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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Općinski sud u Zadru (Croazia) il 2 aprile 2019 – R. D., A. D. / Raiffeisenbank St. Stefan Jagerberg Wolfsberg eGen

(Causa C-277/19)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski sud u Zadru

Parti

Attori: R. D., A. D.

Convenuta: Raiffeisenbank St. Stefan Jagerberg Wolfsberg eGen

Questioni pregiudiziali

Quali siano la portata e l’estensione della protezione dei consumatori conformemente alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE 1 , e alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali 2 , e recante modifica delle direttive 2008/48/CE 3 e 2013/36/UE 4 e del regolamento (UE) n. 1093/2010 5 .

Se gli attori siano consumatori ai sensi delle disposizioni della direttiva 2011/83/UE e della direttiva 2014/17/UE, tenuto presente che la convenuta non riconosce loro tale status.

Se le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2014/17/UE e dell’articolo 3 della direttiva 2008/48/CE, nonché gli altri obiettivi e finalità di protezione del consumatore enunciati nel preambolo della direttiva 2014/17/UE, ostino alle disposizioni nazionali dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della legge sul credito al consumo, nella misura in cui queste ultime fissano il limite massimo per la protezione del consumatore a un determinato importo, ossia a HRK 1 000 000, 00.

Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE debba essere interpretato nel senso che una situazione in cui la parte convenuta è una cooperativa di credito registrata in Austria che nel 2007 e nel 2008 non disponeva né dell’autorizzazione della Banca centrale della Croazia per la concessione di credito ai consumatori né dell’autorizzazione speciale del Ministarstvo financija (Ministero delle Finanze) a norma dell’articolo [21] della legge sul credito al consumo, e neppure aveva una rappresentanza registrata o una filiale in Croazia, costituisce un motivo di dichiarazione di nullità dei contratti di credito e una violazione delle disposizioni della medesima direttiva, poiché in tal modo i diritti di consumatore delle persone fisiche in Croazia sono (eventualmente) pregiudicati direttamente, visto che la convenuta non era soggetta alla sorveglianza prevista dalla legge allo scopo di proteggere i consumatori e di stabilire norme e criteri uniformi per la concessione ai medesimi di un credito ipotecario, come enuncia il preambolo della direttiva 2014/17/UE.

Se si possa ritenere che tale situazione configuri una violazione degli articoli 18, 19 e 20 della direttiva 2014/17/UE, tenuto conto che i principi di buona fede e di lealtà costituiscono norme giuridiche, ovvero se si possa ritenere violata detta direttiva per il fatto che, al momento di stipulare il contratto di credito, è stato praticato un tasso d’interesse effettivo del 9,4 %, mentre ai consumatori nazionali con cittadinanza austriaca la convenuta applicava un tasso d’interesse del 4 % ―articolo 1000 dell’ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch [codice civile austriaco])― e che, poi, tale tasso d’interesse è variabile, così che la convenuta, in quanto ente creditizio, può modificarlo unilateralmente, e quest’ultima concede crediti unicamente con la garanzia di un’ipoteca.

Se si possa ritenere che sia stata commessa una violazione delle disposizioni della direttiva 2014/17/UE, o delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, tenuto conto delle disposizioni di diritto nazionale degli articoli 2 e 5, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli enti creditizi, le quali hanno permesso alla convenuta, ente creditizio di diritto austriaco, di concedere crediti al consumo a cittadini croati, nel territorio della Croazia, senza essere autorizzata e controllata dalle autorità nazionali, e se si possa altresì ritenere che, in tale situazione, dette disposizioni nazionali non abbiano conferito alle persone fisiche consumatori la protezione adeguata prevista dall’articolo 5 della direttiva 2014/17/UE, rubricato «Autorità competenti», e la convenuta non abbia agito conformemente ai principi di buona fede e di lealtà sanciti dall’articolo 4 della legge in materia di obbligazioni, con la conseguenza che le disposizioni dei contratti di credito siano nulle.

Se sussista un vizio di forma nella stipulazione dei contratti di credito, ovvero se, nel procedimento principale, sia stata commessa una violazione degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva 2014/17/UE per effetto dell’inserimento della clausola A nel contratto di credito con rimborso del capitale in un’unica soluzione, che ―a pagina 2― recita: «Tasso d’interesse annuo effettivo del 9,4 %. Per l’interesse annuo nozionale in caso di ritardo del rimborso vedasi il cartello affisso allo sportello».

Se si possa ritenere che in una situazione come quella di cui al procedimento principale sia stata commessa una violazione degli articoli 13, 14 e 16 della direttiva 2014/17/UE, tenuto conto del fatto che i contratti di credito controversi erano contratti di adesione standard, redatti su moduli elaborati previamente dalla convenuta, stampati in lingua tedesca e non tradotti integralmente nella lingua madre degli attori, e che la stipulazione del contratto è stata preceduta dalla campagna pubblicitaria lanciata dalla rete di intermediari della convenuta (la cooperativa) in Croazia, i quali, al pari della convenuta medesima, non disponevano né dell’approvazione della Banca centrale della Croazia per la realizzazione di operazioni di credito né dell’autorizzazione del Ministero delle Finanze per la concessione di crediti ai consumatori in Croazia quali prescritte dalla legge croata.

Se si possa ritenere che in una situazione come quella di cui al procedimento principale sia stata commessa una violazione delle disposizioni della direttiva 2014/17/UE, o delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, in quanto le norme nazionali, segnatamente l’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 5, paragrafo 1, punti 1 e 2, della legge sugli enti creditizi, hanno permesso alla convenuta, ente creditizio di diritto austriaco, di realizzare operazioni di credito al consumo con cittadini croati, nel territorio della Croazia, senza che fosse autorizzata dall’autorità nazionale croata di sorveglianza, e se si possa altresì ritenere che, in tale situazione, dette norme nazionali non abbiano conferito alle persone fisiche consumatori la protezione adeguata prevista dall’articolo 5 della direttiva 2014/17/UE, rubricato «Autorità competenti», e la convenuta non abbia agito conformemente ai principi di buona fede e di lealtà sanciti dall’articolo 4 della legge in materia di obbligazioni, con la conseguenza che le disposizioni dei contratti di credito siano nulle.

Se, al momento della stipulazione dei contratti di credito del 2007 e del 2008, l’assenza, nell’ordinamento giuridico croato, di adeguate norme di attuazione che disciplinassero dettagliatamente la possibilità e le condizioni di indebitamento dei cittadini croati all’estero abbia provocato un notevole squilibrio tra la posizione dei mutuatari, da un lato, e quella delle banche, dall’altro, e se tale vuoto giuridico abbia lasciato i succitati mutuatari privi di protezione, ciò che sarebbe contrario alle disposizioni della direttiva 2014/17/UE e, in particolare, al suo articolo 13.

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1 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

2 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).

3 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).

4 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

5 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU 2010, L 331, pag. 12).