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Impugnazione proposta il 31 marzo 2019 dall’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2019, causa T-198/17, EKETA/ Commissione europea

(Causa C-274/19 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (rappresentanti: Vasileios Christianos, Dimitrios Karagounis, dikigori)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019, causa T-198/171

Rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente.

Condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

-    Primo motivo di impugnazione: il Tribunale non ha statuito secondo diritto e non ha valutato tutte le argomentazioni e tutti gli elementi di prova dedotti dall’EKETA. Ha inoltre snaturato i fatti quali emergono da tali prove, ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova e ha violato l’obbligo ad esso incombente di motivare la sua decisione.

-     Secondo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha interpretato erroneamente l’esistenza di un rischio di conflitto di interessi.

- -    Terzo motivo di impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio di proporzionalità che ha violato.

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1 ECLI:EU:T:2019:27.