Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

15 giugno 2016

Causa F‑61/12

Beata Stepien

e

Mario Animali

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Proposte di abbuono di annualità – Atto non lesivo – Irricevibilità del ricorso – Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito – Articolo 83 del regolamento di procedura»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Beata Stepien e il sig. Mario Animali hanno chiesto l’annullamento delle decisioni dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea, rispettivamente del 2 e del 19 marzo 2012, di rigetto dei loro reclami contro le «decisioni» che hanno fissato l’abbuono, nel regime pensionistico dell’Unione europea, dei loro diritti a pensione maturati anteriormente nell’ambito di un altro regime e, per quanto necessario, delle «decisioni», rispettivamente del 27 luglio e del 5 ottobre 2011, relative al calcolo di detto abbuono.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La sig.ra Beata Stepien e il sig. Mario Animali sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Proposta di abbuono di annualità ai fini del trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1, e allegato VIII, art. 11, § 2)

Una proposta di abbuono di annualità comunicata ad un funzionario ai fini del trasferimento al regime pensionistico dell’Unione europea dei diritti a pensione maturati nell’ambito di un altro sistema non produce effetti giuridici vincolanti che incidano direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del suo destinatario, modificando, in maniera sensibile, la sua situazione giuridica. Pertanto, essa non costituisce un atto che rechi pregiudizio ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

(v. punto 18)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenze 13 ottobre 2015, Commissione/Verile e Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punto 62, e Teughels/Commissione, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punto 58