Language of document : ECLI:EU:C:2019:800

Causa C616/17

Procedimento penale

contro

Mathieu Blaise e a.

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Foix (Tribunale penale di Foix, Francia)]

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° ottobre 2019

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Validità – Principio di precauzione – Definizione della nozione di “sostanza attiva” – Cumulo di sostanze attive – Affidabilità della procedura di valutazione – Accesso del pubblico al fascicolo – Test relativi alla tossicità a lungo termine – Pesticidi – Glifosato»

1.        Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Applicazione del principio di precauzione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione

(Artt. 9 e 168, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 35; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, considerando 8 e art. 1, § § 2 e 4)

(v. punti 41, 42, 46, 47, 49)

2.        Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Nozione di sostanza attiva – Nozione non definita – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza – Violazione del principio di precauzione – Insussistenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 2, § 2, 3 e 33, § 3,b)]

(punti 52-54, 56, 60)

3.        Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Approvazione di una sostanza attiva – Valutazione dei rischi – Criteri – Presa in considerazione degli effetti potenziali del cumulo dei componenti di tale prodotto – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza – Violazione del principio di precauzione – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 4, §§ 1-3 e 5, 11, § 2, e 36, § 1)

(v. punti 62-67, 75)

4.        Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Approvazione di una sostanza attiva – Domanda di approvazione – Test e studi forniti dal richiedente che dimostrano l’assenza di nocività dei prodotti – Insussistenza di una controanalisi indipendente – Errore manifesto di valutazione – Insussistenza – Violazione del principio di precauzione – Insussistenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 7, § 1, 8, §§ 1e 2, 29, §§ 2 e 3, e 33, § 3, a) e b)]

(v. punti 77, ‑79, 81, 84, 87, 89-94, 99)

5.        Ambiente – Libertà di accesso all’informazione – Direttiva 2003/4 – Motivi che possono giustificare un rifiuto di comunicare informazioni relative all’ambiente – Domanda di accesso a informazioni presentate nell’ambito di un procedimento di immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida – Riservatezza delle informazioni commerciali o industriali – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2004, art. 63, § 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/4, art. 4, § 2)

(v. punti 105-107)

6.        Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento n. 1107/2009 – Autorizzazione all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Presupposti – Insussistenza di effetti nocivi immediati o ritardati sulla salute umana – Esenzione in materia di presentazione di studi relativi alla tossicità a lungo termine dei prodotti – Insussistenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 4, § 3, b) e 29, §§ 1, e), e 2]

(v. punti 112-114)

Sintesi

Nessun elemento consente di mettere in discussione la validità del regolamento relativo all’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari come il glifosato

Nella sua sentenza Blaise e a. (C‑616/17), del 1° ottobre 2019, la Grande Sezione della Corte si è pronunciata sulla validità, alla luce del principio di precauzione, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari(1). Il rinvio pregiudiziale è stato presentato nell’ambito del procedimento penale avviato a carico del sig. Blaise e di venti altri imputati per concorso in degrado o deterioramento di beni altrui. Tali persone hanno fatto irruzione in negozi situati nel dipartimento dell’Ariège (Francia) e hanno danneggiato alcuni bidoni di diserbanti contenenti glifosato nonché alcune vetrine. Per giustificare tali condotte, volte a allertare i negozi e la loro clientela in merito ai pericoli derivanti dalla commercializzazione di diserbanti contenenti glifosato, gli imputati hanno invocato il principio di precauzione. Al fine di statuire sulla fondatezza di tale argomento, il giudice del rinvio ha ritenuto di doversi pronunciare sulla validità del regolamento n. 1107/2009 alla luce di tale principio di precauzione e ha quindi adito la Corte in proposito.

Precisando la portata di tale principio, la Corte ha anzitutto rilevato che il legislatore dell’Unione deve conformarvisi allorché adotta norme che disciplinano l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari. Poiché scopo del regolamento n. 1107/2009 è stabilire norme che disciplinano l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari e l’approvazione delle sostanze attive contenute in tali prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, il legislatore dell’Unione doveva istituire un quadro normativo che consentisse alle autorità competenti, nel decidere in ordine a tale autorizzazione e a detta approvazione, di disporre di elementi sufficienti per valutare in modo soddisfacente i rischi per la salute derivanti dall’uso di tali sostanze attive e di detti prodotti fitosanitari. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che, in ragione della necessità di contemperare più obiettivi e principi, nonché della complessità dell’attuazione dei criteri rilevanti, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi a verificare se il legislatore dell’Unione sia incorso in un errore manifesto di valutazione.

La Corte ha poi dichiarato che la mancata definizione, da parte del regolamento, della nozione di «sostanza attiva» non è incompatibile con il principio di precauzione. Infatti, il richiedente è tenuto a dichiarare, al momento in cui presenta la domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario, ciascuna sostanza inclusa nella composizione di tale prodotto e che rispetti i requisiti del regolamento. Il richiedente non ha quindi la possibilità di scegliere discrezionalmente quale componente di detto prodotto debba essere considerato come una sostanza attiva. Orbene, stabilendo in tal modo gli obblighi gravanti sul richiedente relativi all’individuazione delle sostanze attive, il legislatore non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione.

Peraltro, la Corte ha dichiarato che il regolamento è conforme al principio di precauzione, in quanto impone di prendere in considerazione gli effetti cumulativi dei componenti di un prodotto fitosanitario. La procedura di approvazione delle sostanze attive e la procedura di autorizzazione dei prodotti fitosanitari prevedono che nella valutazione delle domande rientra la valutazione degli eventuali effetti nocivi di un prodotto, inclusi quelli derivanti dall’interazione tra i componenti del prodotto. In proposito, il regolamento non è del pari viziato da un errore manifesto di valutazione.

La stessa conclusione è stata tratta in merito all’affidabilità dei test, degli studi e delle analisi presi in considerazione ai fini dell’autorizzazione di un prodotto fitosanitario. Secondo la Corte, la circostanza che i test, gli studi e le analisi necessari ai fini delle procedure di approvazione di una sostanza attiva e di autorizzazione di un prodotto fitosanitario siano forniti dal richiedente senza alcuna controanalisi indipendente non determina la violazione del principio di precauzione. Il regolamento impone a tal riguardo al richiedente di fornire la prova in merito all’assenza di nocività dei prodotti, inquadra la qualità degli studi e delle analisi presentati e incarica le autorità competenti, adite della domanda, di effettuare una valutazione obiettiva e indipendente. In tale ambito, dette autorità devono necessariamente prendere in considerazione gli elementi rilevanti diversi da quelli prodotti dal richiedente e, in particolare, i dati scientifici disponibili più affidabili e i risultati più recenti della ricerca internazionale, senza dare in tutti i casi peso preponderante agli studi forniti dal richiedente. Infine, la Corte ha precisato che il regolamento non dispensa il richiedente dal fornire test di cancerogenicità e di tossicità del prodotto. In effetti, un prodotto di tal genere può essere autorizzato solo se le autorità competenti escludono il rischio di effetti nocivi immediati o ritardati sulla salute umana.

Di conseguenza, non è stato individuato alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento.


1      Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).