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Impugnazione proposta il 20 settembre 2019 da Sony Corporation, Sony Electronics, Inc avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-762/15, Sony e Sony Elctronics / Commissione

(Causa C-697/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sony Corporation, Sony Electronics, Inc (in prosieguo: la («Sony») o le «ricorrenti») (rappresentati: N. Levy, avocat, R. Snelders, avocat, E.M. Kelly, solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

accogliere le conclusioni formulate in primo grado;

condannare la Commissione alle spese, comprese le spese del procedimento in primo grado.

In via subordinata, qualora lo stato degli atti non consenta alla Corte di statuire, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

rinviare la causa al Tribunale;

riservare le spese del procedimento di primo grado e del procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in errore sostituendo il proprio ragionamento a quello della decisione (decisione della Commissione nel caso AT.39639 - Unità a dischi ottici C(2015) 7135 final).

La decisione si basava sulla constatazione che le ricorrenti avevano partecipato a «diverse infrazioni distinte» che potevano anche essere definite come un'infrazione unica e continua. Il Tribunale ha ammesso che non tutti i singoli contatti accertati nella decisione erano stati dimostrati.

Contatti non dimostrati non possono costituire una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1 TFUE. Il Tribunale ha, tuttavia, confermato la costatazione della decisione di un’infrazione unica e continuata basata su tali contatti non dimostrati che fanno parte di un «corpus probatorio» sul quale la Commissione poteva fondarsi. sostituendo il proprio ragionamento a quello della decisione il Tribunale ha commesso un errore di diritto.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando l’accertamento della partecipazione a un’infrazione unica e continuata per il periodo asserito basato su un numero di contatti ridotto rispetto a quello che era stato identificato nella decisione.

Il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la Sony aveva partecipato all0jnbfrazione asserita ininterrottamente tra il 23 agosto 2004 e il 15 settembre 2006, pur avendo accettato che sussisteva un periodo di circa otto mesi durante il quale la Commissione non aveva dimostrato alcun contatto anticoncorrenziale che coinvolgeva la Sony.

Il ragionamento del Tribunale è internamente incoerente, accettando che non vi sono stati contatti comprovati che coinvolgono Sony per un periodo superiore a sei mesi, ma riscontando, altresì che tali contatti hanno avuto luogo ogni «due o tre mesi».

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo considerato che un'infrazione unica e continuata è necessariamente costituita da una serie di infrazioni separate.

Il Tribunale ha omesso di constare che la Commissione ha violato i diritti della difesa della Sony, nonostante la Commissione avesse constatato nella decisione, senza averlo precedentemente affermato nella comunicazione degli addebiti, che il comportamento asserito costituiva non solo un’infrazione unica e continuata ma anche diverse infrazioni distinte.

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la Commissione aveva adeguatamente motivato la sua conclusione che la Sony aveva commesso diverse infrazioni distinte.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto , ha violato i principi di parità di trattamento e di proporzionalità e ha omesso di motivare, avendo confermato l’ammenda nei confronti della Sony basata sugli stessi benefici che hanno costituito la base per l’ammenda separata nei confronti della Lite-On.

Il Tribunale ha violato il principio, di cui agli Orientamenti per il calcolo delle ammende, secondo il quale il valore delle vendite dovrebbe «esprimere l'importanza economica dell'infrazione» nonché il «peso relativo di ciascun’impresa che vi ha partecipato», nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità.

Il Tribunale è venuto meno all'obbligo di motivazione, in quanto non ha affrontato correttamente l'argomento secondo cui il doppio conteggio ha aumentato l'importanza economica dell'infrazione.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere l'argomento delle ricorrenti secondo il quale la Commissione non avrebbe giustificato il suo allontanamento dalla sua prassi consolidata.

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