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Sentenza del Tribunale del 2 maggio 2018 – Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

(Causa T-428/17)1

[«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALPINEWELTEN Die Bergführer – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG (Berghülen, Germania) (rappresentante: T.-C. Leisenberg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2017 (procedimento R 1339/2016-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ALPINEWELTEN Die Bergführer come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co.KG è condannata alle spese.

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1     GU C 277 del 21.8.2017.