Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 6 settembre 2019 – flightright GmbH / Austrian Airlines AG
(Causa C-661/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: flightright GmbH
Convenuta: Austrian Airlines AG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 1 , debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un trasporto di passeggeri su un collegamento aereo composto da due voli senza sosta rilevante nell’aeroporto di scalo, ai fini della determinazione dell’ammontare della compensazione pecuniaria sia rilevante unicamente la distanza della seconda tratta, qualora l’azione sia diretta contro il vettore aereo operativo che ha effettuato la seconda tratta nella quale si è verificata l’irregolarità e la prima tratta sia stata operata da un vettore aereo diverso.
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1 GU 2004, L 46, pag. 1.