Language of document : ECLI:EU:C:2014:2450

Causa C‑202/13

The Queen, su istanza di: Sean Ambrose McCarthy e altri

contro

Secretary of State for the Home Department

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)]

«Cittadinanza dell’Unione europea – Direttiva 2004/38/CE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro – Diritto d’ingresso – Cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, in possesso di una carta di soggiorno rilasciata da uno Stato membro – Normativa nazionale che subordina l’ingresso nel territorio nazionale al previo ottenimento di un permesso di ingresso – Articolo 35 della direttiva 2004/38/CE – Articolo 1 del protocollo (n. 20) sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 26 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea al Regno Unito e all’Irlanda»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014

1.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Aventi diritto – Familiari di un cittadino dell’Unione, cittadini di Stati terzi – Presupposto – Cittadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 3, § 1)

2.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Diritto d’ingresso e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi, familiari di un cittadino dell’Unione – Diritto d’ingresso limitato agli Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del cittadino dell’Unione – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 5 e 10)

3.        Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 e Protocollo n. 20 sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 26 TFUE al Regno Unito e all’Irlanda – Diritto d’ingresso e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi, familiari del cittadino dell’Unione – Abuso di diritto o frode – Possesso da parte di detti cittadini di una carta di soggiorno in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro – Normativa nazionale che subordina, per uno scopo di prevenzione generale, l’ingresso di detti cittadini nel territorio nazionale al previo ottenimento di un permesso d’ingresso – Inammissibilità

(Protocollo n. 20 allegato ai Trattati UE e FUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 10 e 35)

4.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Divieto dell’abuso di diritto

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 33‑38)

2.        Le disposizioni sul diritto di ingresso previste all’articolo 5 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, riguardano «gli Stati membri» e non operano alcuna distinzione in base allo Stato membro di ingresso, segnatamente in quanto prevedono che il possesso di una carta di soggiorno in corso di validità, ai sensi dell’articolo 10 di tale direttiva, esonera i familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dall’obbligo di munirsi di un visto d’ingresso. Pertanto, non risulta in alcun modo da tale articolo 5 che il diritto di ingresso dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sia limitato agli Stati membri diversi da quello di origine del cittadino dell’Unione.

(v. punto 41)

3.        Tanto l’articolo 35 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quanto l’articolo 1 del protocollo n. 20 sull’applicazione di alcuni aspetti dell’articolo 26 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea al Regno Unito e all’Irlanda, devono essere interpretati nel senso che non consentono ad uno Stato membro di sottoporre, perseguendo uno scopo di prevenzione generale, i familiari di un cittadino dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e titolari di una carta di soggiorno in corso di validità, rilasciata ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/38 dalle autorità di un altro Stato membro, all’obbligo di essere in possesso, a norma delle disposizioni di diritto nazionale, di un permesso di ingresso, quale il permesso per familiare Spazio economico europeo (SEE), al fine di poter entrare nel suo territorio.

Infatti, da un lato, le misure adottate dalle autorità nazionali sulla base dell’articolo 35 della direttiva 2004/38, aventi lo scopo di rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito da tale direttiva, devono fondarsi su un esame individuale del caso di specie. Eventuali misure che perseguano uno scopo di prevenzione generale dell’abuso di diritto o della frode permetterebbero, per il loro carattere automatico, agli Stati membri di lasciare prive di applicazione le disposizioni della direttiva 2004/38 e non terrebbero conto della sostanza stessa del diritto fondamentale e individuale dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché dei diritti derivati di cui beneficiano i familiari di tali cittadini che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.

Dall’altro lato, l’articolo 1 del protocollo n. 20 mira ad autorizzare il Regno Unito a verificare se una persona che intende entrare nel suo territorio soddisfi in effetti le condizioni di ingresso, in particolare quelle previste dal diritto dell’Unione. Tuttavia, il medesimo articolo 1 non consente a tale Stato membro di determinare le condizioni di ingresso delle persone titolari di un diritto di ingresso in forza del diritto dell’Unione e, in particolare, di imporre loro condizioni di ingresso supplementari o diverse rispetto a quelle previste dal diritto dell’Unione.

(v. punti 52, 56‑58, 64, 66 e dispositivo)

4.        V. il testo della decisione.

(v. punto 54)