Language of document : ECLI:EU:F:2013:80

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(giudice unico)

18 giugno 2013

Causa F‑114/11

João Manuel Rodrigues Regalo Corrêa

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per la concessione – Detrazione di un assegno di uguale natura percepito da altra fonte – Ricorso manifestamente infondato»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Rodrigues Regalo Corrêa chiede, da una parte, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo, di dedurre dall’indennità scolastica statutaria concessa ai funzionari l’importo degli aiuti pecuniari versati al figlio dal Centre de documentation et de l’information sur l’enseignement supérieur del Granducato di Lussemburgo (in prosieguo: il «Cedies») e, dall’altra, l’annullamento della decisione del Parlamento di procedere alla ripetizione dell’indebito.

Decisione:      Il ricorso del sig. Rodrigues Regalo Corrêa è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Il sig. Rodrigues Regalo Corrêa sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

1.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per l’applicazione della norma anticumulo prevista dall’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto in caso di percezione da altra fonte di assegni di uguale natura – Applicazione alla prestazione pecuniaria lussemburghese destinata agli studenti – Ammissibilità

[Statuto dei funzionari, art. 67, §§ 1, c), e 2]

2.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegni nazionali – Norma anticumulo

(Statuto dei funzionari, art. 67, § 2; allegato VII, artt. 1‑3)

1.      Solo gli assegni aventi caratteristiche analoghe e il medesimo scopo sono «di uguale natura» ai sensi della norma anticumulo di cui all’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto in materia di assegni familiari. Il criterio decisivo nella qualificazione come assegno di uguale natura è quello della finalità perseguita dagli assegni in questione.

Al riguardo, l’indennità scolastica di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera c), dello Statuto e la prestazione pecuniaria lussemburghese concessa sotto forma di borse e di prestiti, che ha lo scopo di fornire agli studenti un aiuto pecuniario destinato a consentir loro di provvedere alle loro spese di studio e al loro mantenimento nell’ambito dello svolgimento dei loro studi, hanno finalità simili in quanto mirano a contribuire alle spese di scolarità del figlio a carico del funzionario.

Tale conclusione non può essere infirmata dalla circostanza secondo la quale i beneficiari delle due prestazioni non sono gli stessi. Infatti, la circostanza che l’indennità statutaria sia attribuita al funzionario e che la prestazione nazionale sia percepita dal figlio o formalmente attribuita a quest’ultimo non è determinante per valutare se tali prestazioni siano di uguale natura ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto. Non è neppure determinante il fatto che l’assegno nazionale sia concesso in ragione della residenza sul territorio nazionale e non si ricolleghi quindi ad un rapporto di lavoro, contrariamente all’indennità scolastica statutaria.

(v. punti 38-40)

Riferimento:

Corte: 13 ottobre 1977, Gelders-Deboeck/Commissione, 106/76 (punto 16); Emer-van den Branden/Commissione, 14/77 (punto 15); 18 dicembre 2007, Weiβenfels/Parlamento, C‑135/06 P (punto 89)

Tribunale di primo grado: 10 maggio 1990, Sens/Commissione, T‑117/89 (punto 14); 11 giugno 1996, Pavan/Parlamento, T‑147/95 (punto 41)

Tribunale della funzione pubblica: 13 febbraio 2007, Guarneri/Commissione, F‑62/06 (punti 39, 40 e 42); 5 giugno 2012, Giannakouris/Commissione, F‑83/10 (punto 37); 5 giugno 2012, Chatzidoukakis/Commissione, F‑84/10 (punto 37)

2.      Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, dello Statuto, i funzionari beneficiari degli assegni familiari sono tenuti a dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte. Tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che spetta alle istituzioni determinare se gli assegni dichiarati dai funzionari o dagli agenti in forza dell’obbligo che esso prevede siano o meno di uguale natura rispetto agli assegni familiari percepiti ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 dell’allegato VII dello Statuto.

(v. punti 55 e 56)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 marzo 1996, Schelbeck/Parlamento, T‑141/95 (punti 38 e 39)