Language of document : ECLI:EU:F:2013:162

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

17 ottobre 2013

Causa F‑145/12

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Ricorso proposto a mezzo fax entro il termine di ricorso aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni – Ricorso depositato per posta entro i successivi dieci giorni – Assenza di identità tra l’uno e l’altro – Tardività del ricorso»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in particolare, che il Tribunale annulli la decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del 28 agosto 2011, nonché la decisione di rigetto del suo reclamo del 7 marzo 2012, e gli conceda il risarcimento dei danni che tali decisioni gli avrebbero arrecato. Il deposito per posta dell’originale del ricorso è stato preceduto dall’invio per fax, il 26 novembre 2012, di un documento presentato come copia dell’originale del ricorso.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato per fax entro il termine di ricorso – Firma autografa dell’avvocato diversa da quella figurante sull’originale del ricorso inviato per posta – Conseguenza – Mancata considerazione della data di ricezione del fax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, §§ 1 e 6; Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)

Nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, ai fini del regolare deposito di qualsiasi atto processuale, le disposizioni di cui all’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, e segnatamente il suo paragrafo 1 e il suo paragrafo 6, che consente la presentazione del ricorso per fax, impongono al rappresentante della parte di firmare a mano l’originale dell’atto prima di trasmetterlo per fax e di depositare questo stesso originale presso la cancelleria del Tribunale entro i successivi dieci giorni.

In tale contesto, se risulta retroattivamente che l’originale dell’atto materialmente depositato presso la cancelleria nei dieci giorni successivi alla trasmissione per fax non reca la medesima firma che figura sul documento trasmesso per telefax, occorre rilevare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali diversi, anche se la firma è stata apposta dalla stessa persona. Considerando, infatti, che non incombe al Tribunale verificare se i due testi coincidano parola per parola, è evidente che, quando la firma apposta su uno dei due documenti non è identica alla firma apposta sull’altro, il documento trasmesso per fax non è una copia dell’originale dell’atto depositato per posta.

D’altro canto, se la trasmissione del testo inviato per fax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto imposti dall’articolo 34 del regolamento di procedura, la data di deposito del documento trasmesso per fax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

(v. punti 21, 22 e 24)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 novembre 2001, F/Corte dei conti, T‑138/01 R (punti 8 e 9)