Language of document : ECLI:EU:F:2007:76

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

3 maggio 2007

Causa F‑123/05

Jean-Marc Bracke

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Concorso – Concorso interno – Requisiti per l’ammissione – Bando di concorso – Requisito relativo all’anzianità di servizio – Personale interinale – Art. 27 dello Statuto – Principio di buona amministrazione – Principio di non discriminazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. Bracke chiede l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 7 settembre 2005 di rigetto del suo reclamo diretto contro la decisione della Commissione 21 aprile 2005, con cui viene rifiutata la sua assunzione come funzionario in prova in esito al concorso COM/PC/04.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Concorso – Concorsi interni – Requisiti per l’ammissione

(Statuto dei funzionari, artt. 27, primo comma, e 29, n. 1)

2.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Indipendenza – Limiti

1.      L’esercizio del potere discrezionale che compete alle istituzioni in materia di organizzazione di concorsi, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei requisiti di ammissione, deve essere compatibile con le disposizioni imperative degli artt. 27, primo comma, e 29, n. 1, dello Statuto. Ed è per l’appunto in termini imperativi che l’art. 27, primo comma, dello Statuto definisce il fine di qualsiasi assunzione e che l’art. 29, n. 1, dello Statuto fissa l’ambito delle procedure da seguire al fine di coprire i posti vacanti. Di conseguenza, tale potere deve sempre essere esercitato in funzione delle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dell’interesse del servizio.

Esigendo, come requisito di ammissione ad un concorso interno, un’anzianità di servizio di cinque anni in qualità di funzionario o di altro agente rientrante nell’ambito di applicazione del Regime applicabile agli altri agenti, ad esclusione dei periodi di lavoro effettuati in seno alle istituzioni in quanto lavoratore interinale, l’autorità che ha il potere di nomina applica correttamente gli artt. 27 e 29 dello Statuto. Tale requisito di ammissione permette infatti di garantire che i candidati non soltanto abbiano un’esperienza professionale, ma che abbiano dimostrato le loro capacità nell’ambito dei rapporti di impiego previsti dallo Statuto e dal Regime applicabile agli altri agenti, i quali differiscono in materia di subordinazione, di valutazione e di disciplina da quelli cui sono soggetti i lavoratori interinali. Esso non viola neppure il principio della parità di trattamento, in quanto, alla luce del suo oggetto, le persone che hanno lavorato in qualità di lavoratore interinale, da un lato, e le persone che hanno lavorato in qualità di funzionario o agente, dall’altro, non sono in una situazione analoga.

(v. punti 45, 46, 49-52 e 56)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 novembre 2000, causa T‑214/99, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑1169, punti 53 e 57); 13 dicembre 2006, causa T‑173/05, Heus/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-329 e II-A-2-1695, punti 37, 41, 42 e 44)

2.      Nell’esercizio delle proprie competenze, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad adottare decisioni che non siano illegittime. Essa non può pertanto essere vincolata dalle decisioni di una commissione giudicatrice la cui illegittimità potrebbe viziare, di conseguenza, le proprie decisioni. Pertanto, qualora la commissione giudicatrice ammetta ingiustamente al concorso un candidato e lo inserisca, in seguito, nell’elenco degli idonei, l’autorità che ha il potere di nomina deve rifiutarsi di procedere alla nomina di tale candidato mediante un provvedimento motivato che consenta al giudice comunitario di valutarne il merito.

L’autorità che ha il potere di nomina deve esaminare la legittimità della decisione della commissione giudicatrice di ammettere un candidato al concorso solo al momento in cui si pone la questione dell’assunzione effettiva e assolutamente non al momento in cui la commissione giudicatrice le comunica l’elenco degli idonei.

(v. punti 64 e 65)

Riferimento:

Corte: 23 ottobre 1986, causa 142/85, Schwiering/Corte dei conti (Racc. pag. 3177, punti 19 e 20)

Tribunale di primo grado: 16 marzo 2005, causa T‑329/03, Ricci/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑315, punto 35); 15 settembre 2005, causa T‑306/04, Luxem/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑263 e II‑1209, punti 23 e 24)