che in qualità di rappresentante legale degli eredi di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, suo figlio, ex funzionario della Commissione delle Comunità europee, assassinato a Rabat (Marocco) il 18 settembre 2006,

rappresentato dagli avv. F. Di Gianni e R. Antonini,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dalle sig.re L. Pignataro e B. Eggers, nonché dal sig. D. Martin, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto dai sigg. S. Gervasoni (relatore), presidente, H. Kreppel e dalla sig.ra M.I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con ordinanza 22 gennaio 2010, il Tribunale ha ordinato alla Commissione europea di produrre un certo numero di documenti che potevano essere pertinenti per la soluzione della causa F‑50/09, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione.

2        Nella sua lettera del 12 febbraio 2010, con la quale ha risposto a tale ordinanza, la Commissione richiama, al punto 10 b), un documento presentato come l’«estratto relativo alle misure di sicurezza corrispondenti al gruppo III per gli alloggi definitivi del documento “norme e criteri” della DG ADMIN DS» [in prosieguo: il «documento 10.b)»].

3        La Commissione, nella sua lettera del 12 febbraio 2010, precisa che potrebbe prendere in considerazione la produzione del documento 10.b), ma sottolinea che questo documento è classificato «UE riservato» e che può quindi essere comunicato solo al Tribunale e a condizione che siano rispettate misure strettamente equivalenti a quelle previste dalla decisione della Commissione 29 novembre 2001, 2001/844/CE, CECA, Euratom, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317, pag. 1), ai sensi dell’art. 2, n. 2, della detta decisione.

4        Questo documento può rivestire un’importanza particolare per la soluzione della causa. Infatti, per poter esercitare il suo controllo giurisdizionale e determinare in particolare quale fosse il margine discrezionale della Commissione nella fattispecie, il Tribunale deve innanzi tutto disporre dei testi, quale che sia il loro valore giuridico o la loro forma, che precisano quali misure di sicurezza fossero raccomandate/previste/prescritte nel 2006 per gli alloggi, siano essi provvisori o definitivi, messi a disposizione dei membri del personale della delegazione di Rabat, corrispondenti al livello di rischio allora considerato per il Marocco.

5        Di conseguenza, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia occorre ordinare alla Commissione di produrre il documento 10.b).

6        Nell’ambito del Tribunale l’accesso a questo documento sarà assoggettato a misure di sicurezza strettamente equivalenti a quelle previste dalla decisione 2001/844, che occorre precisare nella presente ordinanza.

7        Conformemente all’art. 44, n. 2, del regolamento di procedura e alle misure di sicurezza enunciate nel dispositivo della presente ordinanza, il documento 10.b) non sarà comunicato al ricorrente, quantomeno nella fase della verifica del suo carattere riservato nei confronti di tale parte.

8        Se dall’esame del documento 10.b) risulta che questo non ha rilevanza per la soluzione della controversia, il Tribunale lo restituirà alla Commissione senza attendere la fine del procedimento.

9        Se invece il Tribunale prevede di basare la soluzione della controversia sul documento 10.b), occorrerà interrogarsi sulle modalità di applicazione nella fattispecie del principio del carattere contraddittorio del procedimento e delle disposizioni dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, in quanto tale principio e tali disposizioni possono comportare che il ricorrente abbia accesso, quantomeno parzialmente, al detto documento.

10      A tal riguardo, la classificazione del documento 10.b) a livello «UE riservato», il livello di protezione più basso previsto dalla decisione 2001/844, non può costituire, di per sé, un motivo di rifiuto assoluto di comunicazione di questo documento al ricorrente. Infatti, da un lato, i documenti classificati «UE riservato», come il documento 10.b), non rientrano tra i documenti considerati «documenti sensibili» ai sensi dell’art. 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43). Ad un tale documento si può quindi applicare il regime di diritto comune istituito da questo regolamento, che prevede l’accesso ai documenti delle istituzioni, con riserva delle eccezioni menzionate all’art. 4 del detto regolamento. D’altra parte, la decisione 2001/844 prevede che un documento possa costituire oggetto di una decisione di declassamento o di declassificazione con l’autorizzazione dell’originatore.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

1)      Ordina alla Commissione europea di produrre l’«estratto relativo alle misure di sicurezza corrispondenti al gruppo III per gli alloggi definitivi del documento “norme e criteri” della DG ADMIN/DS» [documento di cui al punto 10.b) della lettera della Commissione del 12 febbraio 2010] entro l’8 aprile 2010.

2)      Nell’ambito del Tribunale, l’accesso a questo documento sarà assoggettato alle misure di sicurezza seguenti:

–        saranno autorizzate a consultare il documento sopra menzionato unicamente le persone seguenti, che hanno necessità di prenderne conoscenza per la soluzione della causa F‑50/09:

         – la sig.ra W. Hakenberg, cancelliere;

         – i giudici membri del collegio giudicante.

–        Né il ricorrente né il suo avvocato saranno autorizzati a consultare tale documento.

–        Il documento sarà ricevuto dal cancelliere. Esso sarà conservato nell’ufficio del cancelliere, in un armadio chiuso a chiave. Si precisa che i locali della cancelleria sono accessibili unicamente ai titolari di una carta elettronica personale di accesso.

–        Il documento potrà essere consultato solo nell’ufficio del cancelliere, in presenza di quest’ultimo. Il cancelliere terrà un registro delle consultazioni. Non sarà effettuata nessuna copia del documento.

–        Se il documento non è rilevante per la soluzione della controversia, sarà restituito immediatamente alla Commissione. In ogni caso, il documento sarà restituito alla Commissione dopo la chiusura del procedimento nella causa F‑50/09, anche se viene presentato un ricorso contro la decisione che pone fine al procedimento.

3)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 17 marzo 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

I testi della presente decisione nonché delle decisioni dei giudici comunitari ivi citate e non ancora pubblicate nella Raccolta sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia: www.curia.europa.eu


* Lingua processuale: l’italiano