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Ricorso presentato il 1° settembre 2006 -Erbežnik/Parlamento europeo

(Causa F-106/06)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Anže Erbežnik (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: P. Peče, lawyer)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo 1° giugno 2006, n. 110029;

dichiarare che il ricorrente era in una situazione di unione di fatto legale riconosciuta dalle norme di diritto comunitario primario e secondario con la signorina Erbežnik (ora sig.ra Erbežnik) da quando ha iniziato a lavorare come giurista linguista presso il Parlamento europeo e pertanto ha diritto al pagamento integrale da parte del Parlamento europeo dell'indennità di prima sistemazione prevista per i dipendenti coniugati e calcolata sulla base dell'assegno di famiglia;

in subordine, imporre al Parlamento europeo di tener conto della modifica dello status familiare del ricorrente (il suo matrimonio) conformemente al principio di proporzionalità e accordargli l'intero ammontare dell'indennità di prima sistemazione (per i dipendenti coniugati) per le parti della detta indennità versate dopo il suo matrimonio celebrato nell'agosto 2005.

condannare il convenuto a pagare gli interessi di mora;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Da quando è stato assunto in Slovenia dal Parlamento europeo nel settembre 2003 e anche prima di tale data, il ricorrente viveva in una situazione di unione di fatto con la sua compagna, che è divenuta sua moglie nell'agosto 2005. Il ricorrente afferma che la sua unione sarebbe legalmente riconosciuta dal diritto sloveno.

Quando è entrato in servizio al Parlamento europeo, il ricorrente ha fatto richiesta dell'assegno familiare che gli è stato negato con la motivazione che un assegno del genere era riservato alle coppie coniugate e alle unioni di fatto dello stesso sesso conformemente a quanto dispone l'art. 1, dell'allegato VII dello Statuto del personale. Nel maggio 2005 egli ha fatto domanda per avere l'indennità di prima sistemazione, la quale è pari a due mesi dello stipendio base nel caso di un dipendente che ha diritto all'assegno di famiglia e pari a un mese dello stipendio base negli altri casi. Gli è stata accordata l'indennità di prima sistemazione (versata in tre rate, una l'anno) prevista per i celibi. Dopo il suo matrimonio, egli ha reclamato la parte dell'indennità di prima sistemazione accordata ai membri del personale coniugati, ma gli è stata negata adducendo che la modifica del suo status di famiglia era successiva alla scadenza del periodo di prova.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere principalmente i seguenti motivi:

-     in primo luogo, nullità dell'art. 1, n. 2, lett. c) e dell'art. 1, n. 2, lett. d), dell'allegato VII dello Statuto del personale, e, in subordine, errata interpretazione di tali articoli da parte dell'amministrazione del convenuto a causa della violazione dei principi generali di diritto comunitario quali la libera circolazione dei lavoratori, la cittadinanza dell'Unione e la libera circolazione delle persone, il divieto di discriminazione e di disparità di trattamento nonché l'inosservanza dei diritti fondamentali dell'uomo e del principio di proporzionalità;

-    in secondo luogo, errata interpretazione della data di scadenza del periodo di prova come data assolutamente definitiva per l'indennità di prima sistemazione nonostante gli stessi tre versamenti siano stati effettuati nell'arco di un periodo di tre anni.

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