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Ricorso proposto il 26 giugno 2009 - Strack / Commissione

(Causa F-62/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Rimozione della decisione della convenuta che respinge il reclamo del ricorrente 27.11.2008 per carenza di oggetto e la domanda del ricorrente di risarcimento danno

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

rimuovere la decisione tacita di rigetto 8.11.2008 della domanda del ricorrente 8.5.2008 da parte della Commissione delle Comunità europee, e nella misura in cui dovesse rivelarsi necessario all'uopo o per la domanda n. 4, anche la decisione della Commissione 27.3.2009 pronunciata a seguito di reclamo;

condannare la convenuta al pagamento di un congruo risarcimento del danno per l'ammontare di almeno EUR 15 000, per ritardi e danni verificatisi a causa del comportamento illecito finora tenuto dalla Commissione nel procedimento di valutazione e promozione e per la mancata esecuzione delle sentenze T-85/04 e T-394/04, per tutto il periodo in cui il presente ricorso sarà pendente;

condannare inoltre la convenuta, in ragione degli analoghi danni ulteriormente prodottisi, al pagamento di un equo risarcimento del danno per l'ammontare di almeno EUR 10 al giorno, dal giorno che segue quello della pendenza del presente procedimento fino al giorno della completa regolare attuazione delle sentenze T-85/04 e T-394/04, con la regolare definizione dei procedimenti di valutazione e promozione del ricorrente, che, in caso di accoglimento della domanda sub 5 del presente ricorso, equivale al pagamento del risarcimento surrogatorio del danno;

condannare la convenuta a pagare a favore del ricorrente un risarcimento del danno per l'ammontare di almeno EUR 5 000 in ragione delle false considerazioni contenute nella lettera della convenuta del 27.3.2009, che oltre al mero rigetto del reclamo, sono lesive dell'onore e del prestigio professionale del ricorrente;

in ragione della possibilità di un corretto svolgimento del procedimento di valutazione e promozione del ricorrente andata delusa esclusivamente per il comportamento da attribuire alla convenuta, condannare quest'ultima a pagare al ricorrente un risarcimento surrogatorio del danno per il congruo ammontare pari ad almeno EUR 25 000;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di causa.

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