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Impugnazione proposta il 31 marzo 2019 dall’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2019, causa T-166/17, EKETA/Commissione europea

(Causa C-273/19 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (rappresentanti: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019, causa T-166/171 , per quanto concerne i punti 2 e 3 del suo dispositivo e la relativa motivazione.

Rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente non contesta il punto 1 del dispositivo, né i punti 142, 143, 145, 171, 173, da 187 a 189 e da 191 a 193 della motivazione della sentenza impugnata ad esso afferenti.

Il ricorrente sostiene che i punti 2 e 3 del dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata ad essi afferente devono essere annullati per i seguenti motivi:

Primo motivo di impugnazione: il Tribunale non ha statuito secondo diritto e non ha valutato tutti gli elementi di prova dedotti dall’EKETA. Ha inoltre snaturato i fatti quali emergono dalle suddette prove, ha commesso un errore di diritto per quanto attiene alla ripartizione dell’onere della prova e ha violato l’obbligo ad esso incombente di motivare la sua decisione (punti 5 e seguenti del ricorso d’impugnazione).

Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha erroneamente interpretato l’esistenza di un rischio di conflitto di interessi (punti 78 e seguenti del ricorso d’impugnazione).

Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha erroneamente interpretato, in tale contesto, l’obbligo della Commissione di effettuare un controllo basandosi sugli standard internazionali di revisione contabile (punti 94 e seguenti del ricorso d’impugnazione).

Quarto motivo di impugnazione: il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione del principio di proporzionalità, che ha violato (punti 103 e seguenti del ricorso d’impugnazione).

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1 ECLI:EU:T:2019:26.