Language of document : ECLI:EU:F:2007:71

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

25 aprile 2007

Causa F‑59/06

Petrus Kerstens

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Termine per la presentazione del reclamo – Tardività – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. Kerstens chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per l’anno 2004, quale reso definitivo l’11 luglio 2005 dal valutatore d’appello, nonché della decisione 6 febbraio 2006 dell’autorità che ha il potere di nomina recante rigetto del suo reclamo diretto contro il rapporto di evoluzione della carriera 2004.

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 43 e 90, n. 2)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Data di presentazione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

1.      Perché una decisione sia debitamente notificata ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, occorre non soltanto che essa sia stata comunicata al suo destinatario, ma anche che quest’ultimo sia stato in grado di prendere utilmente conoscenza del suo contenuto. Ne consegue che, nel caso in cui un funzionario riceva l’informazione, trasmessa per via elettronica, che la decisione recante il suo rapporto informativo definitivo è stata adottata e che essa è accessibile nel sistema informatico interno dell’istituzione, i termini di reclamo e di ricorso decorrono a partire dal momento in cui l’interessato accede a tale sistema, apre il fascicolo informatico relativo al suo rapporto e può così utilmente prendere conoscenza del suo contenuto.

A questo proposito, l’affidabilità delle date e delle ore di consultazione, quali risultano dalla rilevazione dei tempi di accesso al sistema informatico interno, non può essere messa in dubbio sulla base di mere affermazioni quanto all’esistenza di un rischio di manipolazione dei dati, senza che tali accuse gravi si basino su indizi sufficientemente precisi, concordanti e pertinenti, in relazione alle circostanze del caso di specie.

(v. punti 34-36)

Riferimento:

Corte: 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/Commissione (Racc. pag. 1027, punto 10)

Tribunale di primo grado: 23 novembre 2005, causa T‑507/04, Bravo-Villasante/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑361 e II‑1609, punto 29); 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punto 121)

2.      L’art. 90, n. 2, dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che il reclamo è «presentato» non quando esso è inviato all’istituzione, ma quando perviene a quest’ultima.

(v. punto 39)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, causa T‑195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punti 8 e 13)

Tribunale di primo grado: 25 settembre 1991, causa T‑54/90, Lacroix/Commissione (Racc. pag. II‑749, punti 28 e 29)

Tribunale della funzione pubblica: 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑9 e II‑A‑1‑33, punto 28)