Language of document : ECLI:EU:F:2015:168

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(giudice unico)

18 dicembre 2015 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di valutazione per il 2010 – Contestazione – Procedure interne – Presupposti – Rinuncia – Ricorso – Interesse ad agire – Insussistenza – Termine ragionevole – Inosservanza – Irricevibilità manifesta»

Nella causa F‑128/11,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e T. Gilliams, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

giudice: E. Perillo,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 2011, il sig. De Nicola chiede, in primo luogo, l’annullamento del messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2011 della segreteria del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI o, in prosieguo: la «Banca») che lo invitava a regolarizzare il ricorso interno da lui introdotto il 26 marzo 2011 contro il proprio rapporto di valutazione per l’anno 2010 (in prosieguo: il «rapporto di valutazione per il 2010») nonché l’annullamento del messaggio di posta elettronica della stessa segreteria, datato 12 agosto 2011, con cui veniva informato del fatto che il comitato per i ricorsi aveva preso atto della sua rinuncia alla procedura di ricorso dinanzi al suddetto comitato; in secondo luogo, l’annullamento della decisione del presidente della BEI in data 6 settembre 2011 di rigetto della sua domanda di avvio della procedura di conciliazione in merito al suo rapporto di valutazione per il 2010; in terzo luogo, l’annullamento delle linee guida per l’esercizio di valutazione del personale della Banca attinente all’anno 2010; in quarto luogo, l’annullamento del rapporto di valutazione per il 2010; in quinto luogo, l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, comprese le decisioni sulle promozioni per l’anno 2010, e, infine, in sesto luogo, la condanna della Banca al risarcimento dei danni materiali e morali che sono la conseguenza del rapporto di valutazione per il 2010, nonché al pagamento delle spese, degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli importi riconosciuti.

 Contesto normativo

2        Il contesto normativo della presente causa è sostanzialmente identico a quello di due altre cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI e che avevano ad oggetto, in particolare, due rapporti di valutazione del ricorrente, ossia le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑55/08 e F‑59/09. La prima causa ha dato luogo alla sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159) – parzialmente annullata su impugnazione, con rinvio dinanzi al Tribunale, dalla sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205) – e successivamente, su rinvio, alla sentenza dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, EU:F:2014:244, in prosieguo: la «sentenza F‑55/08 RENV»). La seconda causa ha dato luogo alla sentenza dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19) – parzialmente annullata su impugnazione, con rinvio dinanzi al Tribunale, dalla sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461) – e successivamente, su rinvio, alla sentenza del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248, in prosieguo: la «sentenza F‑59/09 RENV»).

3        Il regolamento del personale della Banca, nella versione in vigore all’epoca dei fatti (in prosieguo: il «regolamento del personale»), all’articolo 22 prevede che: «[o]gni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata [e che l]a procedura da seguire per procedere a tale valutazione è stabilita con decisione interna. (…)».

4        Il contesto normativo può, inoltre, essere completato ricordando le linee guida per l’esercizio di valutazione del personale della Banca attinente all’anno 2010, pubblicate, mediante comunicazione al personale, il 20 dicembre 2010 (in prosieguo: le «linee guida per il 2010»). Il punto 17 delle linee guida per il 2010 prevede che «[s]e i membri del personale non sono d’accordo con la loro valutazione [annuale] relativamente alla procedura seguita, al contenuto o al risultato, possono chiedere il riesame della loro valutazione» presentando un ricorso dinanzi al comitato previsto a tal fine. Con nota del 25 marzo 2011, la BEI ha del pari comunicato al proprio personale i termini della procedura di ricorso dinanzi a tale comitato e il calendario delle diverse tappe della procedura per l’esercizio di valutazione attinente al 2010 (in prosieguo: le «linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi»).

5        Il punto 12 delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi prevede che tale comitato è competente per:

«(…)

i)       annullare il rapporto di valutazione di un membro del personale o talune affermazioni contenute nel formulario di valutazione e/o

ii)       modificare il voto finale che esprime il merito e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’[autore del ricorso interno].

(…)».

6        Occorre inoltre citare l’articolo 41 del regolamento del personale che è formulato nei termini seguenti:

«Tutte le controversie di carattere individuale tra la Banca e i membri del suo personale sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione europea].

Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia [dell’Unione europea], le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione di misure previste dall’articolo 38 [relativo al procedimento disciplinare] sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, alla commissione di conciliazione della Banca.

La commissione di conciliazione è composta da tre membri. Allorché tale commissione deve riunirsi, uno dei membri è designato dal presidente della Banca, il secondo dall’interessato, queste due designazioni dovendo avvenire entro il termine di una settimana a decorrere dalla data della richiesta fatta da una delle parti all’altra (…).

(…)».

 Fatti

7        Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa, egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione «Studi economici e finanziari» della Banca.

8        Il 25 marzo 2011 il ricorrente ha ricevuto, da parte dei suoi superiori gerarchici, il rapporto di valutazione per il 2010.

9        Il Tribunale rileva che il rapporto di valutazione per il 2010 è il quarto rapporto di valutazione contestato dal ricorrente dinanzi a questa giurisdizione, successivamente a quello attinente all’anno 2006. Peraltro, tutte le decisioni del comitato per i ricorsi contestate dal ricorrente ai fini dell’annullamento e/o della modifica di tali rapporti di valutazione sono state annullate dal giudice dell’Unione, eccezion fatta per quella contestata nella causa iscritta al ruolo con il numero F‑13/10, riguardante il rapporto di valutazione per il 2008.

10      In considerazione di quel che precede e nell’ambito della presente ordinanza, è sufficiente ricordare altresì i seguenti fatti.

11      Il 30 giugno 2011 il ricorrente ha proposto dinanzi al comitato per i ricorsi una domanda diretta essenzialmente all’annullamento del suo rapporto di valutazione per il 2010 e alla modifica di quest’ultimo, nonché all’annullamento della sua mancata promozione alla funzione D (in prosieguo: il «ricorso interno del 30 giugno 2011»).

12      Il 1° luglio 2011 la segreteria del comitato per i ricorsi ha comunicato di aver ricevuto il ricorso interno del 30 giugno 2011 e ha invitato il ricorrente a regolarizzarlo, in conformità delle disposizioni delle linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi.

13      Non avendo ricevuto risposta a tale invito alla regolarizzazione, il 4 luglio seguente la segreteria del comitato per i ricorsi ha invitato il ricorrente, per la seconda volta, a trasmetterle, su carta, l’originale e le copie del ricorso interno del 30 giugno 2011, corredati dei corrispondenti allegati (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2011»), precisando al ricorrente che «la sanzione per la mancata produzione di tali [documenti in formato cartaceo] (conformemente alle linee direttrici relative alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi, punto 4) [sarebbe stata] che il [suo] caso non s[arebbe stato] preso in considerazione dal comitato per i ricorsi».

14      Il 12 luglio 2011 il ricorrente ha informato la segreteria del comitato per i ricorsi del fatto di essere stato assente per malattia, di essere in ferie in quel momento e che avrebbe proceduto alla regolarizzazione del ricorso interno del 30 giugno 2011 al suo ritorno in ufficio.

15      Con lettera in data 2 agosto 2011 il ricorrente ha chiesto al presidente della Banca di procedere all’avvio della procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI al fine di riesaminare, nell’ambito di tale procedura, il suo rapporto di valutazione per il 2010, senza tuttavia segnalare al presidente della Banca di aver proposto il ricorso interno del 30 giugno 2011.

16      Con messaggio di posta elettronica dell’8 agosto 2011 la segreteria del comitato per i ricorsi ha comunicato al ricorrente che il comitato per i ricorsi aveva fissato l’audizione delle parti per il 12 settembre 2011. La segreteria gli ha anche chiesto di confermare la sua presenza e di indicare gli eventuali rappresentanti e/o testimoni che egli intendesse far assistere a tale audizione.

17      Con messaggio di posta elettronica in data 9 agosto 2011 il ricorrente ha comunicato alla segreteria del comitato per i ricorsi la sua decisione di non proseguire la procedura di ricorso interno dinanzi al comitato per i ricorsi e di seguire la procedura di conciliazione prevista dall’articolo 41 del regolamento del personale (in prosieguo: la «decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno»).

18      Con messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2011 la segreteria del comitato per i ricorsi, su istruzione ricevuta dal suddetto comitato con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, ha informato il ricorrente che la data dell’audizione delle parti era stata modificata e posposta dal 12 al 13 settembre 2011, salvo il caso in cui egli avesse inteso mantenere la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno, circostanza di cui era invitato a dare conferma con messaggio di posta elettronica (in prosieguo: il «messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2011»).

19      Con messaggio di posta elettronica del 16 agosto 2011 il ricorrente ha confermato la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno. Egli ha inoltre indicato quanto segue: «Qualora il comitato per i ricorsi intendesse comunque incontrarmi, desidererei venire assistito dal mio avvocato».

20      Il 23 agosto 2011, con messaggio di posta elettronica, il presidente del comitato per i ricorsi ha comunicato al ricorrente che il comitato per i ricorsi avrebbe preso atto della sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno nel corso dell’audizione prevista per il 13 settembre 2011, senza che fosse necessaria la presenza delle parti.

21      Il ricorrente non ha risposto al messaggio di posta elettronica del 23 agosto 2011.

22      Con messaggio di posta elettronica del 2 settembre 2011 il ricorrente ha comunicato al direttore del dipartimento risorse umane della Banca (in prosieguo: il «direttore delle risorse umane») che, non avendo ricevuto, dopo un mese, nessuna risposta alla sua richiesta di avviare una procedura di conciliazione, benché l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI preveda, a tal proposito, il termine di una settimana, «prend[eva] atto del fallimento di tale procedura».

23      Con lettera del 6 settembre 2011 il presidente della Banca, in risposta alla richiesta del ricorrente, in data 2 agosto 2011, di avviare una procedura di conciliazione, comunicava a quest’ultimo che tale richiesta doveva essere considerata «inopportuna e in ogni caso irricevibile» e che sarebbe stato nel suo interesse proseguire la sua domanda iniziale dinanzi al comitato per i ricorsi (in prosieguo: la «decisione del 6 settembre 2011»).

24      Con decisione in data 27 settembre 2011 il comitato per i ricorsi ha preso atto della decisione di rinuncia del ricorrente.

25      Il 2 dicembre 2011, il ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

 Procedimento

26      Con lettera della cancelleria in data 2 luglio 2012 il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni riguardo ad un’eventuale sospensione della presente causa fino alla decisione definitiva nella causa iscritta al ruolo con il numero F‑55/08 RENV, all’epoca pendente.

27      Con lettera in data 12 luglio 2012 la BEI ha comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da presentare riguardo alla ventilata sospensione. Per contro, con lettera in data 16 luglio 2012 il ricorrente vi si è opposto.

28      Nel frattempo, il 16 marzo 2012, il ricorrente aveva proposto un nuovo ricorso contro la BEI iscritto al ruolo con il numero F‑37/12, diretto, principalmente, all’annullamento della decisione del presidente della BEI del 20 dicembre 2011 con la quale quest’ultimo aveva respinto la denuncia del ricorrente per molestie psicologiche. Successivamente, il 30 luglio 2012, il ricorrente ha proposto un altro ricorso contro la BEI, iscritto al ruolo con il numero F‑82/12, con il quale, in sostanza, contestava il nuovo rapporto di valutazione per l’anno 2007, il quale era stato redatto a seguito dell’annullamento, da parte del Tribunale, del rapporto di valutazione iniziale.

29      Con lettera del 18 marzo 2013 il Tribunale ha interrogato le parti quanto alla possibilità di tentare una composizione amichevole delle sette cause che le vedevano contrapposte e che, a tale data, erano pendenti dinanzi ad esso, ossia, oltre la presente causa, le cause iscritte al ruolo con i numeri F‑55/08 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑37/12, F‑63/12 e F‑82/12. Con le lettere datate, rispettivamente, 19 e 21 marzo 2013 ciascuna delle parti ha sostanzialmente respinto tale proposta.

30      Dopo due scambi di memorie, la fase scritta del procedimento nella presente causa è stata chiusa il 14 maggio 2013.

31      Il 16 settembre 2013 il Tribunale dell’Unione europea ha pronunciato le sentenze in tre cause che vedevano opposti il ricorrente e la BEI, vale a dire la sentenza De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), la sentenza De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) e la sentenza De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479). Il Tribunale dell’Unione europea ha così annullato, rispettivamente, le sentenze dell’8 marzo 2011 De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19), del 28 giugno 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), e del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10, EU:F:2011:161). Di queste ultime cause, la prima è stata rinviata dinanzi al Tribunale, mentre le ultime due sono state decise direttamente dal Tribunale dell’Unione europea.

32      Il 25 febbraio 2014, a seguito dell’udienza di discussione nella causa iscritta al ruolo con il numero F‑52/11, le parti hanno dato il loro assenso affinché il Tribunale, alla luce segnatamente delle tre sentenze pronunciate il 16 settembre 2013 dal Tribunale dell’Unione europea e menzionate al punto precedente, procedesse ad un tentativo di composizione amichevole delle nove cause che a tale data erano pendenti e che li vedevano opposti, ossia, oltre alle cause menzionate al punto 29 della presente ordinanza – eccezion fatta per la causa iscritta al ruolo con il numero F‑63/12, nella quale nel frattempo era stata pronunciata la sentenza del 5 novembre 2013, De Nicola/BEI, (F‑63/12, EU:F:2013:169), – tre nuove cause iscritte al ruolo con i numeri F‑59/09 RENV, F‑55/13 e F‑104/13.

33      Il tentativo di composizione amichevole si è svolto dal 25 febbraio al 18 giugno 2014. Nel corso di tale periodo il giudice relatore ha incontrato i rappresentanti della Banca in quattro occasioni, rispettivamente in data 14 marzo, 25 marzo, 10 aprile e 23 maggio 2014, e ha tenuto una riunione in videoconferenza con l’avvocato del ricorrente il 16 giugno 2014. Con lettera in data 18 giugno 2014 quest’ultimo ha comunicato alla cancelleria del Tribunale che, da parte sua, considerava concluso il tentativo di composizione amichevole. Il Tribunale ne ha quindi constatato il fallimento nel resoconto del 4 luglio 2014.

34      Con lettera della cancelleria in data 14 ottobre 2014 le parti sono state convocate all’udienza di discussione fissata per il 9 dicembre 2014.

35      L’11 novembre 2014 il Tribunale ha pronunciato le sentenze nelle cause De Nicola/BEI (F‑52/11, EU:F:2014:243; in prosieguo: la «sentenza F‑52/11») e F‑55/08 RENV e, il 18 novembre 2014, il Tribunale ha altresì pronunciato la sentenza nella causa F‑59/09 RENV. Nelle ultime due cause il Tribunale ha statuito a seguito delle sentenze di annullamento e rinvio da parte del Tribunale dell’Unione europea, rispettivamente del 27 aprile 2012, (De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205) e del 16 settembre 2013 (De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461).

36      Con lettere datate 21 e 28 novembre 2014 i rappresentanti delle parti hanno rispettivamente comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che essi non avrebbero assistito all’udienza di discussione.

37      Su richiesta del Tribunale, il ricorrente e la BEI hanno preso posizione, in osservazioni scritte pervenute alla cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 7 e l’8 dicembre 2014, sulle conseguenze che le sentenze F‑52/11, F‑55/08 RENV e F‑59/09 RENV potevano avere sulle cause iscritte al ruolo con i numeri F‑45/11, F‑37/12 e F‑82/12 a tale data pendenti, nonché sulla presente causa. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta nei termini impartiti.

38      Con lettera della cancelleria del 19 dicembre 2014 è stata comunicata alle parti la decisione del Tribunale di chiudere la fase orale, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento di procedura, nella presenta causa.

39      Con lettera in data 31 dicembre 2014 il ricorrente ha presentato un’istanza di ricusazione di tutti i membri della Prima Sezione del Tribunale, alla quale era stata assegnata la presente causa, nonché un’istanza di ricusazione riguardante un altro membro del Tribunale.

40      Allo stesso tempo, con tre atti d’impugnazione pervenuti in cancelleria, rispettivamente, i primi due il 31 dicembre 2014 e il terzo l’11 gennaio 2015, il ricorrente ha adito il Tribunale dell’Unione europea con una prima impugnazione, iscritta al ruolo con il numero T‑848/14 P, diretta contro la sentenza F‑55/08 RENV, con una seconda impugnazione, iscritta al ruolo con il numero T‑849/14 P, diretta contro la sentenza F‑59/09 RENV, e con una terza impugnazione, iscritta al ruolo con il numero T‑10/15 P, diretta contro la sentenza F‑52/11.

41      Con decisione in data 1° giugno 2015 il presidente del Tribunale ha respinto l’istanza di ricusazione presentata dal ricorrente.

42      Con ordinanza del 3 luglio 2015, a norma dell’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha riaperto la fase orale al fine di interrogare le parti su un’eventuale sospensione della presente causa ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento di procedura fino alla decisione definitiva nelle cause su impugnazione pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e iscritte al ruolo con i numeri T‑848/14 P, T‑849/14 P, e T‑10/15 P.

43      Con lettera in data 5 luglio 2015 il ricorrente si è opposto alla ventilata sospensione, sostenendo in particolare che «nei confronti dell’intero collegio è tuttora pendente il procedimento di ricusazione, atteso che l’apodittica ordinanza del presidente del [Tribunale] è stata tempestivamente impugnata dinanzi al [Tribunale dell’Unione europea]». Il ricorrente aveva infatti proposto, lo stesso giorno, un’impugnazione iscritta al ruolo con il numero T‑378/15 P diretta a contestare dinanzi al Tribunale dell’Unione europea il rigetto delle istanze di ricusazione, impugnazione respinta con ordinanza del 29 ottobre 2015 (De Nicola/BEI, T‑378/15 P, EU:T:2015:852) in quanto manifestamente irricevibile. Con lettera in data 6 luglio 2015, la BEI ha invece comunicato al Tribunale di non avere osservazioni da presentare riguardo all’ipotizzata sospensione.

44      Con decisione del 15 luglio 2015 il Tribunale ha chiuso la procedura orale.

45      Con lettera della cancelleria del Tribunale in data 9 settembre 2015, le parti sono state invitate, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, a comunicare le loro osservazioni riguardo ad un’eventuale rimessione della presente causa al giudice relatore in veste di giudice unico.

46      Con lettera in data 17 settembre 2015 il ricorrente si è opposto alla rimessione della presente causa al giudice unico. Con lettera in pari data, la BEI ha invece risposto di non avere alcuna osservazione da presentare a tal proposito.

47      Il 21 settembre 2015 il Tribunale dell’Unione europea ha emesso le tre ordinanze De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712) e De Nicola/BEI (T‑848/14 P, EU:T:2015:719), con le quali ha respinto le impugnazioni proposte dal ricorrente avverso, rispettivamente, le sentenze F‑52/11, F‑59/09 RENV e F‑55/08 RENV, in quanto in parte manifestamente infondate e in parte manifestamente irricevibili.

48      Con lettera della cancelleria in data 23 settembre 2015 è stato comunicato alle parti che la Prima Sezione del Tribunale aveva deciso che la presente causa poteva essere giudicata dal giudice relatore in veste di giudice unico. Tale decisione è stata adottata alla luce, in particolare, delle ordinanze emesse su impugnazione dal Tribunale dell’Unione europea in data 21 settembre 2015 e menzionate al punto precedente.

 Conclusioni delle parti

49      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare i messaggi di posta elettronica datati 4 luglio e 12 agosto 2011;

–        annullare la decisione del 6 settembre 2011;

–        annullare le linee guida per il 2010;

–        annullare il suo rapporto di valutazione per il 2010;

–        annullare «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti», comprese le decisioni sulle promozioni per l’anno 2010;

–        condannare la BEI al risarcimento dei danni materiali e morali che sono le conseguenze del rapporto informativo per il 2010 nonché al pagamento delle spese, agli interessi e alla rivalutazione monetaria del credito riconosciuto;

–        condannare la BEI alle spese.

50      La BEI conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso come irricevibile e/o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla decisione del Tribunale di statuire con ordinanza motivata

51      Ai sensi dell’articolo 81 del regolamento di procedura, quando un ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, in qualsiasi momento e senza proseguire il procedimento, può statuire con ordinanza motivata.

52      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi dell’articolo 81 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento (v., in tal senso, ordinanza del 29 giugno 2010, Palou Martínez/Commissione, F‑11/10, EU:F:2010:69, punto 27).

 Sulla ricevibilità

53      Dalle norme che regolano la procedura dinanzi al giudice dell’Unione, in particolare, dagli articoli 39, paragrafo 3, 50, paragrafo 6, 81 e 121, paragrafo 2, del regolamento di procedura, risulta che è compito del giudice verificare, anche d’ufficio, se il ricorso di cui è investito soddisfi i requisiti di ricevibilità applicabili.

54      Nell’ambito del contenzioso di annullamento, nonché di quello relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’Unione, tra i requisiti di ricevibilità dei ricorsi riguardanti controversie tra l’Unione i suoi agenti di cui all’articolo 270 TFUE, compaiono, da un lato, la condizione che l’atto impugnato sia un atto che arreca pregiudizio e, d’altro lato, la condizione dell’osservanza dei termini per la proposizione del ricorso, tanto nel caso in cui tali termini siano fissati da norme giuridiche specifiche, quanto nel caso in cui, in assenza di disposizioni del genere, il ricorso debba essere proposto nel rispetto di un termine ragionevole, e infine la condizione relativa all’esistenza di un interesse ad agire in capo al ricorrente.

55      Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione secondo cui l’atto oggetto del ricorso deve essere un atto che arreca pregiudizio, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante del giudice dell’Unione in materia di funzione pubblica europea, applicabile anche alle controversie tra la BEI e i suoi agenti, arrecano pregiudizio solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e immediatamente la situazione giuridica degli interessati (v., sentenza F‑52/11, punto 142, e la giurisprudenza citata).

56      Relativamente, in secondo luogo, alla condizione di ricevibilità attinente all’osservanza dei termini del ricorso, si deve ricordare che per quanto riguarda i ricorsi proposti dal personale della BEI, né il Trattato FUE né il regolamento del personale contengono indicazioni perentorie sui termini di ricorso applicabili alle controversie tra la BEI e i suoi agenti (v., sentenza del 9 luglio 2013, Arango Jaramillo e a./BEI, T‑234/11 P RENV‑RX, EU:T:2013:348, punto 30).

57      In tali circostanze e al fine di valutare se il ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione da un agente della BEI sia stato depositato nell’osservanza del termine prescritto, occorre tener conto, da un lato, del rispetto del diritto di ciascun soggetto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito oggi dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e, d’altro lato, del rispetto del principio della certezza del diritto quale principio generale del diritto dell’Unione, il quale prevede che, trascorso un certo lasso di tempo successivamente alla sua adozione, l’atto amministrativo in questione possa essere considerato definitivo (v., in tal senso, sentenze del 12 ottobre 1978, Commissione/Belgio, 156/77, EU:C:1978:180, punto 20; del 5 ottobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commissione, T‑40/07 P e T‑62/07 P, EU:T:2009:382, punti 145 e 146).

58      La conciliazione tra questi due valori fondamentali, propri di qualsiasi comunità fondata sullo Stato di diritto, esige che, in mancanza di indicazioni perentorie precise riguardo ai termini e contenute in disposizioni di diritto pertinenti, qualsiasi controversia tra la BEI e uno dei suoi agenti possa essere sottoposta al giudice dell’Unione nel rispetto di un termine che deve essere ragionevole e che pertanto non può essere un termine prefissato di decadenza opposto al ricorso dell’agente interessato (v., in questo senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 51). Un termine del genere deve di conseguenza consentire, da un lato, all’agente interessato di disporre di un lasso di tempo sufficiente per valutare la legittimità dell’atto amministrativo che ritiene lesivo dei propri interessi come pure al fine di organizzare la redazione e la presentazione del proprio ricorso, e, d’altro lato, all’amministrazione della Banca di non veder messa in discussione ad libitum la validità delle sue decisioni oltre un certo limite di tempo (v., in questo senso, sentenza del 9 luglio 2013, Arango Jaramillo e a./BEI, T‑234/11 P RENV‑RX, EU:T:2013:348, punto 30, e la giurisprudenza citata).

59      Dalla giurisprudenza risulta inoltre che, nel caso specifico del personale della BEI, la ragionevolezza del termine per la presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione deve essere valutata in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa (v. sentenze del 9 luglio 2013, Arango Jaramillo e a./BEI, T‑234/11 P RENV‑RX, EU:T:2013:348, punto 31, e del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 49).

60      Infine il giudice dell’Unione ha altresì considerato che, tenuto conto del dovere di coerenza, occorre applicare nello stesso modo la nozione di «termine ragionevole» allorché essa riguarda un ricorso oppure una domanda per i quali nessuna disposizione del diritto dell’Unione ha previsto il termine entro il quale tale ricorso o tale domanda devono essere proposti. In entrambi i casi, il giudice dell’Unione è tenuto a prendere in considerazione le circostanze proprie della fattispecie (v. sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, punto 49).

61      Relativamente, infine, all’interesse ad agire, secondo la giurisprudenza costante del giudice dell’Unione, la ricevibilità di un ricorso presuppone che il ricorrente detenga, al momento della presentazione del proprio ricorso, un interesse, concreto e attuale, sufficientemente rilevante a veder annullare le decisioni individuali da esso impugnate, e tale interesse presuppone che il ricorso, con il suo esito, possa procurargli un effettivo beneficio (v., in questo senso, sentenza del 18 settembre 2008, Angé Serrano e a./Parlamento, T‑47/05, EU:T:2008:384, punto 65).

62      Date tali premesse, occorre ora, per prima cosa, e prima di esaminarle eventualmente nel merito, verificare se e in che limiti le varie domande di annullamento proposte dal ricorrente rispondano ai requisiti di ricevibilità di un ricorso enunciati ai punti da 54 a 61 della presente ordinanza, applicabili alle controversie tra la BEI e i suoi agenti sottoposte da questi ultimi al giudice dell’Unione.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette all’annullamento dei due messaggi di posta elettronica del 4 luglio e del 12 agosto 2011

63      Occorre rilevare che il messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2011 altro non è se non un atto della segreteria del comitato per i ricorsi riguardante la corretta organizzazione della procedura dinanzi al suddetto comitato, in quanto con esso si invita il ricorrente a regolarizzare il suo ricorso interno del 30 giugno 2011 presentandolo su supporto cartaceo con i corrispondenti allegati (v. punto 13 della presente ordinanza).

64      Il messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2011, dal canto suo, è un atto che si limita essenzialmente ad informare il ricorrente del cambiamento di data dell’audizione dinanzi al comitato per i ricorsi e ad invitarlo a confermare, se del caso, la sua decisione di rinuncia (v. punto 18 della presente ordinanza).

65      Atteso che tale è il contenuto dei due suddetti messaggi di posta elettronica, anche ammesso che quello del 4 luglio 2011 sia considerato un atto emesso a nome dell’autorità responsabile della procedura di cui trattasi, ossia il comitato per i ricorsi o il suo presidente, si deve constatare, anzitutto, che è il ricorrente stesso ad aver preso di sua iniziativa la decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno. In tali circostanze, il ricorrente non ha interesse ad agire contro il messaggio di posta elettronica del 4 luglio 2011, il quale è in effetti collegato ad un procedimento che, al momento della proposizione del presente ricorso, sostanzialmente non aveva mai avuto luogo, e il cui eventuale annullamento da parte del Tribunale non potrebbe procurargli alcun effettivo beneficio.

66      Occorre poi constatare, per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica in data 12 agosto 2011, che, alla luce del suo contenuto essenzialmente ricognitivo, esso non può essere considerato un atto che arreca pregiudizio al ricorrente, giacché non ha prodotto nei suoi confronti alcun effetto giuridico vincolante idoneo ad incidere sulla sua situazione giuridica. In ogni caso, tenuto conto della sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno, il ricorrente non ha dimostrato di avere un interesse ad agire contro tale messaggio di posta elettronica e, di conseguenza, l’eventuale annullamento di tale atto da parte del Tribunale non può procurargli alcun effettivo beneficio.

67      Ne consegue che le conclusioni dirette all’annullamento dei messaggi di posta elettronica datati 4 luglio e 12 agosto 2011 devono essere dichiarate manifestamente irricevibili.

68      Tale conclusione non è peraltro contraddetta dall’affermazione del ricorrente, contenuta nel ricorso, secondo cui egli sarebbe stato spinto a prendere la decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno e, di conseguenza, a chiedere l’avvio della procedura di conciliazione, a seguito del messaggio di posta elettronica in data 4 luglio 2011, per il rischio che il suo ricorso interno del 30 giugno 2011 non venisse esaminato.

69      Da un punto di vista fattuale, infatti, è sufficiente constatare, da un lato, che nel suo messaggio di posta elettronica in data 12 luglio 2011, indirizzato alla segreteria del comitato per i ricorsi (v. punto 14 della presente ordinanza), il ricorrente ha chiaramente indicato che avrebbe inviato i documenti su supporto cartaceo che gli erano stati richiesti non appena fosse tornato in ufficio, ossia il primo lunedì o martedì del mese di agosto 2011. D’altro lato, è solo dopo aver chiesto al presidente della BEI, con lettera del 2 agosto 2011, di avviare una procedura di conciliazione che il ricorrente ha comunicato alla segreteria del comitato per i ricorsi, con messaggio di posta elettronica del 9 agosto 2011, la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno.

70      Si deve quindi necessariamente constatare che non è il messaggio di posta elettronica in data 4 luglio 2011 ad aver necessariamente indotto, e neppure obbligato, il ricorrente a rinunciare alla procedura di ricorso interno e a confermare la detta decisione di rinuncia con messaggio di posta elettronica del 16 agosto 2011, allorché, di propria iniziativa, egli aveva nel frattempo, con lettera del 2 agosto 2011, investito il presidente della BEI di una domanda di avvio di una procedura di conciliazione.

71      Da tutto quel che precede si deve ribadire che le conclusioni dirette all’annullamento dei messaggi di posta elettronica del 4 luglio e 12 agosto 2011 devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 6 settembre 2011

72      Come esposto al punto 22 della presente ordinanza, il ricorrente, dopo aver constatato che la sua richiesta di avviare una procedura di conciliazione era rimasta, dopo un mese, senza risposta, mentre, a suo avviso, l’articolo 41 del regolamento del personale prevede che le parti designino il loro rispettivo rappresentante in seno alla commissione di conciliazione nel termine di una settimana a decorrere dalla domanda, ne ha tratto la conclusione, in un messaggio di posta elettronica del 2 settembre 2011 inviato al direttore delle Risorse umane, di dover «prend[ere] atto del fallimento di tale procedura».

73      Di conseguenza, la decisione del 6 settembre 2011 è pervenuta al ricorrente in una data in cui egli stesso aveva già formalmente informato il direttore delle risorse umane del fallimento della procedura di conciliazione e della sua volontà di non proseguirla ulteriormente. Si deve peraltro rilevare, in base alla documentazione contenuta nel fascicolo, che una settimana dopo aver chiesto al presidente della BEI di avviare la procedura di conciliazione, il ricorrente stesso non aveva ancora proceduto alla designazione del suo rappresentante in seno alla commissione di conciliazione.

74      Considerato che successivamente, il 2 dicembre 2011, egli ha proposto il presente ricorso diretto, in particolare, all’annullamento del suo rapporto di valutazione per il 2010, mentre tale rapporto era del pari l’oggetto principale della sua domanda di avviare una procedura di conciliazione, è manifesto che il ricorrente, al momento della proposizione del presente ricorso, non aveva interesse ad agire per ottenere l’annullamento della decisione del 6 settembre 2011.

75      Un eventuale annullamento da parte del Tribunale della decisione del 6 settembre 2011 non sarebbe, infatti, idoneo ad apportare un qualsivoglia beneficio effettivo alla situazione giuridica del ricorrente, dato che egli ha, in pari tempo, chiesto al Tribunale di annullare il rapporto di valutazione per il 2010.

76      Alla luce delle considerazioni che precedono, le conclusioni dirette all’annullamento della decisione del 6 settembre 2011 devono essere pertanto dichiarate manifestamente irricevibili.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette all’annullamento delle linee guida per il 2010

77      Dal ricorso e dalla replica risulta che il ricorrente chiede l’annullamento delle linee guida per il 2010 perché, a suo avviso, esse sembrano essere redatte per promuovere l’«arbitrio del valutatore», in particolare relativamente ai voti da attribuire agli agenti interessati. Il ricorrente, tuttavia, non individua alcun aspetto di tali linee guida per il 2010 che sarebbe idoneo ad arrecargli pregiudizio, ossia ad incidere direttamente e immediatamente sulla sua situazione giuridica.

78      In effetti, è in generale l’atto adottato in applicazione delle linee guida per il 2010, vale a dire il rapporto di valutazione per il 2010, ad essere, eventualmente, idoneo ad arrecare pregiudizio al ricorrente ed è, peraltro, proprio nell’ambito delle sue conclusioni dirette all’annullamento del suddetto rapporto di valutazione per il 2010 che il ricorrente contesta l’applicazione di tali linee guida per il 2010 riguardo alla valutazione del suo rendimento.

79      Ne consegue che le conclusioni dirette all’annullamento delle linee guida per il 2010 devono essere respinte in quanto manifestamente irricevibili.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2010

80      È pacifico che il rapporto di valutazione per il 2010 è stato trasmesso al ricorrente il 25 marzo 2011 e che questi ha proposto il presente ricorso solo il 2 dicembre 2011.

81      Tenuto conto delle sentenze menzionate al punto 35 nonché delle considerazioni esposte ai punti 59 e 60 della presente ordinanza, occorre verificare se, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per il ricorrente, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa, il lasso di tempo superiore ad otto mesi che è intercorso tra il 25 marzo 2011, data in cui è stato trasmesso al ricorrente il suo rapporto di valutazione per il 2010, e il 2 dicembre 2011, data di proposizione del presente ricorso, rappresenti per il giudice dell’Unione un termine di ricorso ragionevole, compatibile, nel contempo, con il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall’articolo 47 della Carta, e con il principio della certezza del diritto, quale principio generale del diritto dell’Unione.

82      Per quanto attiene alla rilevanza della presente controversia, non vi è dubbio che, nella fattispecie, tale criterio è particolarmente decisivo per il ricorrente.

83      Come il ricorrente stesso ha del resto osservato, giustamente, nel proprio ricorso, «la valutazione della performance rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno perché, fare una buona valutazione è un dovere per il valutatore ed un diritto per il valutato».

84      È tuttavia pacifico che, sotto il profilo del rispetto dei termini fissati per contestare la validità di un atto tanto importante quanto il rapporto di valutazione, il ricorrente ha atteso, nella fattispecie, più di otto mesi prima di presentare il proprio ricorso dinanzi al Tribunale benché, conformemente alle disposizioni del regolamento del personale, non fosse tenuto a seguire alcuna previa procedura precontenziosa obbligatoria e potesse quindi impugnare il rapporto di valutazione per il 2010 in qualsiasi momento successivo alla sua presa di conoscenza e, in ogni caso, in un termine ragionevole.

85      È ben vero che il regolamento del personale riconosce agli agenti della BEI la facoltà – prima di proporre un ricorso giurisdizionale e se lo desiderano – di chiedere l’avvio di una procedura ad hoc, come quella dinanzi al comitato per i ricorsi, proprio allo scopo di far preliminarmente verificare, da un organo imparziale ed esterno al servizio dell’agente interessato, la legittimità di un rapporto di valutazione e di ottenerne persino, se del caso, la modifica integrale, in quanto, di fatto, il comitato per i ricorsi può sostituire integralmente la propria valutazione a quella del valutatore (v. punto 5 della presente ordinanza).

86      L’altra procedura a disposizione degli agenti della BEI per contestare un atto che arrechi loro pregiudizio è quella della conciliazione prevista e disciplinata dall’articolo 41 del regolamento del personale.

87      Queste due procedure facoltative non sono, peraltro, alternative, nel senso che una non esclude la possibilità di avvalersi dell’altra, e potrebbero essere seguite dall’agente interessato simultaneamente o in modo indipendente (v., in questo senso, sentenza del 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, EU:T:2001:69, punto 96).

88      È inoltre necessario che tali procedure facoltative di contestazione interna alla BEI non siano esercitate in modo abusivo e a detrimento del rispetto del principio della certezza del diritto che costituisce una garanzia essenziale di qualsiasi atto amministrativo idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti dei suoi destinatari (v. punto 57 della presente ordinanza).

89      Orbene, per quanto riguarda il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, è pacifico che gli agenti della BEI, al pari degli altri agenti e funzionari al servizio dell’Unione, possono avvalersi, nelle controversie che li oppongono alla loro amministrazione, di un doppio grado di sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti amministrativi che arrecano loro pregiudizio. Essi hanno accesso ad un primo grado direttamente dinanzi a questo Tribunale e dispongono di un secondo grado, sotto forma di un’impugnazione, limitata tuttavia alle questioni di diritto, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Essi possono infine fruire di un procedimento di riesame della sentenza su impugnazione, sebbene quest’ultimo procedimento appartenga all’iniziativa e alla competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea e non sia dunque a disposizione delle parti. Nondimeno, l’eventuale sentenza della Corte di giustizia che riesamini una sentenza su impugnazione del Tribunale dell’Unione europea costituisce un’ulteriore garanzia del sindacato di legittimità dell’atto amministrativo controverso, che, in definitiva, è del pari a vantaggio delle parti.

90      Per contro, per quanto attiene al rispetto del principio della certezza del diritto, né le disposizioni del diritto primario dell’Unione che regolano il funzionamento della BEI, né il regolamento del personale di quest’ultima, contengono disposizioni del genere di quelle che compaiono agli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea – ai quali rinvia anche il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – che fissino termini perentori per la contestazione dinanzi al giudice dell’Unione degli atti arrecanti pregiudizio adottati dalla BEI, in modo tale che, successivamente alla scadenza di tali termini, l’atto arrecante pregiudizio in questione possa, in linea di principio, essere considerato definitivo (v. punto 57 della presente ordinanza).

91      Tenendo conto di tali circostanze nonché delle sentenze menzionate al punto 35 della presente ordinanza, si deve considerare che, nel contenzioso tra la BEI e uno dei suoi agenti, un lasso di tempo superiore a otto mesi per adire il Tribunale, decorrente dal giorno della comunicazione dell’atto arrecante pregiudizio all’agente interessato, può essere considerato un termine ragionevole purché, tuttavia, da un lato, l’eventuale procedimento dinanzi al comitato dei ricorsi contro siffatto atto lesivo sia stato avviato dall’agente interessato in un termine ragionevole e/o, d’altro lato, che l’interessato abbia proposto un’eventuale domanda di conciliazione in un termine ugualmente ragionevole, e ciò alla luce di tutte le circostanze della fattispecie (v., in questo senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 52).

92      Essendo queste le condizioni fissate dalla giurisprudenza del giudice dell’Unione in materia di calcolo del termine ragionevole nell’ambito di una controversia che veda opposti la BEI e uno dei suoi agenti, si deve ora verificare se tali condizioni siano state debitamente rispettate dal ricorrente allorché, il 2 dicembre 2011, ha proposto dinanzi al Tribunale il presente ricorso diretto, in particolare, all’annullamento del suo rapporto di valutazione per il 2010, del quale ha avuto conoscenza a partire dal 25 marzo 2011, ossia più di otto mesi prima.

93      Per quanto riguarda, anzitutto, la scelta del ricorrente di sottoporre l’esame della validità e della fondatezza del rapporto di valutazione per il 2010 al controllo completo del comitato per i ricorsi, si deve constatare che tale adizione del comitato dei ricorsi è avvenuta il 30 giugno 2011, quindi, in linea di principio, nel rispetto di un termine ragionevole, giacché il rapporto di valutazione per il 2010, oggetto di siffatta adizione è stato trasmesso al ricorrente il 25 marzo 2011.

94      È del pari pacifico che in data 9 agosto 2011, allorché il procedimento sul ricorso interno del ricorrente dinanzi al comitato per i ricorsi era ancora in una fase, per così dire, di istruttoria amministrativa, quest’ultimo ha rinunciato a tale procedimento e ha confermato al comitato per i ricorsi la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno il 16 agosto seguente, dopo che il suddetto comitato, con messaggio di posta elettronica della sua segreteria datato 12 agosto, l’aveva informato del fatto che avrebbe sentito le parti il 13 settembre 2011, in particolare sulla questione della ricevibilità del ricorso interno del 30 giugno 2011. In tale messaggio di posta elettronica in data 12 agosto 2011, la segreteria del comitato per i ricorsi precisava peraltro al ricorrente che siffatta audizione avrebbe avuto luogo «tranne nell’ipotesi in cui [il ricorrente] [avesse] inte[so] ritirare il [ricorso interno del 30 giugno 2011], nel qual caso [era] invit[ato] a confermare [al comitato per i ricorsi] tale circostanza con messaggio di posta elettronica», conferma che il ricorrente ha successivamente fornito con messaggio di posta elettronica in data 16 agosto 2011.

95      In tali circostanze, per stabilire se il presente ricorso sia stato proposto in un termine ragionevole, non è necessario decidere se il procedimento interno di ricorso, avviato inizialmente dal ricorrente, sia stato iniziato e si sia poi svolto in un termine, in linea di principio, ragionevole. In effetti, dopo aver adito il comitato per i ricorsi, il ricorrente ha comunicato a quest’ultimo la sua decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno, mettendo con ciò fine a detta possibilità di contestazione del suo rapporto di valutazione per il 2010.

96      Tuttavia, il ricorrente, al momento in cui, il 16 agosto 2011, ha confermato la propria decisione di rinuncia alla procedura di ricorso interno, aveva già chiesto al presidente della BEI, il 2 agosto 2011, di avviare la procedura di conciliazione, quale prevista all’articolo 41 del regolamento del personale.

97      Orbene, è pacifico che tale domanda di avvio di una procedura di conciliazione, in data 2 agosto 2011, è intervenuta oltre quattro mesi dopo il 25 marzo 2011, data di trasmissione al ricorrente del rapporto di valutazione per il 2010, benché nulla sembri aver impedito al ricorrente di proporre tale domanda in un termine più breve, dato che, come è stato rilevato al punto 87 della presente ordinanza, le due procedure interne di contestazione non sono alternative, ma possono essere avviate simultaneamente o in modo indipendente.

98      Si deve dunque constatare che la domanda del ricorrente di avviare una procedura di conciliazione, datata 2 agosto 2011 e diretta a contestare la legittimità e la fondatezza del suo rapporto di valutazione per il 2010, è avvenuta in un termine superiore a quattro mesi a decorrere dal 25 marzo 2011, essendo anche pacifico che il precedente avvio della procedura di ricorso interno e la successiva rinuncia a quello stesso procedimento, in quanto atti derivanti dalla sola volontà del ricorrente, non sono idonei a poter essere presi oggettivamente in considerazione per verificare se il termine nel quale è stata proposta l’ulteriore domanda di avvio della procedura di conciliazione abbia o meno natura obiettivamente ragionevole. Di conseguenza, neppure tale domanda di avvio della procedura di conciliazione può essere presa in considerazione per verificare se il presente ricorso dinanzi al Tribunale sia stato proposto dal ricorrente in un termine ragionevole.

99      La decisione del 6 settembre 2011 non è neanch’essa idonea a poter giustificare, alla luce delle circostanze della fattispecie, la ragionevolezza del termine nel quale il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

100    A tal proposito, è sufficiente constatare che con la decisione del 6 settembre 2011, come indicato al punto 23 della presente ordinanza, il presidente della BEI ha anzitutto respinto in quanto irricevibile la richiesta del ricorrente di avviare una procedura di conciliazione e ha poi invitato quest’ultimo a proseguire invece la sua domanda iniziale dinanzi al comitato per i ricorsi, la cui prima audizione delle parti si sarebbe tenuta, in linea di principio, il successivo 13 settembre. Orbene è pacifico che il ricorrente non ha dato seguito a tale invito e non ha neppure contestato la decisione del comitato per i ricorsi del 27 settembre 2011 che prendeva atto della sua decisione di rinuncia.

101    Tenuto conto di quanto precede, e alla luce delle sentenze menzionate al punto 35 della presente ordinanza, si deve constatare che, considerata l’importanza della controversia per il ricorrente, quest’ultimo, anziché impugnare senza indugio il suo rapporto di valutazione per il 2010 dinanzi al giudice dell’Unione, cosa che rispondeva al suo interesse ad ottenere, se del caso, l’annullamento e/o la modifica di tale rapporto in tempo utile per poter eventualmente essere preso in considerazione per la promozione, ha dapprima, il 30 giugno 2011, dato inizio, in un termine in linea di principio ragionevole, alla procedura di ricorso interno dinanzi al comitato per i ricorsi, a cui ha tuttavia rinunciato definitivamente il 16 agosto seguente, allorché aveva, nel frattempo, chiesto, il 2 agosto 2011, al presidente della BEI, di avviare una procedura di conciliazione in merito al suo rapporto di valutazione per il 2010, richiesta che è stata tuttavia presentata oltre quattro mesi dopo la data del 25 marzo 2011, giorno in cui è stato trasmesso al ricorrente il suo rapporto di valutazione per il 2010. Inoltre, il ricorrente stesso non ha debitamente seguito tutte le tappe successive alla domanda di avvio della procedura di conciliazione, non avendo, infatti, designato il proprio rappresentante all’interno di tale commissione entro il termine di cui all’articolo 41 del regolamento del personale (v. punto 73 della presente ordinanza).

102    Occorre quindi concludere, alla luce dell’importanza che il rapporto di valutazione per il 2010 presenta nella fattispecie per il ricorrente – come peraltro ha sottolineato egli stesso nel corso del presente procedimento – e tenuto conto della rilevanza che la validità o la fondatezza di tale rapporto riveste in vista di un’eventuale promozione del ricorrente, che quest’ultimo disponeva di varie possibilità di contestare il proprio rapporto di valutazione per il 2010 in un termine ragionevole, direttamente dinanzi al Tribunale oppure, preliminarmente, dinanzi agli organi competenti della BEI, vale a dire il comitato per i ricorsi e/o la commissione di conciliazione a sua scelta, utilizzando pur correttamente e non invece in modo fittizio le dette procedure interne disponibili. Tuttavia, poiché il ricorrente, da un lato, ha rinunciato alla procedura dinanzi al comitato per i ricorsi che egli aveva adito in un termine, in linea di principio, ragionevole, ossia il 30 giugno 2011, e, d’altro lato, ha presentato una richiesta di avvio della procedura di conciliazione il 2 agosto 2011, ossia oltre quattro mesi dopo la comunicazione del suo rapporto di valutazione per il 2010, vale a dire un termine che supera ampiamente quello nel quale aveva adito, in un primo tempo, il comitato per i ricorsi, si deve necessariamente constatare che la proposizione, in data 2 dicembre 2011, del presente ricorso è avvenuta in un termine superiore ad otto mesi e quindi in un termine di ricorso che non è manifestamente ragionevole (v. in questo senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 52).

103    Per quanto riguarda poi il secondo dei tre criteri menzionati al punto 81 della presente ordinanza, ossia il criterio della complessità della causa, dal punto 9 della presente ordinanza risulta che il ricorrente ha proposto dinanzi al giudice dell’Unione numerosi ricorsi che vertono proprio sulla medesima questione giuridica di quella sollevata nella presente causa, ossia sulla legittimità della decisione del comitato per i ricorsi che si pronuncia sulla validità e sulla fondatezza dei rapporti di valutazione del ricorrente. Si deve inoltre rilevare che, in ciascuna di tali cause, ad eccezione di quella vertente sul rapporto di valutazione per il 2008, oggetto del ricorso iscritto al ruolo con il numero F‑13/10, il giudice dell’Unione ha accolto la domanda di annullamento del rapporto di valutazione controverso, in base ad un’interpretazione delle pertinenti disposizioni interne alla BEI chiara ed esaustiva.

104    Pertanto, la presente causa, pur se di per sé può essere considerata una causa complessa, riguarda nondimeno una problematica talmente nota al ricorrente e al suo avvocato che un termine superiore ad otto mesi per proporre il presente ricorso, senza aver nel frattempo adeguatamente utilizzato le procedure facoltative interne alla BEI, previste per tale tipo di controversia, appare manifestamente irragionevole (v. in questo senso, sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 52).

105    Infine, con riferimento al terzo criterio applicabile nella fattispecie, ossia il comportamento delle parti in causa, si deve considerare quanto segue. Anche ammesso che i messaggi di posta elettronica inviati al ricorrente dalla segreteria del comitato per i ricorsi possano essere considerati censurabili sul piano amministrativo, in quanto esulanti dalle competenze di tale segreteria, è pacifico che né il messaggio di posta elettronica della segreteria del comitato per i ricorsi in data 12 agosto 2011 – che invitava il ricorrente all’audizione del 13 settembre (v. punto 18 della presente ordinanza) – né la lettera del presidente della BEI del 6 settembre 2011 – che invitava il ricorrente a proseguire il procedimento dinanzi al comitato per i ricorsi (v. punto 100 della presente ordinanza) – sono comportamenti atti a giustificare, come ragionevole, un termine di oltre otto mesi, a decorrere dal 25 marzo 2011, data di trasmissione al ricorrente del suo rapporto di valutazione per il 2010, per rivolgersi, il 2 dicembre 2011, al giudice dell’Unione.

106    Pertanto, considerate tutte le circostanze della fattispecie, le conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2010 sono manifestamente irricevibili per essere state presentate in un termine di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione del tutto irragionevole.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette all’annullamento di «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti» comprese le decisioni sulle promozioni per l’anno 2010

107    Avendo constatato che il ricorso è manifestamente irricevibile per quanto attiene al suo oggetto principale, vale a dire l’annullamento del rapporto di valutazione per il 2010 del ricorrente, il Tribunale non può che constatare che le summenzionate conclusioni, strettamente connesse all’annullamento del suddetto rapporto di valutazione, sono del pari e a fortiori manifestamente irricevibili giacché proposte in un termine di ricorso irragionevole.

108    Tali conclusioni devono essere di conseguenza respinte in quanto manifestamente irricevibili.

 Sulle conclusioni dirette alla condanna della Banca al risarcimento dei danni materiali e morali che sono la conseguenza dell’adozione del rapporto di valutazione per il 2010, incluse le spese, gli interessi e la rivalutazione monetaria sugli importi riconosciuti

109    Senza che sia necessario presentare gli argomenti formulati dal ricorrente a sostegno delle sue domande di risarcimento né affrontare la questione della loro ricevibilità, sollevata dalla BEI per il fatto che tali conclusioni non sarebbero state oggetto di una previa domanda di risarcimento debitamente rivolta alla Banca, è sufficiente constatare quanto segue in merito a tali conclusioni.

110    Secondo una giurisprudenza costante, allorché il danno lamentato da un ricorrente trova origine nell’adozione di una decisione che è oggetto di conclusioni di annullamento, il rigetto in quanto irricevibili o in quanto infondate di siffatte conclusioni di annullamento comporta, di per sé, il rigetto delle conclusioni dirette al risarcimento dei danni, quando quest’ultime sono strettamente connesse alla domanda di annullamento (sentenza del 1° luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09, EU:F:2010:74, punto 94).

111    Nella fattispecie, le conclusioni dirette al risarcimento riguardano il danno materiale e morale che il rapporto di valutazione per il 2010 avrebbe causato al ricorrente. Esse devono essere pertanto respinte giacché le conclusioni dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per il 2010 sono state respinte in quanto manifestamente irricevibili.

112    Dalle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

113    Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte, se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che la parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

114    Dalla motivazione della presente ordinanza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente nel suo ricorso. Inoltre, nelle sue conclusioni la BEI ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese.

115    Il ricorrente deve pertanto sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla BEI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)      Il sig. De Nicola sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.

Lussemburgo, il 18 dicembre 2015.

Il cancelliere

 

       Il giudice

W. Hakenberg

 

      E. Perillo


* Lingua processuale: l’italiano.