Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 10 marzo 2020 – BM, DM, EN / Getin Noble Bank S.A.

(Causa C-132/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Attori: BM, DM, EN

Convenuta: Getin Noble Bank S.A.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta, e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 1 , debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato ai sensi del diritto dell'Unione europea, l’organo di cui fa parte una persona nominata alla funzione di giudice per la prima volta – o successivamente (presso un organo giurisdizionale di grado superiore) – da un organo politico del potere esecutivo di uno Stato con regime totalitario, non democratico e comunista («Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej», Consiglio di Stato della Repubblica popolare di Polonia), su proposta del Ministro della Giustizia di tale Stato, tenuto conto, in particolare, (1) della mancanza di trasparenza dei criteri di nomina, (2) della possibilità di revocare il giudice in qualsiasi momento, (3) della mancata partecipazione, alla procedura di nomina, di un organo di autoregolazione della magistratura e (4) delle autorità pubbliche competenti, la cui composizione risultasse da elezioni democratiche, circostanze che potrebbero minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

Se, ai fini della soluzione della questione di cui al punto 1, rilevi il fatto che la nomina alla funzione di giudice per ricoprire cariche successive (presso organi giurisdizionali di grado superiore) possa aver avuto luogo a seguito del riconoscimento di un congruo periodo di servizio (anzianità) e sulla base della valutazione del lavoro svolto nella posizione alla quale tale persona era stata nominata, almeno per la prima volta, dagli organi politici di cui al punto 1 e secondo la procedura descritta allo medesimo punto, il che potrebbe minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

Se, ai fini della soluzione della questione di cui al punto 1, sia rilevante il fatto che la nomina alla funzione di giudice per ricoprire cariche successive (presso organi giurisdizionali di grado superiore, ad eccezione del Sąd Najwyższy; Corte suprema) non sia stata subordinata alla prestazione, da parte del giudice, di un giuramento di rispettare i valori di una società democratica, e che la persona nominata per la prima volta abbia giurato di vigilare sul sistema politico dello Stato comunista e sul cosiddetto «Stato di diritto popolare», circostanze che potrebbero minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

Se l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato ai sensi del diritto dell'Unione europea, l’organo di cui fa parte una persona la cui nomina alla funzione di giudice per la prima volta – o successivamente (presso un organo giurisdizionale di grado superiore) – è avvenuta in flagrante violazione delle disposizioni costituzionali di uno Stato membro dell'Unione europea per l'incompatibilità con la Costituzione dello Stato membro della procedura di nomina dei membri dell’organo che ha selezionato tale persona come candidato, successivamente nominato alla funzione di giudice (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura), circostanza che è stata accertata dalla Corte costituzionale dello Stato membro dell'Unione europea e che, di conseguenza, potrebbe minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

Se l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, debbano essere interpretati nel senso che costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato ai sensi del diritto dell'Unione europea, l’organo di cui fa parte una persona nominata alla funzione di giudice per la prima volta, o successivamente (presso un organo giurisdizionale di grado superiore), selezionata come candidato da proporre per la nomina a tale posizione in un procedimento dinanzi ad un organo che valuta i candidati (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura), nel caso in cui il procedimento in questione non rispettava i criteri di pubblicità, né di trasparenza delle norme concernenti la selezione dei candidati, il che potrebbe minare la fiducia che la giustizia deve ispirare in una società democratica.

Se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE, debbano essere interpretati nel senso che, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva, quale mezzo per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori, l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro dell'Unione europea (Sąd Najwyższy, Corte suprema) è tenuto a valutare d'ufficio, in ogni fase del procedimento:

a)    di soddisfare i criteri di un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e adeguatamente qualificato ai sensi del diritto dell'Unione europea, di cui alle questioni esposte al punto 1 e al punto 4, a prescindere dall’impatto della valutazione dei criteri menzionati in tali punti sul contenuto della decisione relativa all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, nonché

b)    la validità del procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale di cui alle questioni esposte al punto 1 e al punto 4;

Se l’articolo 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta e con l'articolo 267, terzo comma, TFUE, nonché l'articolo 38 della Carta e l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13, debbano essere interpretati nel senso che le disposizioni costituzionali di uno Stato membro dell'Unione europea relative al sistema giudiziario o alla nomina dei giudici, le quali impediscono la valutazione dell'efficacia della nomina di giudici, possono, ostare all’accertamento della mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice che ne fa parte, in ragione delle circostanze di cui nelle questioni esposte ai punti da 1 a 5.

____________

1 GU del 1993, L 95, pag. 29.