Ricorso proposto il 27 luglio 2020 – Commissione europea / Repubblica portoghese
(Causa C-345/20)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e C. Vrignon, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
dichiarare che, non avendo proceduto all’interconnessione del suo registro elettronico nazionale alla nuova versione del registro europeo delle imprese di trasporto su strada (ERRU), la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/480 della Commissione, del 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 1 ;
condannare la Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’interconnessione dei registri elettronici nazionali alla nuova versione dell’ERRU, che gli Stati devono realizzare conformemente ai procedimenti e ai requisiti tecnici previsti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/480, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, avrebbe dovuto essere effettuato, al più tardi, il 30 gennaio 2019.
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1 GU 2016, L 87, pag. 4.