Language of document : ECLI:EU:F:2014:14

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seduta plenaria)

12 febbraio 2014 (*)

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/177/10 – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Motivazione della decisione della commissione giudicatrice – Comunicazione degli argomenti oggetto di una prova – Stabilità della commissione giudicatrice»

Nella causa F‑127/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Gonzalo de Mendoza Asensi, agente temporaneo del Parlamento europeo, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato dagli avv.ti P. Nelissen Grade e G. Leblanc, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e B. Eggers, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seduta plenaria),

composto da S. Van Raepenbusch, presidente, M.I. Rofes i Pujol, presidente di sezione, E. Perillo, R. Barents e K. Bradley (relatore), giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2011, il sig. de Mendoza Asensi ha proposto il presente ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/177/10 di non inserire il suo nome nell’elenco di riserva di detto concorso.

 Fatti

2        Il 16 marzo 2010, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10 finalizzato alla costituzione di un elenco di riserva di amministratori di grado AD 5 nei settori dell’amministrazione pubblica europea, del diritto, dell’economia, dell’audit e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU C 64 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

3        Il bando di concorso prevedeva, al titolo IV, test di accesso e, al titolo V, prove da svolgere presso un centro di valutazione.

4        Il titolo V del bando di concorso indicava, al punto 2, che i candidati invitati alla fase di valutazione sarebbero stati valutati per le loro competenze specifiche relative al settore prescelto e per le doti generali seguenti:

«–      capacità di analizzare e risolvere problemi [;]

–        senso della comunicazione[;]

–        capacità di produrre risultati di qualità [;]

–        capacità di apprendimento e perfezionamento[;]

–        senso delle priorità e dell’organizzazione[;]

–        assiduità e pacatezza[;]

–        disponibilità a collaborare[;]

–        capacità dirigenziali».

5        Il punto 2 del titolo V del bando di concorso precisava, inoltre, che tali competenze sarebbero state esaminate attraverso lo studio di un caso nel settore prescelto, un esercizio in gruppo, una presentazione orale e un’intervista strutturata.

6        Il punto 4 del titolo V del bando di concorso prevedeva che per le competenze specifiche nel settore prescelto sarebbe stato attribuito un punteggio da 0 a 20 punti, con un minimo richiesto di 10 punti. Inoltre, risulta dal fascicolo che le competenze specifiche erano valutate soltanto in occasione della prova consistente nello studio di un caso. La stessa disposizione indicava che le competenze generali sarebbero state valutate attribuendo un punteggio da 0 a 10 punti ciascuna, con un minimo richiesto di 3 punti per ciascuna competenza e di 50 punti su 80 per l’insieme delle competenze generali.

7        Il ricorrente ha presentato la propria candidatura al concorso EPSO/AD/177/10 nel settore del diritto (in prosieguo: il «concorso»). Dopo aver superato i test di accesso svolti al computer, ha partecipato alle prove che hanno avuto luogo presso il centro di valutazione di Bruxelles (Belgio) il 29 settembre 2010.

8        Con lettera del 3 febbraio 2011 inviata al ricorrente tramite il suo conto EPSO, l’EPSO ha informato quest’ultimo che la commissione giudicatrice aveva considerato i suoi risultati insufficienti per iscrivere il suo nominativo nell’elenco di riserva, e che in particolare egli aveva ottenuto, per le sue competenze specifiche, un punteggio di 8 punti su 20, laddove il minimo richiesto era di 10 punti su 20 (in prosieguo: la «decisione di non ammissione»). A tale lettera era allegato un documento che riportava la menzione «passaporto di competenze» in cui figuravano i risultati del ricorrente nelle prove relative alle competenze generali e specifiche, e commenti della commissione giudicatrice relativi a ciascuna delle competenze generali valutate.

9        Con fax dell’8 febbraio 2011, il ricorrente ha chiesto il riesame della decisione di non ammissione e l’accesso a «tutti i [suoi] esercizi corretti, scritti e orali, domande e risposte [nonché] alla griglia di valutazione applicata dalla commissione giudicatrice per l’esercizio scritto/studio di un caso».

10      Con messaggio di posta elettronica del 10 febbraio 2011, il ricorrente ha ricevuto una comunicazione recante la sua copia, non corretta, redatta nell’ambito della prova di studio di un caso e il suo test di lingua, accompagnato dalla scheda di valutazione utilizzata per quest’ultimo test.

11      Con lettera del 4 aprile 2011, inviata al ricorrente sul suo conto EPSO, l’EPSO ha comunicato a quest’ultimo che la commissione giudicatrice, dopo aver rilevato alcune incoerenze nella valutazione della sua prova di studio di un caso, aveva deciso di modificarla aumentando i punteggi attribuiti per le competenze generali «[s]enso della comunicazione» e «[s]enso delle priorità e dell’organizzazione», nonché il punteggio da lui ottenuto per le competenze specifiche, che da 8 punti su 20 passava a 9 punti su 20. In questa lettera, l’EPSO informava il ricorrente che, a seguito di tali modifiche, egli aveva ottenuto il punteggio complessivo di 71,2 punti su 100, che restava al di sotto del punteggio totale più basso ottenuto dai candidati iscritti nell’elenco di riserva, vale a dire 76,10 punti, e che pertanto la commissione giudicatrice confermava la sua decisione di non iscriverlo nel predetto elenco di riserva. Al ricorrente era inoltre inviata una versione corretta del documento denominato «passaporto di competenze».

12      Con messaggio di posta elettronica del 5 maggio 2011, il ricorrente ha proposto un reclamo in base all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») avverso la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nominativo nell’elenco di riserva. Con lo stesso reclamo egli chiedeva l’accesso alla «valutazione del testo relativo allo studio di un caso, alla griglia di valutazione e alle correzioni».

13      Con decisione del 29 agosto 2011, l’EPSO, agendo in veste di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Conclusioni delle parti e procedura

14      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        prima di pronunciarsi, e a titolo di misure di organizzazione del procedimento, ordinare alla Commissione europea di produrre i documenti pertinenti idonei a consentirgli di esaminare un eventuale errore manifesto di fatto e/o di diritto nell’ambito della valutazione delle sue prove e in particolare di produrre l’elaborato relativo allo studio del caso da lui trattato nel contesto della prova scritta presso il centro di valutazione, con le sue risposte e la relativa correzione;

–        annullare la decisione di non ammissione;

–        annullare la decisione della commissione giudicatrice che gli è stata comunicata con lettera del 4 aprile 2011, recante conferma della decisione di non ammissione;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la convenuta alle spese.

15      Nel controricorso, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

16      Con lettera del 29 giugno 2012, il Tribunale ha chiesto alle parti, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, di rispondere a taluni quesiti e di produrre alcuni documenti. In particolare, esso ha invitato la Commissione a trasmettergli la variante di tema utilizzata dal ricorrente per lo studio di un caso ed almeno altre due varianti utilizzate nell’ambito del concorso.

17      Il ricorrente ha ottemperato alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale nei termini previsti. Per contro, nella sua risposta del 10 agosto 2012, la Commissione ha trasmesso al Tribunale soltanto una parte dei documenti richiesti, con il motivo che i testi delle diverse varianti dei temi di concorso utilizzate costituivano dati estremamente sensibili ed era essenziale che fosse garantita la riservatezza del metodo utilizzato nelle procedure di selezione EPSO per configurare e applicare le varianti.

18      Con ordinanza del 19 ottobre 2012, adottata ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha ordinato alla Commissione di trasmettergli la variante di tema scelta dal ricorrente nella prova di studio di un caso, e altre due varianti utilizzate nel concorso, ossia quella per la quale il punteggio medio attribuito ai candidati è stato il più elevato e quella per la quale detto punteggio è stato il più basso. Con la stessa ordinanza il Tribunale ha sottoposto la trasmissione al ricorrente dei documenti richiesti a un trattamento riservato, che prevedeva il rispetto di diverse condizioni, tra cui l’impegno scritto dei rappresentanti del ricorrente a non divulgare a terzi il contenuto dei documenti forniti dalla Commissione e, in particolare, a non trasmettere al loro cliente o a terzi le loro osservazioni al riguardo.

19      La Commissione ha tempestivamente trasmesso al Tribunale i documenti indicati nell’ordinanza del 19 ottobre 2012. Con lettera del 20 novembre 2012, i rappresentanti del ricorrente si sono impegnati a non divulgare al loro cliente o a terzi i documenti forniti dalla Commissione, né le loro osservazioni al riguardo.

20      Con decisione del Tribunale in seduta plenaria del 31 gennaio 2013, la causa inizialmente attribuita alla Seconda Sezione del Tribunale, è stata rinviata dinanzi alla Seduta plenaria.

21      Con ordinanza del 5 febbraio 2013, il Tribunale ha ordinato alla Commissione di trasmettergli «la copia di ogni guida o griglia di correzione utilizzata dai membri della commissione giudicatrice per valutare gli elaborati dei candidati nella prova di concorso riguardante lo studio di un caso».

22      Con lettera pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2013, la Commissione ha trasmesso al Tribunale una guida generale contenente istruzioni per i correttori, una guida dettagliata contenente istruzioni circa il contenuto sostanziale della prova consistente nello studio di un caso secondo le diverse varianti, denominata «manuale giuridico», e il profilo per la correzione nel software messo a disposizione dei correttori/membri della commissione giudicatrice per valutare le competenze dei candidati nella prova di studio di un caso. Nella sua lettera di trasmissione, la Commissione ha tuttavia segnalato che la guida dettagliata conteneva i criteri di correzione relativi alla prova di studio di un caso e ha sostenuto che, di conseguenza, tale documento era interamente coperto dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice. Essa ha altresì sostenuto che il profilo per la correzione doveva essere considerato un documento riservato e che pertanto soltanto una sua versione non riservata poteva essere inserita nel fascicolo.

23      Dopo aver esaminato i documenti forniti dalla Commissione, il Tribunale ha deciso, con ordinanza del 18 aprile 2013, di versare al fascicolo la guida generale, di restituire la guida dettagliata alla Commissione in quanto, a seguito di lettura, non era risultata necessaria ai fini della pronuncia sulla fondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente nella presente causa, di accogliere la domanda di riservatezza della Commissione riguardo al profilo per la correzione, e di sottoporre a un trattamento riservato condizionato la trasmissione al ricorrente della guida generale e della versione non riservata del profilo per la correzione.

 Considerazioni preliminari

24      Il Tribunale constata in via preliminare che nel dossier che l’EPSO ha approvato, il 3 luglio 2008, figura una relazione intitolata «Programma di sviluppo». Tale programma di sviluppo prevede, per tutti i concorsi generali organizzati a partire dal 2010, il passaggio da un metodo di selezione basato sulla valutazione delle conoscenze dei candidati a un metodo di selezione basato sulla valutazione delle loro competenze (in prosieguo: il «nuovo metodo»). In particolare il programma di sviluppo indica come elemento principale di selezione del personale rientrante nel gruppo di funzioni degli amministratori (AD) il ricorso a centri di valutazione presso i quali i candidati devono superare diverse prove, tra cui lo studio di un caso, un’intervista strutturata, una presentazione orale e un esercizio in gruppo.

25      Riguardo alle prove orali che si svolgono presso il centro di valutazione, il nuovo metodo prevede varie misure per correggere i diversi errori cognitivi generalmente constatati presso i valutatori e garantire in tal modo la coerenza della valutazione.

26      In particolare, dalle memorie scritte della convenuta risulta quanto segue:

–        i candidati sono osservati durante una stessa prova da almeno due membri della commissione giudicatrice e ciascuna competenza generale è valutata in due esercizi diversi, quindi da vari membri della commissione giudicatrice;

–        le prove sono pre-strutturate e seguono un metodo prestabilito utilizzando indicatori di comportamenti predefiniti al fine di correggere l’«effetto alone», ossia un errore cognitivo riguardante la percezione che un valutatore può avere delle persone e che deriva dalla tendenza di un valutatore a sopravvalutare o sottovalutare un candidato sulla sola base dei primi elementi di percezione;

–        almeno la metà dei membri della commissione giudicatrice sono funzionari delle istituzioni appositamente comandati presso l’EPSO, che svolgono le loro funzioni di membri della commissione giudicatrice a tempo pieno e che hanno partecipato con successo a una formazione di cinque giorni sulle tecniche di valutazione; gli altri membri della commissione giudicatrice ricevono altresì una formazione specifica;

–        gli stessi criteri di valutazione e lo stesso metodo sono applicati a ciascun candidato;

–        il presidente della commissione giudicatrice assiste ai primi minuti di ciascuna prova per garantire la buona applicazione del metodo;

–        le decisioni finali sono adottate collettivamente dalla commissione giudicatrice al completo in base ai risultati in tutte le prove;

–        sono effettuati studi e analisi per verificare la coerenza della valutazione.

27      Il concorso EPSO/AD/177/10 è stato organizzato in base al nuovo metodo.

 In diritto

1.     Sull’oggetto del ricorso

28      Con i capi della domanda secondo e terzo il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di non ammissione e l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice comunicatagli con lettera del 4 aprile 2011, adottata a seguito di riesame, recante conferma della decisione di non ammissione.

29      Tuttavia, secondo la giurisprudenza, quando un candidato di un concorso sollecita il riesame della decisione adottata dalla commissione giudicatrice, l’atto che gli arreca pregiudizio è costituito dalla decisione adottata da quest’ultima previo riesame della situazione del candidato (sentenza del Tribunale di primo grado del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, punto 19). Ne consegue che la decisione della commissione giudicatrice, comunicata al ricorrente con lettera del 4 aprile 2011, si è sostituita alla decisione di non ammissione; di conseguenza si deve esaminare soltanto la domanda di annullamento diretta contro la decisione comunicata al ricorrente con lettera del 4 aprile 2011.

30      Con riferimento al quarto capo della domanda diretta all’annullamento della decisione di rigetto del reclamo, si deve ricordare che un ricorso formalmente diretto avverso il rigetto di un reclamo ha l’effetto di investire il Tribunale dell’atto contro il quale il reclamo è stato proposto allorché il rigetto del reclamo è di per sé sprovvisto di contenuto autonomo (sentenza del Tribunale del 15 settembre 2011, Munch/UAMI, F‑6/10, punto 24, e la giurisprudenza citata).

31      Nel caso di specie, la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo in quanto si limita a confermare la decisione di non ammissione, alla quale si è sostituita la decisione della commissione giudicatrice comunicata al ricorrente con lettera del 4 aprile 2011, senza riesaminare la situazione del ricorrente alla luce di argomenti o fatti nuovi, cosicché non vi è luogo a statuire autonomamente sulla domanda diretta al suo annullamento.

32      Risulta dalle considerazioni che precedono che occorre statuire soltanto sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento e sulla domanda diretta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice, comunicata al ricorrente con lettera del 4 aprile 2011, recante conferma della decisione di non ammissione (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2.     Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento

33      Nel suo ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale, prima di pronunciarsi, ordini alla convenuta, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, di produrre ogni documento pertinente che consenta a quest’ultimo di valutare un eventuale errore manifesto di fatto e/o di diritto nell’ambito della valutazione delle sue prove e in particolare di produrre l’elaborato relativo allo studio del caso che ha dovuto trattare e le sue risposte con la relativa correzione.

34      Tuttavia, tenuto conto dei documenti allegati dalle parti alle loro memorie, e di quelli trasmessi nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale si considera sufficientemente edotto per statuire sul ricorso e decide di non accogliere la domanda diretta all’adozione di misure di organizzazione del procedimento ulteriori rispetto a quelle già adottate.

3.     Sulla domanda di annullamento

35      A sostegno della domanda di annullamento il ricorrente solleva tre motivi, rispettivamente basati:

–        sulla violazione del principio di parità di trattamento;

–        sulla violazione del principio dell’indipendenza della commissione giudicatrice;

–        sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sul primo motivo, basato sulla violazione del principio di parità di trattamento

36      Il ricorrente articola il presente motivo in due parti, basate, la prima, sul fatto che i candidati interrogati per ultimi sarebbero stati posti in una posizione di vantaggio, e la seconda, sull’eccessiva fluttuazione della commissione giudicatrice del concorso nell’ambito delle prove orali.

 Sulla prima parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

37      Il ricorrente osserva che le prove di studio di un caso hanno avuto luogo nel corso di un periodo di tre mesi e che gli argomenti assegnati ai candidati non avrebbero avuto un contenuto sostanzialmente diverso da una prova all’altra. Tali circostanze avrebbero posto i candidati in situazioni di fatto diverse secondo l’ordine in cui hanno sostenuto la prova. Infatti, da un lato, i candidati valutati per ultimi avrebbero avuto più tempo per prepararsi e, dall’altra, avrebbero potuto ottenere da candidati esaminati prima di loro informazioni riguardo al contenuto di alcune varianti utilizzate. A tal proposito, il ricorrente sostiene che informazioni relative alle prove di studio di un caso sarebbero circolate tra i candidati che avevano sostenuto le prove e quelli che non le avevano ancora sostenute, di modo che questi ultimi avrebbero potuto orientare la loro preparazione tenendo conto di tali informazioni.

38      Secondo il ricorrente, per evitare ciò, l’EPSO avrebbe dovuto organizzare tutte le prove di studio di un caso concentrandole nello stesso giorno, conformemente, peraltro, a quanto imporrebbe la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 ottobre 1976, Prais/Consiglio (130/75) e a quanto l’EPSO avrebbe realizzato per i concorsi organizzati nel 2011.

39      In udienza, dopo aver ricordato che i candidati potevano sostenere la prova di studio di un caso in tedesco, in inglese o in francese, il ricorrente ha sottolineato che dai documenti prodotti dalla Commissione nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento risultava che i candidati che avevano sostenuto detta prova in tedesco o in francese avevano tutti ricevuto la stessa variante di tema. Di conseguenza, tali candidati avrebbero avuto maggiori possibilità di ottenere informazioni dagli altri candidati in ordine al contenuto della variante di tema su cui sarebbero stati esaminati.

40      La Commissione considera che, tenuto conto del nuovo metodo e in particolare della prova di studio di un caso da esso prevista, il cui obiettivo consiste nell’esaminare non le conoscenze, bensì le competenze dei candidati, non sarebbe richiesta nessuna conoscenza di una materia specifica del diritto dell’Unione o della giurisprudenza, essendo necessarie soltanto conoscenze di carattere molto generale combinate con competenze giuridiche. Peraltro, secondo la Commissione, la circostanza di aver ottenuto informazioni riguardanti lo studio di un caso da altri candidati potrebbe rappresentare addirittura uno svantaggio, poiché detta prova sarebbe stata concepita in modo da neutralizzare un eventuale previa conoscenza dell’argomento oggetto della stessa da parte del candidato. Quanto meno, i candidati che avessero potuto beneficiare di informazioni sulla prova di studio di un caso e che avessero cercato di sfruttare tali informazioni per prepararsi, avrebbero dovuto constatare che la prova non corrispondeva alla loro preparazione.

41      Inoltre, la Commissione rileva che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova dei pretesi scambi d’informazione tra i candidati riguardo allo studio di un caso. In udienza, la Commissione ha informato il Tribunale della circostanza che l’EPSO controlla gli scambi d’informazioni sulle reti sociali e sugli altri mezzi di comunicazione elettronica, il che gli consentirebbe di individuare eventuali fughe di dati riguardanti gli argomenti e di reagire di conseguenza in caso di circolazione di informazioni troppo dettagliate. La Commissione afferma che nel caso di specie non era stato rilevato nessun elemento indicativo di fughe di informazioni.

–       Giudizio del Tribunale

42      Si deve ricordare che, nel contesto del controllo giurisdizionale della decisione di una commissione giudicatrice recante diniego di iscrivere un candidato nell’elenco di riserva, il Tribunale verifica il rispetto delle norme di diritto applicabili, ossia delle norme, in particolare procedurali, definite nello Statuto e nel bando di concorso, così come di quelle che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice, con particolare riferimento al dovere di imparzialità della commissione giudicatrice e al rispetto, da parte di quest’ultima, del principio della parità di trattamento dei candidati, nonché all’assenza di sviamento di potere (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012, Mileva/Commissione, F‑101/11, punto 40, e la giurisprudenza citata).

43      Per quanto riguarda in particolare la parità di trattamento dei candidati, la giurisprudenza ha precisato che incombe alla commissione giudicatrice vegliare rigorosamente sul rispetto di detto principio nello svolgimento di un concorso. Sebbene la commissione giudicatrice goda di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove, spetta tuttavia al giudice dell’Unione esercitare il suo sindacato nella misura necessaria a garantire un pari trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta tra questi ultimi effettuata dalla commissione giudicatrice (sentenza del Tribunale di primo grado del 12 marzo 2008, Giannini/Commissione, T‑100/04, punto 132).

44      In tale contesto, incombe altresì all’APN, in qualità di organizzatrice del concorso, oltre che alla commissione giudicatrice, agire affinché tutti i candidati nello stesso concorso sostengano, per quanto riguarda le prove scritte, la stessa prova nelle stesse condizioni (sentenza Prais/Consiglio, cit., punto 13). In tal senso, spetta alla commissione giudicatrice di concorso assicurarsi che le prove presentino chiaramente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (sentenza del Tribunale del 15 aprile 2010, Matos Martins/Commissione, F‑2/07, punto 171, e la giurisprudenza citata).

45      Orbene, ogni concorso comporta, in generale e in maniera intrinseca, un rischio di disparità di trattamento alla luce del carattere necessariamente limitato del numero di domande che possono essere poste in occasione di un esame a proposito di un determinato soggetto. È stato quindi ammesso che una violazione del principio di parità di trattamento può essere accertata solo qualora la commissione giudicatrice, nella scelta delle prove, non abbia limitato il rischio di disparità di opportunità a quello proprio, in linea di massima, di ogni esame (sentenza Giannini/Commissione, cit., punto 133).

46      Tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti da 43 a 45 della presente sentenza, il Tribunale considera che, visti gli obblighi che incombono a una commissione giudicatrice di concorso, la decisione di non iscrivere un candidato nell’elenco di riserva deve essere annullata qualora si accerti che il concorso era organizzato in modo da generare un rischio di disparità di trattamento superiore a quello inerente ad ogni concorso, senza che il candidato interessato debba fornire la prova della circostanza che alcuni candidati sono stati effettivamente avvantaggiati.

47      Nel caso di specie, risulta dal fascicolo che lo studio di un caso è una prova volta a valutare le competenze dei candidati in una situazione fittizia, ma prossima alla realtà e nella quale le conoscenze precedentemente acquisite rivestono un ruolo molto limitato. Al riguardo, il Tribunale constata che il punto 4.1 («Studio di un caso») dell’opuscolo «Centro di valutazione» consegnato a tutti i candidati invitati alla fase di valutazione, punto citato dal ricorrente nella sua domanda di riesame, precisa che i candidati devono formulare la loro risposta scritta nella prova di studio di un caso basandosi soltanto sui documenti messi a loro disposizione.

48      Risulta inoltre dalle memorie della Commissione che la prova di concorso relativa allo studio di un caso era stata elaborata in sedici varianti, concepite in modo che, pur presentando lo stesso livello di difficoltà, contenessero differenze sufficientemente caratterizzate affinché i candidati non potessero trarre vantaggio da un’eventuale previa conoscenza di una diversa variante. Al riguardo il Tribunale ha potuto constatare, esaminando tre delle sedici varianti della prova di concorso relativa allo studio di un caso, che quest’ultima, lungi dallo svolgersi sulla base di un semplice enunciato di qualche linea, che un candidato può ricordare e facilmente spiegare a un altro, prevedeva l’esame di un fascicolo di più di venti pagine contenente una serie di documenti di natura molto diversa.

49      Alla luce degli elementi summenzionati, si deve constatare che il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato che i candidati chiamati per ultimi a sostenere la prova di studio di un caso godessero di un vantaggio reale rispetto agli altri candidati, derivante dal maggior tempo a loro disposizione per prepararsi a detta prova e dalla possibilità per taluni candidati di ottenere informazioni da altri candidati circa il contenuto della variante sulla quale sarebbero stati esaminati.

50      Inoltre, il ricorrente non ha nemmeno cercato di confutare gli argomenti della Commissione secondo i quali il nuovo metodo mira proprio a garantire che, nel corso dello svolgimento delle prove presso il centro di valutazione, tutti i candidati siano trattati nella stessa maniera e che i risultati di dette prove non siano falsati da errori cognitivi dei valutatori, l’esistenza dei quali è stata scientificamente provata e di cui un’amministrazione responsabile deve tener conto.

51      In particolare, riguardo alle pretese fughe di informazioni relative alla prova di studio di un caso, si deve constatare che il ricorrente si limita a formulare congetture senza fornire il minimo elemento di prova o indizio dell’esattezza delle proprie affermazioni. Interrogato in udienza, al riguardo, dai giudici, il ricorrente ha ammesso di non avere alcuna prova oggettiva dell’esistenza di tali fughe. Inoltre, anche supponendo che siffatte fughe di informazioni abbiano avuto luogo, il ricorrente non fornisce al Tribunale nemmeno elementi idonei a mettere in dubbio gli argomenti dedotti dalla Commissione secondo i quali, con il nuovo metodo, la disponibilità di informazioni riguardanti la prova di studio di un caso sarebbe quanto meno inutile, se non addirittura svantaggiosa, per i candidati.

52      Si deve di conseguenza considerare che, alla luce delle circostanze summenzionate, il fatto che tutte le prove di studio di un caso non abbiano avuto luogo lo stesso giorno, non ha comportato, nel caso di specie, un trattamento differenziato dei candidati, che potesse favorire alcuni rispetto ad altri, né un rischio di disparità di trattamento superiore a quello inerente ad ogni concorso.

53      Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento del ricorrente basato sul fatto che i candidati che hanno scelto di affrontare la prova di studio di un caso in tedesco o in francese l’hanno tutti sostenuta sulla stessa variante di tema e in un arco temporale di diversi giorni. Infatti, tenuto conto delle circostanze indicate ai punti 47 e 48 della presente sentenza, il ricorrente non ha potuto dimostrare che i candidati esaminati per ultimi abbiano goduto di un qualsiasi vantaggio.

54      Infine, il ricorrente non può utilmente richiamare il punto 14 della sentenza Prais/Consiglio, cit., nel quale la Corte ha dichiarato che «[è] (…) essenziale che tutte le prove scritte si svolgano lo stesso giorno». Infatti, è sufficiente rilevare che tale conclusione dev’essere valutata tenendo conto del contesto fattuale di origine, vale a dire quello di una prova scritta, identica per tutti i candidati, organizzata nell’ambito di un concorso volto a valutare le conoscenze dei candidati. Nel caso di specie, invece, la prova della quale il ricorrente ha contestato lo svolgimento ha ad oggetto lo studio di un caso, elaborato in sedici varianti, e mira a valutare le competenze e non le conoscenze dei candidati.

55      Per le ragioni che precedono, la prima parte del primo motivo dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del primo motivo

–       Argomenti delle parti

56      Nella seconda parte del primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio di parità di trattamento, poiché la composizione della commissione giudicatrice avrebbe subito troppe variazioni da un candidato all’altro.

57      Al riguardo, il ricorrente constata che, nel corso delle diverse prove da lui sostenute nella fase orale del concorso, egli non è mai stato valutato dagli stessi membri della commissione giudicatrice e, conseguentemente, nessun membro di detta commissione ha assistito a tutte le sue prove. Pertanto, la commissione giudicatrice avrebbe violato il suo diritto ad essere valutato da un numero significativo di membri della commissione giudicatrice. Inoltre il ricorrente sottolinea che, nelle prove orali, i membri della commissione giudicatrice erano diversi per quasi tutti i candidati e pertanto tale commissione avrebbe proceduto ad una valutazione comparativa molto ridotta dell’insieme dei candidati. Peraltro, secondo il ricorrente, l’insufficiente numero di membri permanenti della commissione giudicatrice, e la rilevante fluttuazione della composizione di quest’ultima non sarebbero stati compensati da una presenza stabile del presidente o del vicepresidente della stessa.

58      Infine, il ricorrente afferma che le persone incaricate di correggere la prova consistente nello studio di un caso non erano membri della commissione giudicatrice, ma valutatori designati dall’EPSO, che ogni settimana venivano sostituiti da altri. Orbene, tenuto conto delle scadenze serrate che l’EPSO avrebbe imposto, la commissione giudicatrice non avrebbe avuto il tempo di verificare le correzioni effettuate tra detti valutatori. Di conseguenza, la coerenza della valutazione non avrebbe potuto essere garantita.

59      La Commissione sostiene che, con la presente parte del primo motivo il ricorrente contesta esclusivamente le prove orali mentre, a titolo delle competenze specifiche, valutate soltanto nell’ambito dello studio di un caso, egli ha ottenuto un punteggio inferiore a quello minimo richiesto. Di conseguenza, la Commissione sostiene in via principale che il ricorrente non è legittimato a dedurre la presente parte del primo motivo, poiché, anche se i punteggi ottenuti nelle competenze generali fossero annullati, egli non potrebbe trarne alcun vantaggio.

60      In ogni caso, la Commissione ritiene la presente parte del primo motivo anche infondata in diritto. Infatti, secondo la Commissione, il mantenimento della stabilità nella composizione della commissione giudicatrice non costituirebbe un obiettivo da raggiungere in sé, ma una soluzione elaborata dalla giurisprudenza per controbilanciare talune imperfezioni nelle modalità di organizzazione delle prove orali prima del 2010. Dato che il nuovo metodo non presenta più tali imperfezioni, verrebbe meno la necessità di garantire la stabilità della commissione giudicatrice per tutto il procedimento di concorso al fine di assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività della valutazione. In udienza la Commissione ha precisato la sua argomentazione, dichiarando di non chiedere il completo abbandono del principio della stabilità della commissione giudicatrice, ma la sua ridefinizione, tenuto conto del nuovo metodo.

–       Giudizio del Tribunale

61      Il giudice dell’Unione può legittimamente valutare, in considerazione delle circostanze del caso di specie, se la corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto del ricorso nel merito senza previamente statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal convenuto (sentenza del Tribunale del 28 settembre 2011, AZ/Commissione, F‑26/10, punto 34).

62      Nelle circostanze del caso di specie e a fini di economia procedurale occorre esaminare in primo luogo l’argomentazione nel merito fatta valere dal ricorrente, senza previamente statuire sulla ricevibilità.

63      Si deve ricordare che le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale nel determinare le modalità di organizzazione di un concorso e che il giudice dell’Unione può censurare tali modalità soltanto nella misura necessaria a garantire la parità di trattamento dei candidati e l’obiettività della scelta effettuata tra questi ultimi (v. sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Höpcke/Commissione, F‑46/12, punto 63).

64      L’obbligo di assumere come funzionari coloro che siano dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, imposto alle istituzioni dall’articolo 27 dello Statuto, comporta per l’APN e la commissione giudicatrice di un corso l’obbligo di assicurare, ciascuna nell’esercizio delle proprie competenze, che i concorsi si svolgano nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei candidati e di oggettività della valutazione.

65      È stato pertanto statuito che l’ampio potere discrezionale di cui è investita la commissione giudicatrice, quanto alla determinazione delle modalità e del contenuto dettagliato delle prove che i candidati devono sostenere, deve essere compensato dalla scrupolosa osservazione delle regole che disciplinano l’organizzazione di tali prove. La commissione giudicatrice deve quindi assicurare il rigoroso rispetto del principio di parità di trattamento dei candidati durante lo svolgimento delle prove e l’obiettività della scelta effettuata tra gli interessati (sentenza del Tribunale di primo grado del 25 maggio 2000, Elkaïm e Mazuel/Commissione, T‑173/99, punto 87). A tal fine, la commissione giudicatrice è tenuta a garantire la coerente applicazione dei criteri di valutazione a tutti i candidati interessati, assicurando in particolare la stabilità della sua composizione (v., riguardo a un comitato di selezione in un procedimento volto alla costituzione di un elenco di riserva di agenti temporanei, sentenza del Tribunale di primo grado del 24 settembre 2002, Girardot/Commissione, T‑92/01, punti da 24 a 26; v., inoltre, sentenza del Tribunale del 29 settembre 2010, Honnefelder/Commissione, F‑41/08, punto 35).

66      La giurisprudenza ha precisato che il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività delle valutazioni presuppone il mantenimento, nei limiti del possibile, della stabilità della composizione della commissione giudicatrice per tutta la durata delle prove (sentenza del Tribunale di primo grado del 10 novembre 2004, Vonier/Commissione, T‑165/03, punto 39).

67      Tuttavia, non si può escludere che la coerenza della valutazione possa essere garantita con mezzi diversi dal mantenimento della stabilità della commissione giudicatrice per tutta la durata delle prove. In tal senso il Tribunale di primo grado ha ammesso che qualora, a causa di impedimenti, i membri titolari di una commissione giudicatrice di concorso siano sostituiti, per le prove sostenute da taluni candidati, da membri supplenti al fine di consentire a detta commissione di portare a compimento i lavori entro un termine ragionevole, la composizione di quest’ultima può comunque rimanere sufficientemente stabile se essa pone in atto il coordinamento necessario a garantire la coerente applicazione dei criteri di valutazione (v., in tal senso, sentenza Giannini/Commissione, cit., punti da 208 a 216).

68      Del pari, si deve rilevare che le misure adottate da una commissione giudicatrice per adempiere il suo obbligo di garantire la stabilità della propria composizione devono, nel caso, essere valutate con riguardo alle particolari caratteristiche della selezione organizzata e alle esigenze pratiche connesse all’organizzazione del concorso, senza che la commissione giudicatrice possa tuttavia trascurare il rispetto delle garanzie fondamentali della parità di trattamento dei candidati e dell’obiettività della scelta operata tra questi ultimi (sentenza del Tribunale di primo grado del 5 aprile 2005, Christensen/Commissione, T‑336/02, punto 44).

69      Benché i giudizi della commissione giudicatrice di concorso in sede di valutazione delle competenze o delle conoscenze e attitudini dei candidati siano di tipo comparativo (v. sentenza del Tribunale di primo grado del 19 febbraio 2004, Konstantopoulou/Corte di giustizia, T‑19/03, punto 43), non può escludersi che, tenuto conto dell’organizzazione delle prove di un concorso e dell’organizzazione dei lavori della commissione giudicatrice sia sufficiente, per garantire la natura comparativa del giudizio della commissione giudicatrice, che la stabilità di quest’ultima sia mantenuta soltanto in alcune fasi del concorso.

70      Dato che il mantenimento di una certa stabilità della commissione giudicatrice non rappresenta un imperativo in sé, bensì un mezzo per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di obiettività della valutazione, si deve esaminare se, nella fattispecie, il modo in cui il concorso è stato organizzato permettesse di garantire il rispetto di detti principi.

71      Nel caso di specie si deve rilevare che la Commissione ha indicato nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento e in udienza, senza essere contraddetta dal ricorrente che, anche se la commissione giudicatrice non ha mantenuto la sua stabilità per tutta la durata delle prove, essa si è almeno riunita, anzitutto, quando ha deciso sulle modalità di svolgimento delle prove, successivamente, ogni due o tre giorni, ogni volta che i punteggi attribuiti ai candidati venivano esaminati in comune al fine di valutare le competenze dei candidati interrogati nell’arco di questi periodi e, infine, al momento di verificare la coerenza dei giudizi formulati sui candidati in esito all’insieme delle prove.

72      Si deve inoltre tener conto delle misure adottate dall’EPSO nel contesto del nuovo metodo, volte a porre rimedio a diversi errori cognitivi generalmente constatati presso i valutatori e a garantire in tal modo la coerenza della valutazione. In particolare, il Tribunale ricorda che dette misure prevedono l’utilizzo di test prestrutturati, che seguono una metodologia prestabilita e utilizzano indicatori di comportamento predefiniti, la partecipazione del presidente della commissione giudicatrice ai lavori di quest’ultima nei primi minuti di svolgimento di ciascuna prova e la realizzazione di studi e analisi per verificare la coerenza dei giudizi (v. punto 26 della presente sentenza).

73      Risulta quindi che, con il nuovo metodo, il precedente sistema di selezione, fondato sull’identità dei membri della commissione giudicatrice per tutta la durata del procedimento di concorso, è sostituito con un sistema di selezione in cui la stabilità della commissione giudicatrice è garantita soltanto in alcune fasi chiave del procedimento, ma la parità di trattamento dei candidati è assicurata dall’identità dei metodi di lavoro e dall’applicazione di identici criteri di valutazione delle prestazioni dei candidati.

74      Pertanto, tenuto conto della stabilità della commissione giudicatrice nel corso delle fasi menzionate al punto 71 della presente sentenza, e delle misure di organizzazione e di coordinamento dei lavori della commissione giudicatrice elencate ai punti 72 e 73, il Tribunale considera rispettati, nella fattispecie, i principi di parità di trattamento e di obiettività della valutazione.

75      Si devono quindi respingere, in quanto infondate, le censure mosse dal ricorrente alla pretesa mancanza di stabilità della commissione giudicatrice, vale a dire la censura basata sull’asserita violazione, da parte della commissione giudicatrice, del preteso diritto del ricorrente ad essere valutato da un numero significativo di membri di quest’ultima, la censura basata sul fatto che la commissione giudicatrice avrebbe proceduto a una valutazione comparativa molto ridotta dell’insieme dei candidati e la censura basata sulla circostanza che la variazione nella composizione della commissione giudicatrice non sarebbe stata compensata dalla presenza permanente del presidente o del vicepresidente della commissione giudicatrice.

76      Quanto alla censura relativa al ricorso dell’EPSO a correttori esterni e alla loro sostituzione ogni settimana, si deve ricordare che secondo giurisprudenza costante la commissione giudicatrice può ricorrere all’assistenza di correttori ogniqualvolta lo ritenga necessario. In tal caso, la regolarità delle operazioni è rispettata quando i metodi di correzione non differiscono secondo i candidati e la commissione giudicatrice mantiene il proprio potere discrezionale nella valutazione finale (sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2005, Roccato/Commissione, T‑267/03, punto 67). Nel caso di specie, il ricorrente nemmeno afferma che siano stati utilizzati metodi di correzione diversi secondo i candidati e che la commissione giudicatrice non abbia mantenuto il proprio potere discrezionale nella valutazione finale, e nessun elemento del fascicolo indica che ciò sia avvenuto.

77      Si deve infine rilevare che il ricorrente non fornisce alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui la commissione giudicatrice non avrebbe potuto garantire la coerenza della valutazione poiché l’APN non gliene avrebbe lasciato il tempo. In ogni caso, dal fascicolo risulta che la commissione giudicatrice del concorso ha controllato la coerenza della valutazione, poiché, a seguito della domanda di riesame presentata dal ricorrente, la commissione giudicatrice ha constatato l’esistenza di una certa incoerenza nella valutazione della prova di studio di un caso di quest’ultimo e ha conseguentemente aumentato i punti che gli erano stati inizialmente attribuiti per le competenze generali «s]enso della comunicazione» e «[s]enso delle priorità e dell’organizzazione», e per le competenze specifiche.

78      Tenuto conto di quanto precede, si deve respingere la seconda parte del primo motivo, basata sulla mancanza di stabilità della commissione giudicatrice, in quanto infondata, senza che sia necessario determinarne la ricevibilità.

79      Occorre pertanto respingere in toto il primo motivo.

 Sul secondo motivo, basato sulla violazione del principio dell’indipendenza della commissione giudicatrice

 Argomenti delle parti

80      Il ricorrente rileva che la maggior parte dei membri della commissione giudicatrice, compreso il presidente di quest’ultima, erano funzionari in comando presso l’EPSO e quindi dipendenti di quest’ultimo, il che sarebbe in contrasto con il principio dell’indipendenza della commissione giudicatrice.

81      La Commissione chiede al Tribunale di respingere il presente motivo.

 Giudizio del Tribunale

82      Si deve ricordare che, tenuto conto del ruolo cruciale affidato alla commissione giudicatrice di concorso, il legislatore ha previsto un certo numero di garanzie. Infatti, l’articolo 30 dello Statuto e l’articolo 3 del suo allegato III prevedono, in primo luogo, che per ogni concorso venga nominata dall’APN una commissione giudicatrice, in secondo luogo, che, a parte il presidente della commissione giudicatrice, gli altri membri siano designati in numero uguale dall’amministrazione e dal comitato del personale, in terzo luogo, che i membri della commissione giudicatrice siano scelti tra i funzionari, in quarto luogo, che i membri della commissione giudicatrice appartengano a un gruppo di funzioni e abbiano un grado almeno pari a quello relativo al posto da coprire e, in quinto luogo, che una commissione giudicatrice composta da più di quattro membri comprenda almeno due membri di ciascun sesso. (sentenza del Tribunale del 15 giugno 2010, Pachtitis/Commissione, F‑35/08, punti 53 e 54).

83      Nessuna disposizione dello Statuto vieta invece che membri della commissione giudicatrice siano funzionari comandati presso l’EPSO al fine specifico di esercitare le funzioni di membri di commissioni giudicatrici di concorso.

84      Inoltre, dal semplice fatto che i membri della commissione giudicatrice erano funzionari comandati presso l’EPSO al fine di esercitare le funzioni di membri di commissioni giudicatrici di concorso per un periodo limitato, non si può dedurre che l’EPSO esercitasse, tramite tali funzionari, una qualsiasi influenza sui lavori della commissione giudicatrice.

85      Si deve constatare che, lungi dal fornire al Tribunale elementi di prova o, perlomeno, indizi precisi e concordanti del fatto che l’EPSO avrebbe esercitato una qualsiasi influenza sulla commissione giudicatrice, il ricorrente si è limitato, nel suo ricorso, a pure speculazioni.

86      In udienza, il ricorrente ha tuttavia sviluppato il presente motivo, affermando che con il nuovo metodo sarebbe possibile osservare una sorta di inversione dei ruoli tra la commissione giudicatrice di concorso e l’EPSO, con progressivo aumento dei poteri di quest’ultimo nella definizione della natura delle prove e del loro modo di svolgimento, a scapito del ruolo della commissione giudicatrice. In particolare, il ricorrente ha rilevato che, come la Commissione stessa ha riconosciuto nel suo controricorso, con il metodo del centro di valutazione la commissione giudicatrice dispone di un margine di intervento più limitato di quello precedente e le misure adottate dall’APN per garantire la coerenza della valutazione sarebbero tali da spossessare la commissione giudicatrice delle proprie competenze.

87      Tuttavia, gli argomenti dedotti dal ricorrente non sono idonei a provare in modo sufficiente che l’EPSO avrebbe oltrepassato i limiti del ruolo che l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato III dello Statuto conferisce all’APN, ossia quello consistente nello stabilire la natura del concorso e le sue modalità di svolgimento. In particolare, nessun elemento del fascicolo dimostra l’esistenza di una qualsiasi ingerenza dell’EPSO nella valutazione delle prestazioni dei candidati effettuata dalla commissione giudicatrice, né nell’attribuzione a questi ultimi del punteggio o nella costituzione dell’elenco di riserva. Al riguardo si deve rilevare che, indipendentemente dalle misure adottate dall’APN per assicurare la coerenza della valutazione, è stata la commissione giudicatrice di concorso e non l’APN, conformemente all’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto, che ha vigilato sullo svolgimento delle prove e costituito l’elenco dei candidati dichiarati idonei.

88      Il motivo basato sulla violazione del principio dell’indipendenza della commissione giudicatrice dev’essere quindi respinto.

 Sul terzo motivo, basato sulla violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

89      Il ricorrente sostiene, in sostanza, che l’EPSO avrebbe violato l’obbligo di motivazione sancito all’articolo 25 dello Statuto per aver rifiutato di trasmettergli diversi documenti e informazioni, in particolare le domande cui avrebbe risposto in modo errato, i motivi per cui le sue risposte erano errate, e le griglie di valutazione utilizzate per le prove scritte e orali. Inoltre egli chiedeva che gli fosse trasmessa una copia della variante dell’argomento che egli ha dovuto trattare nell’ambito della prova di studio di un caso, con le sue risposte integrate dalla correzione. La comunicazione di tali elementi sarebbe stata necessaria a consentirgli di poter comprendere i suoi errori, il modo in cui la prova è stata corretta e di riscontrare eventuali violazioni delle norme cui la commissione giudicatrice soggiace.

90      Il ricorrente considera inoltre che, in applicazione dell’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 13 del regolamento (CE) no 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1), l’EPSO era tenuto a trasmettergli i documenti menzionati al punto precedente.

91      La Commissione chiede che il presente motivo sia respinto.

 Giudizio del Tribunale

92      Si deve preliminarmente ricordare che, sebbene ai sensi dell’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione presa in applicazione di quest’ultimo e che possa arrecare pregiudizio al suo destinatario deve essere motivata, con riferimento alle decisioni adottate da una commissione giudicatrice di concorso tale obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto della segretezza dei lavori della commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto (sentenza della Corte del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, punto 24).

93      Il vincolo di segretezza riguardo ai lavori della commissione giudicatrice è stato stabilito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività dei loro lavori, ponendole al riparo da ingerenze e pressioni esterne, sia che provengano dall’amministrazione stessa, dai candidati interessati o da terzi. Di conseguenza, il vincolo del segreto osta sia alla divulgazione della posizione assunta dai singoli componenti delle commissioni giudicatrici, sia alla rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati (v., in particolare, sentenza Konstantopoulou/Corte di giustizia, cit., punto 27).

94      Tenuto conto di tale vincolo, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle diverse prove di concorso costituisce, in linea di principio, una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice (sentenze Parlamento/Innamorati, cit., punto 31, e Konstantopoulou/Corte di giustizia, cit., punto 32; sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, Marsili/Commissione, F‑19/10, punto 51).

95      Una siffatta motivazione non lede i diritti dei candidati. Infatti, essa permette loro di conoscere il giudizio di valore formulato sulle loro prestazioni e di verificare, eventualmente, che essi non hanno effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per essere ammessi a talune prove o all’insieme delle prove, consentendo al Tribunale di svolgere un controllo giurisdizionale adeguato a questo tipo di controversia (sentenza Konstantopoulou/Corte di giustizia, cit., punto 33).

96      Inoltre, la commissione giudicatrice non è tenuta, nel motivare una decisione di non ammettere un candidato a una prova, a precisare quali risposte di detto candidato siano state giudicate insufficienti o a spiegare i motivi di tale giudizio, poiché un siffatto grado di motivazione non è necessario al fine di consentire al candidato di valutare l’opportunità di presentare un reclamo o, eventualmente, un ricorso o per permettere al giudice di svolgere il suo controllo giurisdizionale (sentenze del Tribunale di primo grado del 14 luglio 1995, Pimley‑Smith/Commissione, T‑291/94, punti 63 e 64, e Konstantopoulou/Corte di giustizia, cit., punto 34).

97      Nel caso di specie, risulta dal fascicolo che, in seguito alla sua domanda, il ricorrente ha ottenuto, il 10 febbraio 2011, la sua copia non corretta redatta nell’ambito della prova di studio di un caso e una copia del testo di lingua, nonché la scheda di valutazione utilizzata per questo test. Inoltre, egli è stato informato con la decisione impugnata che la decisione della commissione giudicatrice di confermare la decisione di non ammissione era stata motivata dalla constatazione che egli aveva ottenuto un punteggio complessivo inferiore al punteggio più basso dei candidati che erano stati iscritti nell’elenco di riserva. Infine, egli ha ricevuto il suo «passaporto di competenze», che attestava non solo il punteggio ottenuto, ma anche i giudizi analitici espressi per ogni competenza valutata.

98      Si deve quindi constatare che, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la decisione impugnata era sufficientemente motivata, senza che fosse necessario per l’EPSO trasmettere al ricorrente i documenti da questi richiesti.

99      Ad abundantiam, il Tribunale considera che l’EPSO non era tenuto, per adempiere il proprio obbligo di motivazione, a comunicare al ricorrente la versione della sua copia con le correzioni, i motivi per cui le sue risposte risultavano errate, le griglie di valutazione utilizzate per le prove scritte e orali, poiché tali documenti formavano parte integrante della valutazioni di natura comparativa effettuate dalla commissione giudicatrice di concorso ed erano coperti dal segreto dei lavori di quest’ultima.

100    Inoltre, riguardo alla copia della variante di argomento trattato dal ricorrente in occasione della prova di studio di un caso, il Tribunale rileva che se, da un lato, secondo la giurisprudenza, un documento è coperto dal segreto dei lavori della commissione giudicatrice quando la trasmissione dello stesso può rivelare le posizioni assunte dai singoli componenti della commissione giudicatrice o le valutazioni, di carattere personale e comparativo, espresse nei confronti dei candidati (sentenza Konstantopoulou/Corte di giustizia, cit., punto 27), dall’altro, la segretezza che caratterizza i lavori di una commissione di concorso non esclude che la riservatezza di un documento nell’ambito di un procedimento di concorso possa essere giustificata con altri motivi. Orbene, nella fattispecie, il Tribunale considera che il diniego dell’EPSO di comunicare al ricorrente la variante di argomento su cui quest’ultimo è stato interrogato, è giustificato dalla necessità di evitare, nell’ipotesi in cui altri candidati chiedessero anch’essi di ricevere la variante dell’argomento su cui sono stati interrogati, che questi ultimi possano, confrontando le diverse varianti, determinare e infine rendere pubblico il metodo utilizzato per stabilire diverse varianti di uno stesso argomento, nonché gli indicatori per valutare i candidati.

101    Infine, tali constatazioni non sono rimesse in discussione dall’articolo 8 della Carta, o dal regolamento no 45/2001. Infatti, si deve sottolineare che, come precisa l’articolo 2 del regolamento no 45/2001, per dati personali si intendono solo le informazioni che possono permettere l’identificazione di una persona. Ne consegue che in forza delle disposizioni summenzionate, il ricorrente ha il diritto di ottenere dall’EPSO l’accesso ai dati da questo detenuti che permettono di identificarlo e non l’accesso alla sua copia corretta, alle domande cui ha fornito risposta errata, ai motivi per cui le sue risposte risultavano errate o alla griglia di valutazione utilizzata. Ciò a maggior ragione in quanto, se si dovesse qualificare la copia corretta di un candidato come dato personale, quest’ultimo potrebbe, ai sensi dell’articolo 14 del regolamento no 45/2001, chiederne la rettifica, il che sarebbe assurdo.

102    Si deve di conseguenza respingere il presente motivo, basato su una violazione dell’obbligo di motivazione.

103    Poiché nessuno dei motivi risulta fondato, si deve respingere la domanda di annullamento e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

104    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

105    Dalla suesposta motivazione risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seduta plenaria)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il sig. de Mendoza Asensi sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Van Raepenbusch

Rofes i Pujol

Perillo

Barents

 

      Bradley

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 febbraio 2014.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: il francese.