Language of document : ECLI:EU:F:2006:24

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

25 aprile 2006 (*)

«Previdenza sociale – Accollo delle spese mediche – Rigetto esplicito della domanda»

-2099-

Nella causa F‑109/05,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 236 CE,

Luigi Marcuccio, dipendente di ruolo della Commissione, residente a Tricase, rappresentato dall’avv. A. Distante,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. H. Kreppel, presidente, dai sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni (relatore), giudici,

cancelliere : sig.ra W. Hakenberg,

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1       Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 16 novembre 2005, il sig. Luigi Marcuccio, dipendente di ruolo della Commissione, ha domandato, ai sensi dell’art. 236 CE, l’annullamento della decisione implicita con cui l’autorità che ha il potere di nomina ha respinto la sua domanda datata 11 ottobre 2004 diretta a ottenere, in applicazione dell’art. 72, n. 1, dello Statuto, il rimborso, nella misura del 100%, di una serie di spese mediche. Il ricorrente ha chiesto inoltre al Tribunale di primo grado di condannare la Commissione a corrispondergli la differenza tra l’importo totale delle spese mediche di cui trattasi e l’importo che gli era già stato rimborsato a tale titolo, differenza pari a EUR 381,04. Il sig. Marcuccio ha domandato infine che tale importo fosse maggiorato degli interessi di mora nella misura del 10%, con capitalizzazione annuale dal 12 ottobre 2004. Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero T‑408/05.

2       Con ordinanza 15 dicembre 2005, il Tribunale di primo grado, in applicazione dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha rinviato la presente causa dinanzi al Tribunale. Il ricorso è stato iscritto al ruolo del Tribunale con il numero F‑109/05.

3       Con altri due ricorsi, T‑18/04 e T‑296/05, il sig. Luigi Marcuccio aveva già domandato l’annullamento di due precedenti decisioni dell’amministrazione, con le quali quest’ultima aveva rifiutato di accollarsi le sue spese mediche nella misura del 100%. Tali cause, iscritte al ruolo del Tribunale di primo grado, rispettivamente, il 16 gennaio 2004 e il 28 luglio 2005, sono tuttora pendenti dinanzi al detto giudice.

 Contesto normativo

4       Ai sensi dell’art. 8, n. 3, dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia:

«Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale di primo grado sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d’interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale di primo grado.

Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale di primo grado sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale di primo grado statuisca su tali cause».

5       Ai sensi dell’art. 72, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):

«Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario, il coniuge – se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare – i figli, e le altre persone a carico ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII sono coperti contro i rischi di malattia. Tale quota è portata all’85% per le seguenti prestazioni: visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100% in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro, malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dall’autorità che ha il potere di nomina, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100% non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l’applicazione dell’art. 73».

 Oggetto delle cause F‑109/05, T‑18/04 e T‑296/05

6       In primo luogo occorre rilevare, da una parte, che nelle cause F‑109/05, T‑18/04 e T‑296/05 le parti sono le stesse. Le cause hanno ad oggetto l’accollo da parte dell’amministrazione, nella misura del 100%, delle spese mediche sostenute dal ricorrente. Esse hanno la medesima causa petendi, atteso che il ricorrente sostiene di essere affetto da una malattia mentale che gli dà diritto alla copertura al 100% delle spese mediche, in applicazione dell’art. 72, n. 1, dello Statuto.

7       D’altra parte, quantunque il sig. Marcuccio abbia domandato con tre ricorsi successivi di ottenere la copertura al 100% delle spese mediche sostenute in ordine successivo, tale circostanza non consente di desumere che questi diversi ricorsi afferiscano a liti diverse. La presentazione di tre ricorsi dipende quindi da una scelta processuale contingente e non denota una diversità di oggetti.

8       Di conseguenza, i tre ricorsi corrispondono ad una sola ed unica lite.

9       In secondo luogo, le disposizioni dell’art. 8, n. 3, primo comma, dell’allegato I allo Statuto della Corte non consentono al Tribunale, nella fattispecie, di sospendere la fase scritta del procedimento sino alla pronuncia della sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause T‑18/04 e T‑296/05. Nelle tre cause di cui trattasi, infatti, non è in contestazione la validità del medesimo atto. Né esse sollevano la stessa questione interpretativa. La questione posta dai tre ricorsi non attiene, infatti, all’interpretazione dell’art. 72 dello Statuto, bensì alla qualificazione giuridica dei fatti, essendo volta ad accertare se la malattia di cui il ricorrente soffre sia una malattia mentale ai sensi di tale articolo.

10     Nell’ipotesi, considerata dall’art. 8, n. 3, primo comma, dell’allegato I allo Statuto della Corte, in cui fosse sollevato lo stesso problema di interpretazione, il Tribunale dovrebbe ancora, una volta che il Tribunale di primo grado si fosse pronunciato sull’interpretazione, dirimere la lite nelle cause rimaste dinanzi ad esso pendenti, in particolare per quanto attiene alla verifica dei fatti e alla loro qualificazione giuridica. Ciò giustificherebbe che il Tribunale trattenesse tali fascicoli e si limitasse a sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente.

11     Tuttavia, nella fattispecie, quando il Tribunale di primo grado avrà giudicato le prime due cause, esso si sarà pronunciato sui fatti (l’esistenza della malattia mentale) e sulla loro qualificazione giuridica. Se il Tribunale conservasse la cognizione nella causa F‑109/05, non gli rimarrebbe alcun’altra questione da giudicare.

12     In terzo e ultimo luogo, risulta conforme alla buona amministrazione della giustizia, che l’art. 8, n. 3, dell’allegato I allo Statuto della Corte intende garantire, attribuire ad un unico giudice la cognizione sull’intera lite.

13     Risulta da quanto precede che la causa F‑109/05 dev’essere considerata come avente il medesimo oggetto delle cause T‑18/04 e T‑296/05, ai sensi dell’art. 8, n. 3, secondo comma, dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia.

14     Pertanto, in applicazione di tale norma, il Tribunale è tenuto a declinare la propria competenza nella causa F‑109/05 e a rinviare tale causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché quest’ultimo statuisca.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così dispone:

1)      Il Tribunale declina la propria competenza nella causa F‑109/05 affinché su di essa statuisca il Tribunale di primo grado.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 25 aprile 2006

Il cancelliere

      Il presidente



W. Hakenberg       

H. Kreppel


* Lingua processuale: l'italiano.