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Ricorso proposto il 7 marzo 2012 – ZZ / Commissione

(Causa F-32/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione implicita della Commissione di non rimborsare un quarto delle spese, esposte dal ricorrente nel quadro della causa F-56/09, Marcuccio/Commissione, al quale la convenuta è stata condannata con la sentenza del 9 giungo 2011.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione, promanante ovvero comunque riconducibile alla Commissione, di ripulsa, sia essa ripulsa comunque formatasi nonché sia essa ripulsa parziale ovvero totale, dei suoi petita di cui alla domanda datata 4 gennaio 2011;

quatenus oportet, annullare la decisione, comunque formatasi, di rigetto del reclamo datato 20 luglio 2011, formato dall'attore avverso la decisione di ripulsa della domanda datata il 4 gennaio 2011;

quatenus oportet, constatare che la Commissione, anche nell'omettere di prendere posizione sulla domanda datata 4 gennaio 2011, si è illegittimamente astenuta dall'adottare le misure di esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale in data 9 giugno 2010, nella causa F-56/09, Marcuccio/Commissione, e precisamente del punto 4) del dispositivo della medesima;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 3.174,87 euro, la quale somma, se e nella misura in cui non è erogata al ricorrente, produrrà in favore del medesimo degli interessi, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo da domani e fino al giorno in cui l'erogazione immediatamente prefata avrà luogo;

condannare la Commissione ad elargire al ricorrente la somma di 10,00 euro al giorno per ogni ulteriore giorno, da domani et ad infinitum, che spirerà persistendo l'astensione da parte della Commissione nell'elargire al ricorrente la prefata somma di 3.l74,87 euro, ovvero quantomeno nel prendere espressa posizione sulla domanda datata 4 gennaio 2011, la quale somma di €10,00 dovrà essere erogata allo spirare del giorno medesimo, e se non lo sarà, ovvero nella misura in cui non lo sarà, produrrà in favore dell' attore degli interessi, nella misura del 10% all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal giorno successivo al quale l'immediatamente prefata erogazione avrebbe dovuto avere luogo e fino a quello in cui quest'ultima avrà luogo;

condannare la Commissione alle spese.