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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 26 marzo 2019 – S.A.D. Maler und Anstreicher OG

(Causa C-256/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrente: S.A.D. Maler und Anstreicher OG

Convenuto: Magistrat der Stadt Wien

Parte interveniente: Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che il legislatore deve assicurare che la garanzia di tale diritto fondamentale sia effettiva e non meramente teorica.

1a)    Questione complementare: in caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività impongano degli obblighi di garanzia in un ordinamento giuridico nazionale il quale, nella propria costituzione, sancisce il diritto fondamentale alla ripartizione fissa delle competenze e, in caso affermativo, quali.

1b)    Questioni complementari: in caso di risposta affermativa alla prima questione:

1b- 1)    Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, nella propria costituzione, sancisce il diritto fondamentale alla ripartizione fissa delle competenze, impongano l’inosservanza di un’istruzione o di un atto riguardante l’assegnazione della causa a un giudice emanati da un organo che, per legge, sia privo di competenza riguardo a tale istruzione o atto.

1b- 2)    Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, nella propria costituzione, sancisce il diritto fondamentale alla ripartizione fissa delle competenze, impongano che, nel regolamento interno del tribunale, a un organo che si occupa dell’assegnazione dei fascicoli giudiziari, se del caso, possa essere concesso soltanto un limitato margine di discrezionalità predeterminato.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che un giudice, il quale nutra dubbi in merito 1) alla legittimità di una ripartizione delle competenze in seno al tribunale ovvero 2) alla legittimità di una decisione attuativa di una ripartizione delle competenze in seno al tribunale, la quale incida direttamente sull’attività di tale giudice (in particolare una decisione riguardante l’assegnazione della causa), con riguardo ai dubbi suddetti, debba essere posto in grado di proporre ricorso (che non comporti un onere finanziario per tale giudice in particolare) dinanzi a un altro giudice, il quale disponga di cognizione piena per la verifica della legittimità dell’atto giuridico qualificato illegittimo.

In caso di risposta negativa:    se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che un giudice sia posto in grado di ottenere l’esatta osservanza delle disposizioni legislative che lo riguardano in merito al rispetto delle norme (in particolare interne al tribunale) sulla ripartizione delle competenze.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che una parte di un procedimento giudiziario, la quale nutra dubbi in merito 1) alla legittimità di una disposizione sulla ripartizione delle competenze in seno al tribunale, pregiudiziale per la trattazione del procedimento che la riguarda ovvero 2) all’assegnazione di tale procedimento a un determinato giudice, con riguardo ai dubbi suddetti, debba essere posta in grado, ancor prima dell’emanazione della decisione giudiziaria, di proporre ricorso (che non comporti un onere finanziario per tale parte in particolare) dinanzi a un altro giudice, il quale disponga di cognizione piena per la verifica della legittimità dell’atto giuridico qualificato illegittimo.

In caso di risposta negativa:    se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che una parte sia posta in grado, ancor prima dell’emanazione della decisione giudiziaria, di ottenere l’esatta osservanza del suo diritto fondamentale al «giudice predeterminato per legge».

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che la ripartizione delle competenze in seno al tribunale e la documentazione relativa al ricevimento degli atti siano organizzate in modo trasparente ed efficace, in modo tale che il giudice ovvero una parte siano posti in grado, senza particolare sforzo, di verificare la conformità della concreta assegnazione del fascicolo a un giudice ovvero a un determinato collegio giudicante con le disposizioni sulla ripartizione delle competenze in seno al tribunale.

In caso di risposta negativa:    se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che un giudice ovvero una parte siano posti in condizione di conoscere la legittimità dell’assegnazione di una determinata causa giudiziaria.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che le parti in causa e il giudice di un procedimento giudiziario debbano essere posti in grado, senza doversi attivare in modo particolare, di comprendere il contenuto delle disposizioni sulla ripartizione delle competenze, nonché che le parti in causa e il giudice, in tal modo, debbano essere posti in grado di verificare la legittimità dell’intervenuta assegnazione della causa a un giudice ovvero a un determinato collegio giudicante.

In caso di risposta negativa:    se vi siano altri requisiti che debbano essere garantiti dal legislatore, al fine di assicurare che un giudice ovvero una parte siano posti in condizione di conoscere la legittimità dell’assegnazione di una determinata causa giudiziaria.

A quale comportamento sia tenuto un giudice in considerazione dell’obbligo, ai sensi del diritto dell’Unione, di rispettare i requisiti procedurali imposti dal diritto dell’Unione, laddove, mediante un atto giuridico da lui non impugnabile (in via stragiudiziale o in seno al tribunale) venga obbligato a compiere un atto che violi il diritto dell’Unione e i diritti delle parti.

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