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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Poprad (Slovacchia) il 22 novembre 2019 – IM / STING Reality s.r.o.

(Causa C-853/19)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Poprad

Parti

Ricorrente: IM

Convenuta: STING Reality s.r.o.

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2005/29/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sulle pratiche commerciali sleali») debba essere interpretata nel senso che fatti, quali quelli del caso di specie, riguardanti una persona fisica in condizioni di difficoltà finanziarie e di urgenza che vuole ottenere un prestito per conservare la proprietà di un immobile costituente la sua unica abitazione, alla quale il professionista erogatore del prestito offre un contratto che la priva in modo permanente della proprietà dell’immobile, benché detta persona intendesse trasferire l’immobile al creditore solo temporaneamente allo scopo di ottenere un contratto di credito, rappresentano una pratica commerciale sleale.

Se la direttiva 93/132 del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13») sia da intendere nel senso che, alla luce dei fatti di cui al punto I, anche il contratto di compravendita di un bene immobile è sottoposto al controllo giurisdizionale, nonostante il professionista affermi che le condizioni contrattuali sono state negoziate individualmente, qualora il professionista si rifiuti di esibire al giudice i contratti da lui stipulati in altri casi, in base ai quali quest’ultimo possa accertare se si tratti di un contratto di adesione utilizzato dall’imprenditore anche in altri casi.

Qualora al caso di specie si applichi la direttiva 93/13, se occorra considerare tra le circostanze rilevanti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, anche la situazione anteriore alla stipulazione del contratto, ossia il fatto che l’impresa convenuta ha acquisito i dati personali dell’attore senza il suo consenso.

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1 GU 2005, L 149, pag. 22.

2 GU 1993, L 95, pag. 29.