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Ricorso presentato il 16 maggio 2006 - Balázs Simon Dániel / Corte di giustizia e Commissione

(Causa F-58/06)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Balázs Simon Dániel (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: avv. Magyar György)

Convenuti: Corte di giustizia delle Comunità europee (Rappresentante: Marc Schauss) e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare interamente la decisione 21 luglio 2005 con la quale l'autorità con il potere di nomina della Corte di giustizia respinge la domanda di trasferimento del ricorrente, la decisione di conferma di quest'ultima 27 settembre 2005 e la decisione 15 febbraio 2006 che respinge il reclamo presentato dal ricorrente avverso le decisioni precedenti, nonché la decisione 3 ottobre 2005 con la quale l'autorità con il potere di nomina della Commissione respinge la nomina del ricorrente e la decisione 16 febbraio 2006 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente nei confronti della detta decisione della Commissione.

condannare le convenute al risarcimento del danno prodotto alla ricorrente dalle decisioni annullate

condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, attualmente dipendente della Commissione, entrava in servizio il 16 luglio 2004 come giurista-linguista di grado A*7 presso la Corte di giustizia in esito al concorso EPSO/LA/12/03. Dopo aver posto la sua candidatura ad un posto vacante presso la Commissione, nel maggio 2005 chiedeva il suo trasferimento. La Corte respingeva la sua domanda. Il ricorrente presentava nuovamente la propria candidatura alla Commissione dopo la pubblicazione da parte di questa di un avviso di posto vacante. Benché la Commissione avesse scelto il ricorrente per il detto posto, non ha però adottato le misure necessarie per il suo trasferimento. Successivamente, dopo che il ricorrente cessava le sue funzioni presso la Corte, la Commissione lo assumeva, come vincitore del concorso EPSO/A/4/03, al grado A*5 con decorrenza 2 marzo 2006.

Il ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni 21 luglio 2005, 27 settembre 2005, 3 ottobre 2005 e 16 febbraio 2006, deducendo assenza di motivazione, errore manifesto di valutazione e sviamento di potere. Deduce altresì a sostegno della sua domanda di annullamento delle dette decisioni la violazione del regolamento (CE; Euratom) n. 723/2004 e dei principi della tutela del legittimo affidamento e di non discriminazione. L'annullamento della decisione della Corte 15 febbraio 2006 viene chiesto sulla base di un errore manifesto di valutazione.

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