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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania) il 15 febbraio 2019 – «Linas Agro» AB / Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Causa C-117/19)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Parti

Ricorrente: «Linas Agro» AB

Resistente: Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Questioni pregiudiziali

Se le dichiarazioni contenute nel preambolo del regolamento n. 945/2005 1 , in particolare nei considerando da 20 a 23, secondo cui, «se il prodotto in esame ha un titolo superiore al 28% in peso di azoto (N), esso contiene automaticamente oltre l’80% in peso di nitrato di ammonio (AN)», debbano essere considerate come una presunzione consolidata che consente di concludere che, se il prodotto di cui trattasi (concime al nitrato di ammonio) contiene almeno il 28% di azoto (N), allora il suo tenore di nitrato di ammonio (AN) è sempre superiore all’80%.

Se tale presunzione si applichi ai nuovi tipi di prodotti interessati indicati nel regolamento n. 945/2005, vale a dire ai concimi NPK con un tenore di azoto (N) pari o superiore al 28% in peso, un rapporto tra azoto ammoniacale e azoto nitrico all’incirca di 1:1 e un tenore di fosforo (P) e/o potassio (K) non superiore al 12% in peso, ad esempio il concime NPK 30-4-4 oggetto della presente controversia.

In caso di risposta affermativa alle questioni che precedono, se la succitata presunzione prevista nel regolamento n. 945/2005 sia giuridicamente vincolante, nel senso che è possibile fondarsi su di essa per classificare nei codici TARIC i concimi NPK menzionati [alla seconda questione] e ai fini dell’applicazione delle vigenti misure (dazio antidumping), benché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 945/2005 [e, parimenti, l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera c), del regolamento n. 999/2014 2 in vigore all’epoca dell’espletamento delle procedure di importazione controverse] colleghi l’imposizione del dazio antidumping definitivo non al tenore dell’elemento chimico azoto (N) in un prodotto, ma al tenore del composto chimico nitrato di ammonio (AN) e al tenore di fosforo e potassio in un prodotto.

Se, ai fini della classificazione nei codici TARIC dei concimi NPK menzionati [alla seconda questione] e ai fini dell’applicazione delle misure in vigore (dazio antidumping) – tenuto conto degli obiettivi indicati nei considerando 35 e 36 del regolamento n. 945/2005 di applicare le misure in vigore ai nuovi tipi di prodotti sulla base del principio proporzionalità e di semplificare il regime doganale e l’applicazione delle aliquote di dazio adeguate corrispondenti al quantitativo di prodotto di cui trattasi incorporato nel composto –, se si possa calcolare (determinare) il tenore di nitrato di ammonio di tali concimi basandosi sulla presunzione menzionata [alla prima questione]. In altri termini, una volta determinato il tenore di azoto (N) nei concimi NPK cui fa riferimento [la seconda questione] (sulla base dei documenti forniti dall’importatore in sede di sdoganamento o durante i test di laboratorio), se il tenore di nitrato di ammonio sia calcolato (determinato) in ragione del rapporto tra tenore di nitrato di ammonio (AN) e tenore di azoto (N) indicato nel considerando 20 del regolamento n. 945/2005, che dipende dal peso atomico degli elementi ed è di 2,86, senza effettuare alcun ulteriore test di laboratorio per determinare l’esatto tenore di nitrato di ammonio.

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1 Regolamento (CE) n. 945/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 658/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e il regolamento (CE) n. 132/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario, fra l’altro, dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU 2005, L 160, pag. 1).

2 Regolamento di esecuzione (UE) n . 999/2014 della Commissione del 23 settembre 2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2014, L 280, pag. 19).