Language of document : ECLI:EU:F:2014:16

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

12 febbraio 2014

Causa F‑73/12

Jean-Pierre Bodson e altri

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Natura contrattuale del rapporto di lavoro – Riforma del sistema di retribuzione e di progressione salariale della BEI»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale i ricorrenti chiedono, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni, contenute nei loro fogli paga del mese di aprile 2012, in applicazione della decisione del 13 dicembre 2011 del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI o, in prosieguo: la «Banca»), la quale limita al 2,8% l’aumento di bilancio delle spese di personale, e della decisione del 14 febbraio 2012 del Comitato direttivo di quest’ultima, intesa ad attuare la succitata decisione del Consiglio di amministrazione e, in secondo luogo, la condanna della BEI a versare loro la differenza tra gli importi dovuti in applicazione delle decisioni succitate e quelli del precedente sistema, nonché al risarcimento dei danni.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Bodson e gli altri sette ricorrenti sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.

Massime

1.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Natura regolamentare del rapporto di lavoro – Organizzazione degli uffici e fissazione della retribuzione del personale – Potere discrezionale dell’amministrazione

(Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, art. 21; Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, artt. 13 e 20; Regolamento interno della Banca europea per gli investimenti, art. 31)

2.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Riforma del sistema – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

1.      Quando i contratti di lavoro sono conclusi con un organismo dell’Unione avente un compito di interesse generale e che può prevedere, tramite regolamento, le disposizioni applicabili al suo personale, la volontà delle parti di un contratto siffatto trova necessariamente i suoi limiti negli obblighi di qualsiasi natura che derivano da tale compito particolare e che si impongono tanto agli organi direttivi di tale organismo quanto ai suoi agenti. In forza dell’articolo 31 del suo regolamento interno, la Banca europea per gli investimenti è legittimata a prevedere, mediante regolamento, le disposizioni applicabili al suo personale. Pertanto, le relazioni della Banca con il suo personale contrattuale sono essenzialmente di natura regolamentare.

In tal senso, la Banca, per svolgere il compito di interesse generale ad essa affidato, dispone di un potere discrezionale per organizzare i suoi uffici e stabilire unilateralmente la retribuzione del suo personale, e ciò nonostante gli atti giuridici di natura contrattuale che sono posti alla base dei citati rapporti di lavoro.

(v. punti 52, 53 e 55)

Riferimento:

Corte: 14 ottobre 2004, Pflugradt/BCE, C‑409/02 P, punti 34 e 36; 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C 443/07 P, punto 60

Tribunale di primo grado: 22 ottobre 2002, Pflugradt/BCE, T 178/00 e T 341/00, punto 53

2.      Per quanto riguarda la riforma del sistema retributivo e di progressione salariale della Banca europea per gli investimenti, l’elaborazione del bilancio di un organismo dell’Unione quale è la Banca implica valutazioni complesse di natura politica e la necessaria presa in considerazione di evoluzioni economiche e di variabili finanziarie. L’ampio potere discrezionale di cui dispone a tale proposito la Banca consente unicamente un controllo giurisdizionale limitato, che impedisce al giudice dell’Unione di sostituire la propria valutazione a quella del citato organismo. Il giudice dell’Unione deve quindi limitarsi ad accertare se le valutazioni della Banca siano inficiate da errore manifesto, o se essa non abbia manifestamente oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale.

Per stabilire se l’amministrazione abbia commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento di una decisione occorre che gli elementi di prova, che spetta alla parte ricorrente fornire, siano sufficienti per privare di attendibilità le valutazioni compiute dall’amministrazione. Quindi, un’affermazione dei ricorrenti secondo la quale i risparmi della Banca sono stati realizzati unicamente a spese del personale non è suffragata in alcun modo e non può contribuire ad accertare l’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

(v. punti 78, 79 e 90)

Riferimento:

Corte: 9 giugno 2005, HLH Warenvertrieb e Orthica, C‑318/03, punto 75