Language of document : ECLI:EU:F:2011:171

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

29 settembre 2011

Causa F‑74/10

Eugène Émile Kimman

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Art. 43 dello Statuto – Art. 45 dello Statuto – Esercizio di valutazione 2009 – Classificazione in un livello di rendimento – Decisione di attribuzione dei punti di promozione – Rapporto informativo – Parere del gruppo ad hoc – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Motivo rilevato d’ufficio – Onere della prova»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Kimman chiede, in via principale, l’annullamento del suo rapporto informativo redatto per il periodo 1° gennaio 2008 ‑ 31 dicembre 2008.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, un quarto delle spese del ricorrente. Il ricorrente sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Funzionari che svolgono funzioni di rappresentanza del personale – Sistema istituito dalla Commissione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Insufficienza di motivazione – Accertamento d’ufficio – Limiti

3.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Abbassamento della valutazione rispetto a quella precedente – Obbligo di motivazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

5.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Funzionari che svolgono funzioni di rappresentanza del personale – Sistema istituito dalla Commissione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

6.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Potere di valutazione dei valutatori – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

7.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

8.      Funzionari – Promozione – Attribuzione di punti di promozione da parte dell’amministrazione – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 45)

1.      L’art. 6, n. 8, dell’allegato I delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione impone al valutatore di tenere conto, nell’ambito della redazione del rapporto informativo di un funzionario che svolga attività di rappresentanza del personale, del parere del gruppo ad hoc riguardante il rendimento, le competenze e il comportamento in servizio dell’interessato in occasione dello svolgimento delle dette attività. Orbene, la mera citazione del parere del gruppo ad hoc non basta a soddisfare l’obbligo, a carico dei valutatori, di prendere in considerazione il detto parere.

(v. punto 37)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 25 aprile 2007, causa F‑71/06, Lebedef-Caponi/Commissione, punto 47

2.      La carenza o l’insufficienza di motivazione è un motivo di ordine pubblico che dev’essere esaminato d’ufficio, in ogni caso, dal giudice dell’Unione. Di conseguenza, il rilievo d’ufficio della carenza o dell’insufficienza di motivazione non è dovuto unicamente qualora un ricorrente che abbia addotto una censura in tal senso nel reclamo abbia omesso di riportarla nel ricorso, ma è dovuto indipendentemente dagli argomenti sollevati nella fase precontenziosa. Infatti, il rilievo d’ufficio di un motivo di ordine pubblico non ha lo scopo di ovviare ad un’insufficienza del ricorso, ma di far rispettare una regola che, per la sua importanza, è sottratta alla disponibilità delle parti, e ciò in qualunque fase procedurale. Ne consegue che un’istituzione non può eccepire l’irricevibilità di un siffatto motivo di ordine pubblico per il solo fatto che il ricorrente non lo abbia sollevato nel suo reclamo.

Tale affermazione non è rimessa in discussione dall’argomento secondo il quale il rilievo d’ufficio della violazione dell’obbligo di motivazione non dovrebbe essere consentito qualora il ricorrente abbia privato l’amministrazione della possibilità di rimediare alla carenza o all’insufficienza di motivazione della decisione impugnata nella fase precontenziosa non sollevando alcuna censura in tal senso nel suo reclamo, dato che l’istituzione è comunque sempre tenuta al rispetto degli obblighi gravanti su di essa, nel novero dei quali figura l’obbligo di motivazione.

Tuttavia, tale rilievo d’ufficio riguarda solo la carenza o l’insufficienza manifesta di motivazione, ma non la violazione di un obbligo particolare di motivazione. Di conseguenza, qualora un rapporto informativo contenga una motivazione sufficiente alla luce dell’obbligo generale di motivazione, non spetta al giudice dell’Unione, nell’ambito del suo potere di rilievo d’ufficio, verificare se le valutazioni contenute in tale rapporto informativo siano peggiorative rispetto a quelle figuranti nel rapporto informativo precedente e, in tal caso, accertarsi che l’amministrazione abbia adempiuto il suo obbligo di motivazione particolare.

(v. punti 44, 45 e 49)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 ottobre 1994, causa T‑508/93, Mancini/Commissione, punto 36; 3 ottobre 2006, causa T‑171/05, Nijs/Corte dei conti, punto 31 e giurisprudenza ivi citata

Tribunale della funzione pubblica: 6 marzo 2008, causa F‑46/06, Skareby/Commissione, punto 96

3.      La regola della concordanza tra il reclamo amministrativo previo e il ricorso può intervenire solo nel caso in cui il ricorso modifichi la causa del reclamo, nozione, quest’ultima di «causa», da interpretare in senso lato. Per quanto riguarda una domanda di annullamento, per «causa della controversia» occorre intendere la contestazione da parte di un ricorrente della legittimità interna dell’atto impugnato o, in alternativa, la contestazione della sua legittimità esterna.

(v. punto 46)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, causa F‑45/07, Mandt/Parlamento, punto 119; 23 novembre 2010, causa F‑50/08, Bartha/Commissione, punto 34; 15 dicembre 2010, causa F‑14/09, Almeida Campos e a./Consiglio, punto 28; 13 gennaio 2011, causa F‑77/09, Nijs/Corte dei conti, punto 129

4.      L’amministrazione ha l’obbligo di motivare ogni rapporto informativo in maniera sufficiente e circostanziata al fine di dare all’interessato la possibilità di formulare osservazioni su tale motivazione, e il rispetto di tali obblighi è ancora più importante allorché la valutazione subisce un abbassamento rispetto a quella precedente.

(v. punto 48)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione, punto 27; 25 ottobre 2005, causa T‑50/04, Micha/Commissione, punto 36

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, causa F‑93/08, N/Parlamento, punto 86

5.      Nell’ambito del sistema di valutazione istituito dalla Commissione, la carenza o l’insufficienza di motivazione di un parere emesso dal gruppo ad hoc nel contesto della procedura di elaborazione dei rapporti informativi previsti dall’art. 43 dello Statuto, il quale, per natura, è solo un atto preparatorio, costituisce un vizio di procedura. Orbene, perché un vizio di procedura possa condurre all’annullamento di una decisione, occorre che, in mancanza di tale irregolarità, la procedura abbia potuto sfociare in un risultato diverso.

Una carenza o un’insufficienza di motivazione di un tale parere può avere conseguenza sul contenuto finale del rapporto solo ove esso si scosti dalle valutazioni espresse dal valutatore. Per contro, qualora, nell’ambito di una procedura di appello, il parere confermi un rapporto informativo, si deve ritenere che gli autori di tale parere facciano implicitamente proprie le valutazioni contenute nel rapporto, di modo che non esiste alcun motivo di pensare che, se il detto parere fosse stato motivato, il valutatore avrebbe modificato il rapporto.

(v. punti 76 e 77)

Riferimento:

Corte: 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, punto 48; 18 ottobre 2001, causa C‑241/00 P, Kish Glass/Commissione, punto 36

Tribunale di primo grado: 23 aprile 2002, causa T‑372/00, Campolargo/Commissione, punto 39

6.      Un ampio potere discrezionale è riconosciuto ai valutatori nei giudizi relativi al lavoro dei funzionari che essi hanno il compito di valutare. Pertanto, il sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione sul contenuto dei rapporti informativi è limitato al controllo della regolarità procedurale, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché della mancanza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere. Non spetta pertanto al Tribunale della funzione pubblica controllare la fondatezza della valutazione dell’amministrazione sulle capacità professionali di un funzionario, ove essa comporti giudizi complessi di valore che, per la loro stessa natura, non sono soggetti ad una verifica obiettiva.

Al riguardo, un errore di valutazione può essere qualificato come manifesto solo qualora esso possa essere agevolmente rilevato alla luce dei criteri ai quali il legislatore ha inteso subordinare l’esercizio del potere decisionale dell’amministrazione.

Di conseguenza, al fine di dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione contestata, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità la valutazione dei fatti operata dall’amministrazione nella sua decisione. In altri termini, anche se, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione dei fatti da parte dell’amministrazione può nondimeno essere considerata verosimile, il motivo relativo all’errore manifesto di valutazione dev’essere respinto.

Ciò vale in particolare quando la decisione controversa è viziata da errori di valutazione che, presi nel loro complesso, presentano solo un carattere secondario, che non può aver determinato l’amministrazione.

Per quanto riguarda più specificamente il sindacato giurisdizionale delle valutazioni contenute nei rapporti informativi, è tanto più giustificato circoscrivere il sindacato del giudice all’errore manifesto in quanto il Tribunale della funzione pubblica non conosce direttamente la situazione dei funzionari valutati, e in quanto la procedura di valutazione comporta, sul piano amministrativo, talune garanzie, facendo intervenire il funzionario valutato, i suoi superiori gerarchici e un organo paritetico.

(v. punti 89-94)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, punto 59; 6 luglio 2000, causa T‑139/99, AICS/Parlamento, punto 39; 12 febbraio 2008, causa T‑289/03, BUPA e a./Commissione, punto 221; 21 maggio 2008, causa T‑495/04, Belfass/Consiglio, punto 63

Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, causa F‑114/07, Wenning/Europol, punto 111 e giurisprudenza ivi citata; 23 febbraio 2010, causa F‑7/09, Faria/UAMI, punto 44 e giurisprudenza ivi citata; 24 marzo 2011, causa F‑104/09, Canga Fano/Consiglio, punto 35, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑281/11 P

7.      Nell’ambito della redazione di un rapporto informativo, fatto salvo l’obbligo di motivazione e purché la valutazione sia chiaramente personalizzata e non impersonale, l’esistenza di un ampio potere discrezionale in capo ai valutatori presuppone che questi ultimi non abbiano l’obbligo di far figurare nei rapporti da loro compilati tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti a sostegno della loro valutazione o di suffragare questi ultimi con esempi concreti, né quello di esaminare tutti i punti contestati dal funzionario interessato e di ribattere ad essi. Infatti, lo scopo di un rapporto informativo è quello di costituire una prova scritta e formale quanto alla qualità del lavoro compiuto dal funzionario, di modo che esso non è puramente descrittivo dei compiti svolti durante il periodo interessato, ma contiene altresì una valutazione delle qualità relazionali di cui il funzionario valutato ha dato prova nello svolgimento della sua attività lavorativa. Il rapporto informativo è diretto non a tracciare un quadro esauriente delle prestazioni che ciascun funzionario ha dovuto fornire nell’ambito dell’esecuzione dei compiti rientranti nel suo posto di lavoro, ma a mettere in rilievo, a partire da elementi determinanti, la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento in servizio. Di conseguenza, perché esso sia regolare, è sufficiente, in linea di principio, che il rapporto informativo menzioni i tratti salienti delle prestazioni del funzionario in termini di rendimento, di competenza e di comportamento in servizio.

(v. punto 95)

Riferimento:

Corte: 22 dicembre 2008, causa C‑198/07 P, Gordon/Commissione, punto 44

Tribunale di primo grado: 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione, punto 86

Tribunale della funzione pubblica: 10 settembre 2009, causa F‑139/07, van Arum/Parlamento, punti 88 e 101; N/Parlamento, cit., punto 46

8.      Nell’ambito di una decisione di attribuzione di punti di promozione, l’amministrazione non è tenuta ad indicare al funzionario interessato come essa abbia valutato ciascuno dei criteri che l’hanno condotta ad adottare la decisione, dato che la detta decisione è nel suo complesso sufficientemente motivata e che, inoltre, un atto amministrativo gode di una presunzione di legittimità. Pertanto, un ricorrente non può limitarsi a constatare che l’amministrazione non ha fatto cenno del modo in cui essa ha tenuto conto di un criterio di attribuzione dei punti di promozione al fine di provare l’esistenza di un errore di valutazione o di un errore di diritto.

(v. punto 115)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 10 settembre 2009, causa F‑47/07, Behmer/Parlamento, punto 97